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Sentenza

Sentenza n. 94/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00243/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del certificato di avvenuta importazione dell'opera d'arte, relativa integrazione motivazionale e provvedimento di definizione del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria dell'opera)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diniego del certificato di avvenuta importazione (CAI) richiesto per un'opera realizzata nel 1948, esportata dall'artista in Svizzera negli anni Settanta e reimportata in Italia nel 2015 per finalità di restauro. In primo grado la ricorrente aveva dedotto la violazione dell'art. 72 d.lgs. 42/2004 e degli artt. 169-173 r.d. 363/1913, errore nei presupposti, ingiustizia manifesta, sviamento, difetto dei presupposti e violazione dell'art. 3 l. 241/1990. In appello sono stati dedotti otto motivi: violazione della CEDU e del diritto di proprietà per la durata del processo; errata reiezione dell'eccezione di inammissibilità della memoria dell'Amministrazione; erronea interpretazione dell'art. 72 d.lgs. 42/2004 quanto ai concetti di provenienza e descrizione della cosa; violazione dell'onere della prova e omessa considerazione delle prove sulla permanenza dell'opera all'estero; illogica valutazione della tempistica della domanda di CAI; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per motivazione integrata successivamente; erroneo richiamo al parere dell'Ufficio legislativo del 2009; omessa pronuncia sul primo motivo aggiunto. L'appellante sosteneva che l'art. 72 imponesse di provare l'identità dell'opera e la provenienza dal Paese estero di importazione, ma non anche la legittimità della precedente uscita dall'Italia. Il Ministero sosteneva invece la necessità di verificare la regolare esportazione dell'opera e valorizzava sia l'assenza di documentazione sulla sua uscita dall'Italia sia il tempo trascorso tra l'importazione e la domanda di certificazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando gli atti impugnati. Ha respinto il motivo relativo alla durata del processo, precisando che l'eventuale irragionevole durata non costituisce vizio della sentenza, essendo azionabili gli specifici rimedi previsti dall'ordinamento. Ha respinto anche la censura sulla memoria dell'Amministrazione, ritenendo tempestivo il deposito ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. e ammettendo che la prima memoria difensiva possa riguardare l'intera controversia, comprese le deduzioni formulate nella precedente fase processuale. Quanto all'art. 72 d.lgs. 42/2004, il Collegio ha chiarito che l'Amministrazione può verificare che la presenza all'estero dell'opera non derivi da una precedente esportazione illegittima dall'Italia, ma non può imporre in via generalizzata al privato una probatio diabolica della lecita esportazione o dell'assenza di precedenti permanenze dell'opera in Italia. L'onere di provare la legittima presenza all'estero grava sul privato soltanto quando l'Amministrazione disponga di elementi, anche indiziari, idonei a far ritenere una precedente uscita illegittima, oppure quando la narrazione del privato sull'assenza della prova della lecita esportazione presenti profili di logica incongruità. Nel caso concreto tali elementi non erano emersi: l'opera era stata realizzata nel 1948, l'artista era deceduto nel 1986 e la dedotta permanenza in Svizzera dagli anni Settanta risultava plausibile. Al momento della dedotta esportazione non risultava applicabile il regime di tutela vincolistica proprio delle opere di autore non vivente o realizzate da oltre cinquant'anni; il nulla osta previsto dagli artt. 130 e 155 r.d. 363/1913 aveva finalità di trasparenza fiscale e la sua mancata dimostrazione non poteva fondare il diniego del CAI. Sono stati inoltre accolti i motivi relativi alla tempistica della domanda: il Ministero non poteva considerare il decorso del tempo come termine perentorio inesistente, né il parere del 2009 legittimava il diniego. Il ritardo era stato valorizzato soltanto come elemento per giustificare ulteriori approfondimenti, ma, alla luce del corretto riparto dell'onere probatorio, non sussistevano elementi sufficienti per rigettare l'istanza. Gli altri motivi sono stati assorbiti. L'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 72 d.lgs. 42/2004

    1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione. 2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati.

    La norma impone la verifica dell'identità dell'opera e della provenienza dal Paese estero di spedizione o importazione. Consente inoltre di verificare l'assenza di una precedente esportazione illegittima dall'Italia, ma non autorizza a imporre sempre al privato la prova negativa e completa della lecita esportazione pregressa.

  • art. 65, comma 3, d.lgs. 42/2004

    cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore ... sia superiore ad euro 13.500

    Individua le cose potenzialmente soggette al regime per il quale può essere richiesto il certificato di avvenuta importazione o spedizione.

  • art. 10, comma 5, d.lgs. 42/2004

    È richiamato per evidenziare che, in linea generale, le opere di autore vivente o realizzate da meno di settanta anni non rientrano nella categoria dei beni culturali soggetti alla disciplina considerata.

