Regolamento (UE) 2025/789
Regolamento delegato (UE) 2025/789 della Commissione, del 23 aprile 2025, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni e gli indicatori che l’ABE deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari ai sensi dell’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 5, e dell’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, di tale regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce i criteri tecnici che l’ABE deve utilizzare per riconoscere un "caso straordinario" nei controlli collegati al metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato. La disciplina mira a evitare che risultati anomali dei test retrospettivi o del test di assegnazione di profitti e perdite, dovuti a crisi o cambi di regime eccezionali, siano erroneamente attribuiti a carenze del modello interno. Il regolamento individua una combinazione di condizioni e indicatori, senza imporre un elenco chiuso di parametri, e lascia all’ABE una valutazione basata su volatilità, correlazioni, rapidità di manifestazione dello stress e confronto con eventi estremi passati.
Definizione delle condizioni e degli indicatori che l’ABE deve utilizzare per accertare casi straordinari ai fini dei test retrospettivi e del test di assegnazione di profitti e perdite nel metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato.
Ambito di applicazione
Si applica all’Autorità bancaria europea (ABE) nell’esercizio del compito di valutare la sussistenza di "casi straordinari" ai sensi dell’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 5, e dell’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Rileva per gli enti che utilizzano periodi di 250 giorni lavorativi per i test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies e per il test di assegnazione di profitti e perdite di cui all’articolo 325 sexagies. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce esclusioni soggettive ulteriori, ma delimita l’accertamento ai periodi che includano stress transfrontaliero o importante cambiamento di regime non imputabili a carenze del modello interno.
Regolamento delegato (UE) 2025/789: casi straordinari ai fini dei test sui modelli interni nel rischio di mercato
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 575/2013 e disciplina le condizioni tecniche con cui l’ABE deve stabilire se un determinato periodo configuri un �c2�abcaso straordinario�c2�bb. La finalità, richiamata nei considerando, è coerente con l’impostazione del Comitato di Basilea: in presenza di crisi o mutamenti eccezionali dei mercati, taluni risultati anomali dei test non devono automaticamente essere letti come indice di insufficienza del modello interno, se derivano da eventi fuori dal controllo degli enti.
Ambito e contesto normativo
La disciplina si colloca nell’area dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi e riguarda il metodo alternativo dei modelli interni applicato al rischio di mercato. In particolare, interviene sui test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e sul test di assegnazione di profitti e perdite di cui all’articolo 325 sexagies. Il riferimento temporale centrale è il periodo di 250 giorni lavorativi utilizzato dagli enti per tali verifiche.
Condizioni per il riconoscimento del caso straordinario
L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che l’ABE può considerare straordinario un periodo di 250 giorni lavorativi se esso include un intervallo in cui risultano soddisfatte cumulativamente due condizioni:
- si è verificato un forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri oppure un importante cambiamento di regime;
- tale evento è suscettibile di rendere i risultati dei test non rappresentativi dell’adeguatezza del modello interno per il calcolo dei requisiti di fondi propri, anche quando gli esiti negativi dei test non dipendono da carenze del modello.
I considerando precisano che la nozione di caso straordinario va ricondotta a situazioni di forte stress dei mercati transfrontalieri o a mutamenti di regime con impatto sostanziale sugli enti nell’Unione, e che deve trattarsi di eventi esterni tali da impedire agli enti di rispettare i requisiti dei test senza che ciò dipenda da difetti del modello.
Indicatori e criteri di valutazione dell’ABE
L’articolo 1, paragrafo 2, elenca gli indicatori che l’ABE deve considerare nella valutazione. Tali indicatori non sono esaustivi, ma servono a cogliere la natura e l’intensità dell’evento. In particolare, l’ABE deve esaminare:
- i risultati di un’analisi degli indici di volatilità e della volatilità effettiva ritenuti idonei a descrivere lo stress o il cambiamento di regime;
- la comparazione dei livelli di volatilità con quelli osservati nella crisi finanziaria mondiale o nella pandemia di COVID-19, oppure con variazioni relative analoghe;
- la rapidità con cui lo stress o il cambiamento di regime si è manifestato;
- le correlazioni e i relativi indicatori, verificando se vi sia stata una variazione improvvisa e significativa dei livelli di correlazione.
Per i test retrospettivi, l’ABE deve inoltre considerare se le caratteristiche statistiche osservate durante il periodo di stress differiscano da quelle del periodo di riferimento usato dagli enti per la calibrazione del valore a rischio.
Impostazione non rigida e ruolo della valutazione discrezionale
Il regolamento evidenzia che crisi e cambiamenti di regime presentano caratteristiche uniche e che non sarebbe opportuno fissare un elenco prescrittivo e sempre valido di indicatori. Ne deriva che la valutazione resta funzionale e contestuale: un improvviso aumento della volatilità, o una variazione della volatilità, non è di per sé sufficiente a integrare automaticamente il caso straordinario. Occorre invece una lettura complessiva degli indicatori, coerente con la natura eccezionale dell’evento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Integra il regolamento (UE) n. 575/2013 definendo le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni e gli indicatori da usare per determinare se si siano verificati casi straordinari ai sensi dell’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 5, e dell’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6.
Definizione di caso straordinario
L’ABE considera caso straordinario qualsiasi periodo di 250 giorni lavorativi usato dagli enti per i test retrospettivi o per il test di assegnazione di profitti e perdite, se il periodo comprende un lasso di tempo in cui ricorrono entrambe le condizioni: forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o importante cambiamento di regime; probabilità che tale evento renda i risultati dei test non rappresentativi dell’adeguatezza del modello interno, anche se gli esiti anomali non dipendono da carenze del modello.
Indicatori da considerare
Nel valutare la sussistenza delle condizioni, l’ABE deve tenere conto di indicatori rappresentativi dello stress o del cambiamento di regime, tra cui: analisi degli indici di volatilità e della volatilità effettiva; confronto con i livelli di volatilità osservati nella crisi finanziaria mondiale o nella pandemia di COVID-19, o con variazioni relative comparabili; valutazione della rapidità di manifestazione dello stress; analisi delle correlazioni e degli indicatori di correlazione, inclusa l’eventuale variazione improvvisa e significativa del livello di correlazione.
Criterio specifico per i test retrospettivi
Per i test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies, l’ABE deve considerare in particolare se e in quale misura le caratteristiche statistiche osservate durante il periodo di forte stress o di importante cambiamento di regime differiscano da quelle del periodo di riferimento utilizzato dagli enti per la calibrazione della misura del valore a rischio.
Carattere non esaustivo degli indicatori
Dalle considerazioni emerge che non è stabilito un elenco prescrittivo ed esaustivo di indicatori sempre idonei: la valutazione resta caso per caso, perché crisi o cambiamenti di regime hanno caratteristiche uniche. Un aumento improvviso della volatilità, da solo, può non essere sufficiente a qualificare la situazione come caso straordinario.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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