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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione dirigenziale n. 3376 del 04.12.2025, recante "Gara Europea a Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36, per l'affidamento di un Accordo Quadro in tre lotti, avente ad oggetto la fornitura di Colonne per endoscopia chirurgica 2D/4K e 3D/4K per varie discipline, dispositivi accessori, materiale di consumo e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna. Aggiudicazione Lotto 2", trasmessa con nota prot. n. PG/2025/0060699 dell'11.12.2025 con PEC dell'11.12.2025; se ed in quanto occorrer possa, di tutti i verbali di gara, ivi compresi, in particolare: nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione ad atti non conosciuti, nonché di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento dei danni per equivalente; PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della Ricorrente ad ottenere, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo quadro in oggetto. In subordine, laddove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, Stryker Italia S.r.l si riserva di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento del danno per equivalente; NONCHE PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA dell'Accordo quadro relativo alla procedura in oggetto, nella denegata ipotesi in cui, nelle more della presente impugnazione, fosse stato sottoscritto (in ogni caso, si tratta di atto non conosciuto); E PER IL SUBENTRO di Stryker Italia S.r.l. nell'aggiudicazione dell'Accordo quadro, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ARTHREX ITALIA S.R.L. il 30\1\2026 : PER L’ANNULLAMENTO (IN VIA INCIDENTALE) - della Determinazione Dirigenziale n. 3376 del 04.12.2025, avente ad oggetto “Gara Europea a Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36, per l’affidamento di un Accordo Quadro in tre lotti, avente ad oggetto la fornitura di Colonne per endoscopia chirurgica 2D/4K e 3D/4K per varie discipline, dispositivi accessori, materiale di consumo e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna. Aggiudicazione Lotto 2”, notificata tramite PEC in data 11.12.2025 con nota prot. n. PG/2025/0060699 dell’11.12.2025; - di tutti i verbali di gara, con particolare ma non esclusivo riferimento dei verbali dal n. 1 al n. 8 della Commissione Giudicatrice; - Del Disciplinare di gara con particolare ma non esclusivo riferimento al punto 14 – Offerta Tecnica; - dell’ Allegato 1 – Capitolato tecnico; - dell’ “APPENDICE A LOTTO 2 NEW” allegata al capitolato tecnico con particolare ma non esclusivo riferimento alla Voce 8 “Insufflatore CO2”; - del bando di gara; -nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non cognito;

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 di un accordo quadro per la fornitura di colonne per endoscopia chirurgica, dispositivi accessori, materiali di consumo e servizi connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2, lamentando che la Commissione giudicatrice le avesse attribuito punteggi tecnici ingiustificatamente bassi per il videoprocessore UHD, la telecamera 2D/4K e l’insufflatore CO₂, determinandone il quarto posto e l’esclusione dall’accordo quadro, nel quale erano ricomprese le prime tre classificate. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della lex specialis e del paragrafo 16 del disciplinare, violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità manifesta e contraddittorietà. Ha sostenuto che la Commissione non avrebbe valorizzato caratteristiche tecniche e funzionali della propria offerta, avrebbe applicato parametri non uniformi rispetto alle altre concorrenti e avrebbe attribuito rilievo a elementi non previsti, quali il maggiore calore percepito dalla telecamera. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, assumendo che i giudizi fossero generici, sintetici e apodittici e non consentissero di ricostruire l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi. La controinteressata, terza classificata, ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per la non conformità degli insufflatori CO₂ al requisito minimo relativo all’evacuazione dei fumi con attivazione a pedale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale. Ha rilevato che il disciplinare distingueva i criteri discrezionali, quantitativi e tabellari e che, per i criteri discrezionali contestati, prevedeva l’attribuzione da parte dei commissari di coefficienti graduati nonché lo svolgimento di prove pratiche sulle apparecchiature. In tale contesto, il punteggio numerico, accompagnato da criteri analitici e predeterminati, è stato ritenuto sufficiente a motivare la valutazione; le note sintetiche contenute nei verbali avevano funzione meramente ancillare e non rappresentavano necessariamente tutti gli elementi considerati. Le censure sono state ritenute inammissibili o infondate nella parte in cui tendevano a sostituire alla valutazione globale e discrezionale della Commissione una diversa valutazione tecnica della ricorrente, fondata sulla comparazione atomistica di singole caratteristiche dei prodotti. Nel merito, il giudice ha escluso macroscopici travisamenti, arbitrarietà o illogicità: per il videoprocessore la Commissione aveva valutato qualità delle immagini e capacità di interconnessione; per il software aveva considerato ergonomia, programmazione, gestione dei dati e integrazione; per la telecamera aveva legittimamente valorizzato il peso percepito, il bilanciamento, il calore percepito e l’ergonomia complessiva; per l’insufflatore aveva ponderato caratteristiche tecniche, ergonomia, facilità d’uso e limitazioni operative emerse nella prova pratica. È stata quindi riconosciuta la legittimità della discrezionalità tecnica esercitata, anche per differenziare offerte tutte conformi ai requisiti minimi. Il ricorso incidentale di Arthrex è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale consentiva alla controinteressata di conservare il bene della vita conseguito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’amministrazione e della controinteressata, liquidate complessivamente in euro 4.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara è stata indetta come procedura aperta ai sensi di tale disposizione; la norma non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento dell’aggiudicazione dell’accordo quadro agli operatori classificati ai primi tre posti.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di violazione dell’obbligo di motivazione è stata respinta poiché, in presenza di criteri di valutazione analitici e predeterminati, il punteggio numerico è stato ritenuto sufficiente a rendere comprensibile l’iter valutativo.

  • art. 42, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per dichiarare improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale.

  • art. 122 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro; la domanda non è stata accolta perché il ricorso principale è stato rigettato.

  • art. 124 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di subentro e di tutela in forma specifica; la domanda non è stata accolta.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, quando la lex specialis stabilisce criteri qualitativi analitici, predetermina una scala di coefficienti o giudizi e disciplina le modalità di attribuzione del punteggio, il punteggio numerico espresso dalla Commissione può costituire motivazione sufficiente della valutazione tecnica.
  • Le note sintetiche inserite nei verbali di gara hanno funzione ancillare rispetto al giudizio numerico e non devono necessariamente rappresentare tutti gli elementi considerati dalla Commissione; la loro eventuale sinteticità non determina illegittimità se non emergono macroscopici disallineamenti rispetto al punteggio attribuito.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica, né quella del concorrente, al giudizio globale della Commissione mediante una comparazione atomistica delle singole caratteristiche delle offerte; il sindacato è ammesso solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o palese incoerenza con la lex specialis.
  • Nella valutazione discrezionale di offerte tecniche conformi ai requisiti minimi, la Commissione può differenziare i punteggi sulla base della maggiore completezza, ergonomia, funzionalità e fruibilità complessiva dei sistemi, considerando anche gli esiti delle prove pratiche.
  • Il ricorso incidentale della concorrente aggiudicataria, diretto a contestare l’ammissione del ricorrente principale, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è respinto, poiché l’aggiudicataria conserva comunque il bene della vita conseguito.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaMotivi aggiunti e ricorso incidentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereDifetto di motivazione

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