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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-271/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 agosto 2017. — Sławomir Andrzej Zdziaszek. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4 bis, paragrafo 1, inserito dalla decisione quadro 2009/299/GAI – Mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Procedimento che modifica pene inflitte in precedenza – Decisione che dispone una pena cumulativa – Decisione pronunciata senza che l’interessato sia comparso personalmente – Condannato che non è comparso personalmente al processo nell’ambito della sua condanna iniziale, né in primo grado né in grado d’appello – Persona patrocinata da un difensore nel corso del procedimento di appello – Mandato d’arresto che non fornisce informazioni a tale riguardo – Conseguenze per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione. — Causa C-271/17 PPU

Giurisprudenza europea62017CJ0271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’articolo 4 bis della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo si applica non solo al giudizio d’appello che definisce in modo definitivo colpevolezza e pena, ma anche a un successivo procedimento che ricalcoli in modo discrezionale la pena, come una sentenza di cumulo. Ha inoltre affermato che, se il mandato e le informazioni complementari non provano una delle ipotesi che escludono il rifiuto, l’autorità di esecuzione può negare la consegna. Rimane comunque possibile valutare tutte le circostanze concrete per assicurare il rispetto dei diritti della difesa.

Mandato d’arresto europeo: rilevanza dell’assenza dell’interessato e nozione di “processo terminato con la decisione” quando la pena è stata poi cumulata o modificata

La questione giuridica

Se la nozione di “processo terminato con la decisione” dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 comprenda anche un procedimento di appello e/o un successivo procedimento che modifica definitivamente la pena già inflitta, come la sentenza che dispone una pena cumulativa; se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare la consegna quando il mandato d’arresto europeo e le informazioni integrative non consentano di verificare la sussistenza di una delle ipotesi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Principio di diritto

La nozione di “processo terminato con la decisione” di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 comprende, da un lato, il giudizio d’appello che, dopo un nuovo esame del merito, statuisce definitivamente sulla colpevolezza e sulla pena; dall’altro, anche un procedimento successivo che modifichi in via definitiva il quantum della pena inizialmente inflitta, se l’autorità competente dispone di un margine di discrezionalità. Se, rispetto al procedimento o ai procedimenti rilevanti, il mandato d’arresto europeo e le informazioni integrative non consentono di accertare una delle situazioni di cui alle lettere da a) a d), l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare la consegna; resta però libera di considerare tutte le circostanze del caso per verificare il rispetto effettivo dei diritti della difesa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 6 CEDU
  • Articoli 47, 48, 51 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 17 della decisione quadro 2002/584/GAI

Mandato d’arresto europeo e processo in contumacia

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza del Rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Polonia nei confronti di Sławomir Andrzej Zdziaszek. Il nodo centrale è l’interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in relazione a decisioni adottate in assenza dell’interessato e a successivi procedimenti di modifica della pena.

Fatti e procedimento principale

Il mandato d’arresto europeo era diretto all’esecuzione in Polonia di due pene privative della libertà. Per una parte della pena, il giudice olandese aveva già rifiutato o sospeso la decisione; il rinvio pregiudiziale riguardava la pena relativa ai fatti da 3 a 5.

Il mandato indicava che il ricercato non era comparso personalmente al processo terminato con la decisione finale e conteneva solo il riferimento alla casella 3.2 della sezione d) del modulo, cioè l’ipotesi in cui l’interessato, pur a conoscenza della data dell’udienza, avesse conferito mandato a un difensore che lo aveva patrocinato. Tuttavia, il giudice del rinvio aveva dubbi sia sulla sufficienza di tali indicazioni, sia, soprattutto, sull’ambito applicativo dell’articolo 4 bis in presenza di:

  • un giudizio di appello con nuovo esame del merito;
  • una sentenza successiva che disponeva una pena cumulativa e modificava il quantum della pena già inflitta.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 6 CEDU e gli articoli 47 e 48 della Carta, in quanto garanzie di equo processo, diritti della difesa e presunzione di innocenza;
  • gli articoli 1, 3, 4, 4 bis, 8, 15 e 17 della decisione quadro 2002/584;
  • la decisione quadro 2009/299, che ha introdotto l’articolo 4 bis per rafforzare i diritti processuali e disciplinare il riconoscimento di decisioni pronunciate in assenza dell’imputato.

