Regolamento (UE) 2025/791
Regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione, del 23 aprile 2025, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce in modo dettagliato come devono funzionare i collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi bancari transfrontalieri e per gli enti con succursali significative in altri Stati membri. Definisce criteri di classificazione dei gruppi, composizione di membri e osservatori, contenuto degli accordi scritti, scambio di informazioni, programmazione delle attività di vigilanza e gestione delle situazioni ordinarie e di emergenza. Sostituisce il precedente regolamento delegato (UE) 2016/98 per adeguarlo alle modifiche normative intervenute nella direttiva 2013/36/UE e nel quadro regolamentare correlato.
Norme tecniche UE sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza bancari, con criteri per composizione, scambio di informazioni, coordinamento e gestione delle situazioni di emergenza, e abrogazione del regolamento delegato (UE) 2016/98.
Ambito di applicazione
Si applica ai collegi delle autorità di vigilanza istituiti ai sensi degli articoli 116 e 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, quindi ai gruppi bancari transfrontalieri e agli enti con succursali significative in altri Stati membri. Disciplina sia i collegi "consolidati" sia quelli relativi a un ente con succursali significative; include la partecipazione di autorità competenti, banche centrali del SEBC coinvolte nella vigilanza, ABE, autorità di risoluzione, autorità AML/CFT, autorità di paesi terzi e altri organismi pubblici, come membri o osservatori secondo i casi. Si applica in collegamento con la direttiva 2013/36/UE e con vari atti citati (CRR, BRRD, MiFID II, DGS, MiCA, direttiva AML, direttiva conglomerati finanziari), con efficacia dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; abroga il regolamento delegato (UE) 2016/98.
Norme tecniche sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza bancari
Il regolamento delegato (UE) 2025/791 integra la direttiva 2013/36/UE precisando le condizioni generali di funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi bancari transfrontalieri e per gli enti con succursali significative in altri Stati membri. L'intervento è motivato dall'esigenza di aggiornare e sostituire il precedente regolamento delegato (UE) 2016/98, tenendo conto delle modifiche introdotte nel quadro prudenziale, nella disciplina delle società di partecipazione, delle imprese madri UE intermedie e dei rapporti con autorità di risoluzione, AML/CFT e soggetti di paesi terzi.
Ambito soggettivo e finalità
Il regolamento si applica ai collegi istituiti ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, relativi ai gruppi vigilati su base consolidata, e ai collegi previsti dall'articolo 51, paragrafo 3, della medesima direttiva per gli enti con succursali significative in altri Stati membri. In entrambi i casi disciplina la composizione del collegio, la partecipazione di membri e osservatori, i flussi informativi, la pianificazione della vigilanza ordinaria e la gestione delle emergenze.
Definizioni e classificazione del gruppo
L'articolo 1 introduce definizioni minime, mentre l'articolo 2 impone all'autorità di vigilanza su base consolidata di classificare il gruppo per individuare entità, succursali e soggetti del settore finanziario nell'Unione e in paesi terzi. La classificazione deve includere informazioni su autorizzazione o stabilimento, autorità coinvolte, eventuali deroghe prudenziali e importanza del soggetto per lo Stato membro e per il gruppo. Ai fini della rilevanza sono espressamente richiamate soglie quantitative, tra cui il superamento del 2 % della quota di mercato dei depositi nello Stato membro e dell'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo.
Membri, osservatori e comunicazioni iniziali
Per i collegi consolidati, l'autorità di vigilanza su base consolidata chiede la partecipazione come membri delle autorità competenti che vigilano sugli enti filiazione e sulle succursali significative, delle banche centrali del SEBC eventualmente coinvolte e dell'ABE. Possono essere invitati come osservatori le autorità di paesi terzi, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, il collegio AML/CFT, l'autorità di vigilanza di una seconda impresa madre UE intermedia e, per i conglomerati finanziari, il coordinatore di cui alla direttiva 2002/87/CE. L'articolo 4 impone la comunicazione all'impresa madre UE dell'istituzione del collegio e delle successive variazioni della sua composizione.
