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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-270/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 agosto 2017. — Tadas Tupikas. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4 bis, paragrafo 1, inserito dalla decisione quadro 2009/299/GAI – Mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Interessato comparso personalmente nel primo grado di giudizio – Procedimento in grado d’appello comportante un nuovo esame del caso nel merito – Mandato d’arresto che non fornisce informazioni atte a verificare se i diritti della difesa della persona condannata siano stati rispettati durante il procedimento d’appello. — Causa C-270/17 PPU

Giurisprudenza europea62017CJ0270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, ai fini del mandato d'arresto europeo, conta il grado di giudizio che decide definitivamente sulla condanna, non il primo grado se vi è stato un successivo appello di merito. In una procedura in più fasi, l'autorità di esecuzione deve quindi guardare all'ultima decisione che statuisce sul merito e verificare lì le garanzie dell'articolo 4 bis. La soluzione tutela i diritti della difesa senza compromettere il meccanismo di riconoscimento reciproco.

Mandato d'arresto europeo: in presenza di più gradi di giudizio, la nozione di "processo terminato con la decisione" dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 riguarda il solo grado che ha pronunciato la decisione definitiva sulla colpevolezza e sulla pena dopo un riesame nel merito.

La questione giuridica

Se, quando nello Stato membro di emissione la procedura penale si è svolta in più gradi di giudizio e almeno una decisione è stata resa in contumacia, il "processo terminato con la decisione" di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debba essere identificato con il primo grado nel quale l'imputato era comparso personalmente oppure con l'ultimo grado che ha statuito definitivamente sulla colpevolezza e sulla condanna, anche se l'imputato non vi è comparso; e, conseguentemente, quali informazioni debbano risultare dal mandato d'arresto europeo o essere richieste ulteriormente.

Principio di diritto

Quando lo Stato membro di emissione prevede una procedura penale articolata in più gradi di giudizio, la nozione di "processo terminato con la decisione" di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 si riferisce al solo grado che ha prodotto la decisione definitiva sulla colpevolezza e sulla pena, adottata dopo un riesame nel merito in fatto e in diritto. Ne deriva che, se l'imputato era presente in primo grado ma assente in appello, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare le condizioni dell'articolo 4 bis rispetto all'appello; se invece l'assenza riguarda solo il primo grado ma l'imputato ha partecipato al giudizio che ha deciso definitivamente, l'articolo 4 bis non opera.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 6 CEDU
  • Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 51 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4 bis decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 8 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 15 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 17 decisione quadro 2002/584/GAI

Mandato d'arresto europeo e nozione di "processo terminato con la decisione"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d'urgenza proposto dal Rechtbank Amsterdam nell'ambito dell'esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Lituania nei confronti di Tadas Tupikas per l'esecuzione di una pena detentiva. La questione verte sull'interpretazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, con particolare attenzione ai processi articolati in più gradi di giudizio.

Fatti e procedimento principale

Il mandato d'arresto europeo indicava una sentenza di condanna di primo grado del 26 agosto 2016 e una sentenza d'appello dell'8 dicembre 2016 che aveva respinto il gravame dell'interessato. Era pacifico che il sig. Tupikas avesse comparso personalmente in primo grado, ma il mandato non forniva informazioni sul procedimento d'appello, in particolare sulla presenza dell'interessato e sull'eventuale soddisfazione delle condizioni previste dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Il giudice olandese ha quindi chiesto se la nozione di "processo terminato con la decisione" dovesse riferirsi solo al primo grado ovvero anche al giudizio di appello, nel caso in cui quest'ultimo comporti un riesame nel merito e si concluda con una nuova condanna o con la conferma della condanna di primo grado.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
  • gli articoli 47 e 48 della Carta, relativi rispettivamente al diritto a un ricorso effettivo e ai diritti della difesa/presunzione di innocenza;
  • l'articolo 6 CEDU, quale parametro interpretativo corrispondente;
  • la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo;
  • la decisione quadro 2009/299/GAI, che ha introdotto l'articolo 4 bis nella decisione quadro 2002/584;
  • in particolare, gli articoli 1, 4 bis, 8, 15 e 17 della decisione quadro 2002/584.

Ragionamento della Corte

La Corte muove dal principio del reciproco riconoscimento, che costituisce il fondamento del mandato d'arresto europeo, e ricorda che il rifiuto di esecuzione è eccezionale e va interpretato restrittivamente. Tuttavia, il sistema deve essere applicato nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti della difesa, che trovano corrispondenza negli articoli 47 e 48 della Carta e nell'articolo 6 CEDU.

La nozione di "processo terminato con la decisione" viene qualificata come nozione autonoma del diritto dell'Unione, da interpretare uniformemente. La sua portata non può dipendere dalle qualificazioni del diritto interno degli Stati membri. La Corte osserva inoltre che l'articolo 4 bis mira a conciliare efficienza della cooperazione giudiziaria e tutela delle garanzie processuali della persona ricercata.

La Corte rileva che, nei sistemi con più gradi di giudizio, la decisione davvero determinante è quella che statuisce in via definitiva sulla colpevolezza e sulla pena, dopo un riesame del merito in fatto e in diritto. È a quel livello che l'interessato deve poter far valere pienamente le proprie difese, perché è quella la decisione che incide direttamente sulla sua libertà personale. Il fatto che l'interessato sia comparso in primo grado non basta, se il giudizio decisivo si è svolto in appello senza la sua presenza.

Portata pratica dell'articolo 4 bis

Secondo la Corte:

  • se l'interessato era presente nel grado in cui è stata adottata la decisione definitiva sul merito, l'articolo 4 bis non si applica, anche se era assente in un grado precedente;
  • se invece era presente solo nel primo grado ma non nel giudizio di appello che ha definito la colpevolezza e la pena, l'autorità di esecuzione deve verificare le condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

La Corte precisa anche che, qualora il mandato d'arresto europeo o le informazioni supplementari non consentano di verificare tali condizioni, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può chiedere informazioni complementari ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2. In ogni caso, la verifica deve essere compiuta nel rispetto dei termini accelerati previsti dall'articolo 17.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che, quando lo Stato membro di emissione prevede una procedura penale con più gradi di giudizio e almeno una decisione è stata resa in contumacia, la nozione di "processo terminato con la decisione" ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 riguarda solo il grado di giudizio che ha pronunciato la decisione definitiva sulla colpevolezza e sulla condanna, dopo un riesame nel merito sia in fatto sia in diritto. Un procedimento d'appello come quello controverso rientra, in linea di principio, in tale nozione, ma il giudice nazionale deve verificare che presenti effettivamente tali caratteristiche.

Principi affermati

La sentenza afferma che:

  • in presenza di una condanna definitiva resa dopo appello di merito, è l'appello a costituire il "processo terminato con la decisione";
  • l'articolo 4 bis tutela i diritti della difesa senza compromettere il sistema di riconoscimento reciproco;
  • il mandato d'arresto europeo deve contenere o consentire di acquisire le informazioni necessarie a verificare se la decisione definitiva sia stata adottata nel rispetto delle garanzie previste per il processo in contumacia;
  • la partecipazione dell'imputato al solo primo grado non è sufficiente, se la decisione definitiva è stata resa in sua assenza in appello.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalediritto di difesaprocesso in contumaciariconoscimento reciproco

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