  • art. 173 r.d. 363/1913

    È richiamato per descrivere il successivo controllo dell'Ufficio Esportazione e il certificato a scarico dell'opera temporaneamente importata; la norma è indicata come abrogata.

  • art. 5 d.m. 246/2018

    Disciplina, nel quadro richiamato dal Collegio, il certificato conclusivo a scarico relativo all'opera temporaneamente importata.

  • art. 130 r.d. 363/1913

    Prevedeva la descrizione e il nulla osta per l'esportazione di opere di autori viventi o morti da non oltre cinquant'anni, con finalità di trasparenza fiscale; la mancata prova del nulla osta non dimostra l'illegittima esportazione di un bene sottoposto a tutela vincolistica.

  • art. 155 r.d. 363/1913

    È richiamato insieme all'art. 130 per il regime storico del nulla osta all'esportazione, avente finalità fiscale.

  • art. 1, comma 2, r.d. 364/1909

    gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni

    Dimostra che, all'epoca della dedotta esportazione negli anni Settanta, l'opera non era ancora soggetta, per il solo decorso temporale e per la morte successiva dell'artista, al regime di tutela vincolistica richiamato.

  • art. 1, comma 3, l. 1089/1989

    È richiamato quale disciplina successiva contenente una previsione analoga sull'esclusione delle opere di autori viventi o realizzate da non oltre cinquant'anni.

  • art. 2, comma 6, d.lgs. 490/1999

    È richiamato quale ulteriore disciplina successiva analoga in materia di opere non ancora sottoposte al regime di tutela per ragioni temporali.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    le parti possono produrre memorie fino a venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione

    La memoria depositata nel rispetto del termine è ammissibile e può contenere difese sull'intera controversia, anche in relazione a deduzioni formulate nella precedente fase del giudizio.

  • art. 64 c.p.a.

    È richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; il privato non può essere gravato di una prova diabolica, mentre la prova della legittima presenza all'estero è richiesta solo in presenza di elementi indiziari o di una narrazione logicamente incongrua.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Ha consentito la tempestiva riassunzione del giudizio davanti al TAR territorialmente competente dopo la declinatoria del TAR Lazio.

  • art. 6 d.P.R. 1199/1971

    È richiamato con riguardo al silenzio-rigetto maturato sul ricorso gerarchico.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato per censurare il difetto di motivazione e l'integrazione motivazionale; tali profili sono stati assorbiti dopo l'accoglimento delle censure sostanziali.

  • Legge Pinto

    L'eventuale irragionevole durata del processo deve essere fatta valere mediante lo specifico rimedio di equa riparazione e non determina, di per sé, la riforma della sentenza.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio del certificato di avvenuta importazione previsto dall'art. 72 d.lgs. 42/2004, il privato deve provare l'identità dell'opera e la sua provenienza dal Paese estero dal quale dichiara di averla importata; l'Amministrazione può verificare anche che la presenza all'estero non derivi da una precedente esportazione illegittima dall'Italia.
  • Il privato non può essere gravato, in via automatica, della prova di non aver mai esportato il bene dall'Italia o della completa regolarità dell'esportazione effettuata da lui o dai suoi danti causa. La prova della legittima presenza all'estero e della lecita previa esportazione è esigibile soltanto quando l'Amministrazione disponga di elementi, anche indiziari, che facciano ritenere una precedente esportazione illegittima, oppure quando la ricostruzione offerta dal privato presenti elementi di logica incongruità.
  • La mancata prova del nulla osta storico previsto dagli artt. 130 e 155 r.d. 363/1913 non può fondare il diniego del certificato di avvenuta importazione quando non sia dimostrato che l'opera fu esportata in un momento in cui era già sottoposta al regime di tutela vincolistica dei beni culturali; tale nulla osta aveva, secondo la disciplina richiamata, finalità di trasparenza fiscale.
  • Il decorso del tempo tra l'importazione dell'opera e la presentazione della domanda di certificato di avvenuta importazione non può essere trattato come termine perentorio per il quale manchi una specifica previsione normativa. Esso può rilevare, al più, quale elemento concreto per orientare gli approfondimenti dell'Amministrazione, ma non giustifica da solo il rigetto dell'istanza.
  • L'eccessiva durata del giudizio di primo grado non costituisce, di per sé, vizio della sentenza e non ne giustifica la riforma, essendo azionabili gli specifici rimedi previsti per l'equa riparazione.
  • La memoria difensiva depositata nei termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. è ammissibile anche quando contenga difese relative a deduzioni formulate nella precedente fase del medesimo giudizio riassunto davanti al giudice territorialmente competente.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione e prelazione dei beni culturaliAppello
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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