Accordi scritti di coordinamento e cooperazione
Gli accordi scritti di cui all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE costituiscono l'ossatura operativa del collegio. Devono coprire, tra l'altro, struttura del gruppo, identità di membri e osservatori, condizioni di partecipazione degli osservatori, scambio di informazioni, trattamento della riservatezza, eventuale affidamento di compiti e delega di responsabilità, sottostrutture del collegio, pianificazione ordinaria e di emergenza, politiche di comunicazione, termini di invio dei documenti, indicatori di allerta precoce, nonché modalità di trasmissione dei contributi da rendere al collegio di risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE.
Partecipazione alle riunioni e ripartizione dei compiti
La partecipazione a riunioni e attività è modulata in funzione degli argomenti trattati e dell'importanza dei soggetti coinvolti. Gli osservatori partecipano solo ai punti pertinenti all'adempimento dei loro compiti; i rappresentanti devono essere quelli più idonei e, per quanto possibile, avere potere di impegnare l'autorità rappresentata. Il regolamento valorizza anche l'eventuale affidamento volontario di compiti e la delega di responsabilità, al fine di evitare duplicazioni e rendere più efficiente la vigilanza; se un accordo non viene raggiunto, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE.
Scambio di informazioni in condizioni ordinarie
Gli articoli 8-17 definiscono uno scambio informativo molto ampio tra autorità del collegio. Le informazioni devono essere adeguate, accurate, tempestive e possono provenire da qualsiasi fonte. Devono essere condivisi, tra l'altro, i dati sui sistemi di garanzia dei depositi, sugli ostacoli al trasferimento di liquidità e garanzie, sui risultati del SREP, sulle valutazioni di modello di business, governance, rischi, capitale e liquidità, sui risultati di stress test, ispezioni in loco e monitoraggio non in loco, nonché sulle autorizzazioni e le criticità relative ai metodi interni. È prevista anche la condivisione di indicatori quantitativi e qualitativi per individuare segnali di allerta, rischi e vulnerabilità, con specifica attenzione a capitale, leva, liquidità, qualità degli attivi, funding, redditività e concentrazione.
Non conformità, sanzioni e piani di risanamento
Il regolamento impone lo scambio di informazioni su violazioni del CRR o della direttiva 2013/36/UE e sulle sanzioni o misure amministrative applicate. Tali dati devono essere discussi per valutarne l'impatto sul gruppo o sui soggetti interessati. Inoltre, il collegio è coinvolto nella consultazione e valutazione dei piani di risanamento di gruppo e delle autorizzazioni relative ad accordi di sostegno finanziario di gruppo, con obbligo di trasmissione dei principali documenti e delle informazioni rilevanti ai membri del collegio e, nei casi previsti, all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Programma di revisione del collegio
Il programma di revisione individua le attività di vigilanza da svolgere nel collegio, includendo i settori di lavoro congiunto, i programmi prudenziali dei vari membri, le attività pianificate, i soggetti responsabili, l'eventuale coinvolgimento degli osservatori e i calendari. Il programma è funzionale anche all'eventuale accordo sull'affidamento di compiti e delega di responsabilità, che deve essere orientato a una vigilanza più efficiente ed efficace.
Gestione di eventi con effetti negativi rilevanti e situazioni di emergenza
Una parte centrale del regolamento riguarda gli eventi con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti, nonché le situazioni di emergenza. Le autorità devono scambiarsi informazioni quantitative e qualitative, valutare natura e gravità dell'evento, impatto su fondi propri e liquidità, continuità operativa, contagio transfrontaliero e potenziale impatto sistemico. In caso di emergenza, il collegio deve operare secondo un quadro operativo predefinito che definisca procedure specifiche, informazioni minime da scambiare, valutazione prudenziale coordinata, risposta prudenziale coordinata, monitoraggio dell'attuazione e coordinamento della comunicazione esterna. L'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine deve coinvolgere senza indugio l'autorità di risoluzione competente e condividere i relativi contributi con il collegio.
Disciplina analoga per i collegi relativi a succursali significative
Gli articoli 25-41 riproducono, con gli adattamenti del caso, la disciplina per i collegi istituiti dall'autorità competente dello Stato membro d'origine per gli enti con succursali significative in altri Stati membri. Cambiano i riferimenti all'autorità capofila, ma restano sostanzialmente identici i criteri su membri e osservatori, accordi scritti, scambio di informazioni, SREP, modelli interni, early warning, non conformità, piani di risanamento, programma di revisione, eventi rilevanti ed emergenze. Anche qui la cooperazione con l'autorità di risoluzione dello Stato membro d'origine è espressamente prevista.
