Corte di giustizia, Sentenza C-80/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 luglio 2017. — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine SASU contro Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de lʼÉnergie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis, paragrafo 1 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione gratuita delle quote – Decisione 2011/278/UE – Validità – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Determinazione del parametro di riferimento per il prodotto per la ghisa allo stato fuso – Ricorso ai dati provenienti dal “BREF” ferro e acciaio ed alle linee guida per stabilire i parametri di riferimento della ghisa allo stato fuso – Nozione di “prodotti simili” – Impianti di riferimento – Obbligo di motivazione. — Causa C-80/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita in via pregiudiziale dal tribunal administratif de Montreuil, ha esaminato la validità della decisione 2011/278/UE sui parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote ETS. Ha respinto tutte le censure sollevate da ArcelorMittal, confermando la legittimità delle scelte tecniche della Commissione in materia di ghisa allo stato fuso e minerale sinterizzato. La pronuncia ribadisce l’ampio margine discrezionale della Commissione nella fissazione dei benchmark e il sindacato limitato della Corte ai soli errori manifesti.
Validità della decisione 2011/278/UE sui parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote ETS, in particolare per ghisa allo stato fuso e minerale sinterizzato.
La questione giuridica
Il giudice nazionale chiede se la decisione 2011/278/UE sia invalida: 1) per avere escluso dal parametro di riferimento della ghisa allo stato fuso le emissioni connesse ai gas di scarico riciclati per produrre elettricità; 2) per avere fondato tale parametro su dati del BREF ferro e acciaio e sulle linee guida 2007 di monitoraggio e comunicazione, anziché sui dati scientifici più accurati e aggiornati; 3) per avere incluso, nel calcolo del parametro di riferimento del minerale sinterizzato, un impianto che produce sia minerale sinterizzato sia pellet; 4) per difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che l’esame delle questioni non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione 2011/278/UE: la Commissione poteva escludere dal parametro di riferimento della ghisa allo stato fuso le emissioni relative ai gas di scarico usati per produrre elettricità, poiché l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE non consente un’assegnazione gratuita indiscriminata per tutta l’elettricità prodotta da gas di scarico; essa non ha violato né l’obbligo di usare i dati più affidabili disponibili né il principio di buona amministrazione, avendo potuto basarsi su BREF e linee guida 2007 in ragione della carenza di dati; ha inoltre potuto includere un impianto integrato che produce anche pellet tra gli impianti di riferimento per il parametro del minerale sinterizzato, poiché il prodotto ottenuto era direttamente sostituibile al minerale sinterizzato; infine, la decisione era sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 296 TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Direttiva 2003/87/CE
- Articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
- Direttiva 2009/29/CE
- Decisione 2011/278/UE
- Decisione 2007/589/CE
- Direttiva 2008/1/CE
- Direttiva 2013/448/UE
Validità della decisione 2011/278/UE sui parametri di riferimento ETS
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal administratif de Montreuil in una controversia tra ArcelorMittal Atlantique et Lorraine SASU e il ministro francese competente, relativa al decreto nazionale di assegnazione gratuita delle quote di emissione per il periodo 2013-2020. La Corte è chiamata a valutare la validità della decisione 2011/278/UE, che disciplina in modo armonizzato i parametri di riferimento ex ante per l’assegnazione gratuita nel sistema ETS.
Contesto normativo
La Corte richiama l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, che impone alla Commissione di adottare misure di attuazione armonizzate per l’assegnazione gratuita delle quote e di definire, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante. La decisione 2011/278/UE precisa tali criteri e, nei suoi considerando, spiega che i benchmark devono essere fondati, di regola, sul 10% degli impianti più efficienti e che, in caso di carenza di dati, possono essere utilizzati i BREF e le linee guida di monitoraggio e comunicazione del 2007.
Fatti e procedimento principale
ArcelorMittal contesta il decreto ministeriale francese del 24 gennaio 2014 e il rigetto della domanda di revoca, sostenendo che essi si fondano su atti della Commissione illegittimi. In particolare, l’impresa critica il benchmark della ghisa allo stato fuso, ritenuto incompleto perché non comprenderebbe le emissioni connesse ai gas di scarico usati per produrre elettricità, e contesta anche il benchmark del minerale sinterizzato per l’inclusione di un impianto che produce sia sinterizzato sia pellet.
Prima questione: gas di scarico ed elettricità
La Corte osserva che l’articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87 vieta in linea generale l’assegnazione gratuita per la produzione di elettricità, salvo l’ipotesi dell’elettricità prodotta a partire da gas di scarico. Tuttavia, tale eccezione mira a incentivare il recupero energetico dei gas di scarico senza attribuire quote gratuite anche per le emissioni che si sarebbero comunque prodotte con un combustibile di riferimento. La Corte rileva che la Commissione ha considerato il gas naturale come combustibile di riferimento e che, secondo il considerando 32 della decisione 2011/278/UE, il contenuto di carbonio dei gas di scarico è già tenuto in conto nel benchmark pertinente. Non emerge quindi alcuna violazione dell’articolo 10 bis.
Seconda questione: uso di BREF e LGMC 2007
La Corte ribadisce che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel fissare i parametri di riferimento settoriali e che solo una manifesta inadeguatezza può comportare l’illegittimità dell’atto. Richiamando il considerando 11 della decisione 2011/278/UE, la Corte osserva che, in assenza di dati sufficienti o quando i dati raccolti non erano conformi alla metodologia, la Commissione ha utilizzato informazioni tratte dai BREF e dai fattori di emissione delle LGMC 2007. Tale metodo non viola né l’obbligo di ricorrere ai dati scientifici più accurati e aggiornati né il principio di buona amministrazione.
Terza questione: impianto con minerale sinterizzato e pellet
Quanto al benchmark del minerale sinterizzato, la Corte richiama il principio, contenuto nell’articolo 10 bis, che i parametri di riferimento devono essere definiti, in linea di principio, per i prodotti finali e tenere conto dei sostituti diretti. La Corte accetta che l’impianto Corus Ijmuiden, pur producendo anche pellet, realizzi un prodotto che può sostituire direttamente il minerale sinterizzato negli altoforni; perciò la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione includendolo tra gli impianti di riferimento. Ne consegue che il benchmark del sinterizzato non è invalidato.
Quarta questione: obbligo di motivazione
In relazione all’articolo 296 TFUE, la Corte ricorda che la motivazione deve esporre in modo chiaro e sufficiente l’iter logico seguito dall’istituzione, ma non deve necessariamente dettagliare ogni scelta tecnica. Nel caso di specie, i considerando 2, 4, 6, 8, 11 e 32 della decisione 2011/278/UE consentono di comprendere la logica e gli obiettivi delle scelte compiute dalla Commissione, inclusi i criteri di selezione dei dati e degli impianti di riferimento. L’obbligo di motivazione risulta quindi rispettato.
Decisione della Corte
La Corte conclude che l’esame delle questioni pregiudiziali non ha messo in luce alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione 2011/278/UE. La pronuncia conferma così la legittimità del quadro armonizzato predisposto dalla Commissione per l’assegnazione gratuita delle quote ETS nel periodo transitorio.
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