La Corte richiama anche i considerando della decisione quadro, in particolare quelli che sottolineano il bilanciamento tra riconoscimento reciproco e tutela del diritto a comparire personalmente al processo.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva in sintesi:

  • se un procedimento che modifica e cumula pene precedenti, senza più rimettere in discussione la colpevolezza, possa essere considerato “processo terminato con la decisione”;
  • se il giudice dell’esecuzione possa rifiutare la consegna quando il mandato d’arresto europeo e le informazioni integrative non consentano di verificare la sussistenza di una delle condizioni dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d);
  • se anche il procedimento di appello rientri nel concetto di “processo terminato con la decisione”.

Ragionamento della Corte

1. Il giudizio d’appello rientra nella nozione di “processo terminato con la decisione”

La Corte conferma che, quando il procedimento penale ha più gradi e uno di essi è un appello con nuovo esame del merito, il giudizio d’appello è il procedimento rilevante ai fini dell’articolo 4 bis, se esso:

  • statuisce definitivamente sulla colpevolezza;
  • condanna a una pena, anche privativa della libertà;
  • comporta un nuovo esame tanto in fatto quanto in diritto.

In tale ottica, la successiva modifica della pena non toglie rilievo alla decisione d’appello, poiché la dichiarazione definitiva di colpevolezza incide direttamente sulla situazione dell’interessato e costituisce il fondamento della pena da scontare.

2. Anche un successivo procedimento di cumulo o modifica della pena può essere rilevante

La Corte aggiunge che una sentenza successiva che:

  • modifica definitivamente il quantum della pena;
  • cumula o ricalcola pene già inflitte;
  • lascia ferma la precedente dichiarazione di colpevolezza; può anch’essa rientrare nell’ambito dell’articolo 4 bis, se l’autorità competente dispone di un potere discrezionale nella determinazione della pena finale.

Secondo la Corte, i diritti della difesa devono essere rispettati non solo al momento della decisione sulla colpevolezza, ma anche quando viene fissata in via definitiva la pena. Per questo, se colpevolezza e determinazione finale della pena sono dissociate in atti diversi, entrambi gli atti devono essere presi in considerazione.

3. Il difetto di indicazioni nel mandato non comporta automaticamente il rifiuto, ma consente al giudice di esecuzione di rifiutare

Sulla seconda questione, la Corte afferma che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non è obbligata a eseguire il mandato quando, rispetto al procedimento rilevante, né il modulo né le informazioni complementari ex articolo 15, paragrafo 2, consentano di verificare una delle ipotesi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d).

In tal caso, essa dispone della facoltà di rifiutare la consegna. Tuttavia, prima di giungere a tale conclusione, può e deve utilizzare lo strumento delle informazioni complementari; inoltre, può tenere conto di tutte le circostanze del caso, anche di elementi di cui disponga autonomamente, per assicurarsi che i diritti della difesa siano stati rispettati.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la nozione di “processo terminato con la decisione” comprende sia il giudizio d’appello che statuisce definitivamente su colpevolezza e pena, sia un successivo procedimento di modifica definitiva della pena, come quello di cumulo, purché vi sia un margine discrezionale nella determinazione finale;
  • se il mandato e le informazioni integrative non dimostrano una delle situazioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo;
  • tale autorità conserva comunque la possibilità di valutare tutte le circostanze concrete per verificare il rispetto dei diritti della difesa.

Principi pratici per il professionista

Per l’operatore italiano, la sentenza conferma che, nei mandati d’arresto europei fondati su decisioni in contumacia, il controllo non va limitato alla sola fase del processo di primo grado. Occorre verificare quale sia la decisione “finale” rilevante: appello e successivi procedimenti discrezionali sulla pena possono essere decisivi. Inoltre, la mancanza di indicazioni chiare nel mandato non sana automaticamente il difetto, ma consente all’autorità di esecuzione di bloccare la consegna se non riesce a verificare le garanzie richieste dall’articolo 4 bis.

Come è indicizzato

Materiemandato d’arresto europeocooperazione giudiziaria penalediritti della difesaprocesso in assenza dell’imputatoriconoscimento reciproco

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