Abrogazione e decorrenza
Il regolamento abroga espressamente il regolamento delegato (UE) 2016/98 e ne sostituisce i riferimenti, secondo la tavola di concordanza allegata. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e perimetro soggettivo
L'articolo 1 definisce "autorità AML/CFT" e "autorità di vigilanza del gruppo". Il regolamento disciplina i collegi delle autorità di vigilanza istituiti in applicazione degli articoli 116 e 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
Classificazione del gruppo e individuazione dei soggetti rilevanti
L'articolo 2 impone all'autorità di vigilanza su base consolidata di classificare il gruppo secondo la procedura del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790, individuando enti, succursali e soggetti del settore finanziario stabiliti nell'Unione o in paesi terzi. La classificazione deve riflettere Stato membro o paese terzo di autorizzazione/stabilimento, autorità coinvolte, eventuali deroghe prudenziali, importanza per lo Stato membro e per il gruppo, con criteri specifici tra cui soglie del 2 % sui depositi e dell'1 % delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo.
Membri e osservatori dei collegi consolidati
L'articolo 3 stabilisce chi deve essere invitato come membro o osservatore nei collegi ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE. Sono membri le autorità competenti dei soggetti del gruppo e delle succursali significative, le banche centrali del SEBC coinvolte per legge nazionale e l'ABE; tra gli osservatori rientrano, a seconda dei casi, autorità di paesi terzi soggette a obblighi di riservatezza equivalenti, autorità di risoluzione a livello di gruppo, autorità capofila AML/CFT, seconda impresa madre UE intermedia e coordinatore di conglomerato finanziario.
Comunicazione dell'istituzione del collegio
L'articolo 4 richiede all'autorità di vigilanza su base consolidata di informare l'impresa madre nell'UE dell'istituzione del collegio, dei suoi membri e osservatori e di ogni successiva modifica della composizione.
Accordi scritti di coordinamento e cooperazione
L'articolo 5 elenca il contenuto minimo degli accordi scritti di cui all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE: struttura del gruppo, membri e osservatori, condizioni di partecipazione, scambio informazioni, riservatezza, eventuale delega di compiti, sottostrutture, pianificazione ordinaria e di emergenza, comunicazione esterna, termini di diffusione documenti, indicatori di allerta precoce, contributi alla risoluzione di gruppo e disciplina dell'uscita di membri/observatori.
Partecipazione alle riunioni e alle attività
Gli articoli 6 e 28 fissano i criteri per determinare chi partecipa alle riunioni o alle attività del collegio: rilevanza dei temi, obiettivi dell'incontro, importanza del soggetto o della succursale per lo Stato membro e per il gruppo. Gli osservatori sono coinvolti solo sui punti dell'ordine del giorno pertinenti ai loro compiti; i rappresentanti devono essere i più idonei e, per quanto possibile, avere il potere di impegnare l'autorità rappresentata. È possibile invitare anche rappresentanti dei soggetti del gruppo.
Affidamento di compiti e delega di responsabilità
L'articolo 7 prevede una valutazione, su base volontaria, dell'affidamento di compiti e della delega di responsabilità per rendere la vigilanza più efficiente ed evitare duplicazioni. L'eventuale accordo va notificato all'impresa madre UE e all'ente interessato; se non si raggiunge un accordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE.
Regole di scambio informazioni e canali di comunicazione
Gli articoli 8 e 9 disciplinano lo scambio di informazioni tra autorità e soggetti vigilati, precisando che ogni autorità resta responsabile delle comunicazioni ai soggetti nel proprio mandato e che, se vuole contattare un soggetto altrui, deve informare preventivamente l'autorità competente. Lo scambio deve coprire tutte le informazioni necessarie per i compiti di vigilanza e risoluzione, essere adeguato, accurato e tempestivo, nel rispetto degli obblighi di segretezza e, ove applicabili, delle norme MiFID II.
Informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi e sulle succursali significative
L'articolo 9, paragrafo 4, impone la condivisione di dati essenziali sul sistema di garanzia dei depositi a cui aderiscono ente e succursali. Il paragrafo 5 richiede alle autorità che vigilano su succursali significative di indicare eventuali ostacoli al trasferimento di contante e garanzie reali da o verso tali succursali.
Cooperazione sul processo di revisione e valutazione prudenziale e sui modelli interni
Gli articoli 10 e 11 regolano la condivisione dei risultati del processo SREP di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, compresi modello di business, governance, rischi, capitale, liquidità, stress test, ispezioni e misure di vigilanza. L'articolo 11 disciplina anche lo scambio sulle autorizzazioni all'uso di metodi interni, le carenze sostanziali, i piani di rimedio, l'eventuale revoca o limitazione dell'autorizzazione e le estensioni o modifiche non sostanziali.
Segnali premonitori, rischi potenziali, vulnerabilità ed eventi rilevanti
L'articolo 12 prevede lo scambio di indicatori quantitativi concordati per individuare early warning, rischi e vulnerabilità, basati sulle segnalazioni prudenziali e relativi a capitale, leva, liquidità, qualità degli attivi, funding, redditività e concentrazione. L'articolo 18 disciplina la gestione degli eventi con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo, richiedendo analisi di natura e gravità, impatto su capitale e liquidità, continuità operativa, contagio transfrontaliero e possibile risposta prudenziale coordinata.
Non conformità, sanzioni e misure correttive
L'articolo 13 impone la comunicazione reciproca di casi di non conformità al regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2013/36/UE e di sanzioni o misure amministrative adottate ai sensi degli articoli 64-67 della direttiva 2013/36/UE, con discussione dell'impatto sul gruppo o sui soggetti interessati.
Piani di risanamento e sostegno finanziario di gruppo
Gli articoli 14 e 15 disciplinano lo scambio di informazioni sul piano di risanamento di gruppo e sulle autorizzazioni relative ad accordi di sostegno finanziario di gruppo. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il piano ai membri del collegio e informa sull'esito della consultazione e sui principali termini delle autorizzazioni concesse.
Programma di revisione del collegio
L'articolo 16 stabilisce il contenuto minimo del programma di revisione del collegio, includendo aree di lavoro congiunto, programmi di revisione prudenziale dei membri, attività pianificate, membri responsabili, eventuali osservatori coinvolti e calendari. È prevista la possibilità di concordare l'affidamento di compiti per evitare duplicazioni e migliorare l'efficacia della vigilanza.
Coinvolgimento dell'autorità di risoluzione e degli osservatori
L'articolo 17 obbliga a comunicare all'autorità di risoluzione a livello di gruppo dati su requisiti patrimoniali, misure BRRD, tempistiche delle decisioni congiunte su risanamento e requisiti prudenziali, oltre alle informazioni su eventi di rischio e sostegno finanziario di gruppo, se rilevanti per gli osservatori.
Gestione delle situazioni di emergenza per i collegi consolidati
Gli articoli 19-24 prevedono un quadro operativo di emergenza, le informazioni minime da scambiare, la valutazione prudenziale coordinata, la risposta prudenziale coordinata, il monitoraggio dell'attuazione e il coordinamento della comunicazione esterna. In emergenza vanno condivise descrizione dell'evento, cause, impatti previsti, misure adottate o pianificate e dati patrimoniali/liquidità aggiornati; il coordinamento deve coinvolgere senza indugio l'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Collegi per enti con succursali significative in altri Stati membri
Gli articoli 25-41 replicano, con adattamenti, la disciplina dei collegi consolidati per i collegi istituiti dall'autorità competente dello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. Sono previsti membri e osservatori analoghi, comunicazione all'ente, accordi scritti, scambio di informazioni su cooperazione prudenziale e risoluzione, SREP, modelli interni, early warning, non conformità, piani di risanamento, programma di revisione, eventi rilevanti, quadro di emergenza, risposta coordinata, monitoraggio e comunicazione esterna.
Abrogazione, successione normativa e applicazione
L'articolo 42 abroga il regolamento delegato (UE) 2016/98 e stabilisce che i riferimenti a tale atto si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza allegata. L'articolo 43 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce l'applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.
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