Corte di giustizia, Sentenza C-225/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 luglio 2017. — Procedimento penale a carico di Mossa Ouhrami. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 11, paragrafo 2 – Decisione di divieto d’ingresso adottata prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e vertente su un periodo più lungo di quello previsto da detta direttiva – Dies a quo del periodo di divieto d’ingresso. — Causa C-225/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il dies a quo del divieto d’ingresso previsto dalla direttiva rimpatri: il termine di cinque anni decorre dall’effettiva uscita dell’interessato dal territorio degli Stati membri, non dalla data di adozione del provvedimento. La pronuncia ha rilievo per la disciplina delle decisioni nazionali anteriori alla direttiva e per la repressione penale della violazione dei divieti d’ingresso. La seconda questione è stata dichiarata assorbita.
Decorrenza del termine massimo di cinque anni del divieto d’ingresso ex direttiva 2008/115/CE: il dies a quo coincide con l’effettiva uscita del cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri.
La questione giuridica
Se l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE debba essere interpretato nel senso che il termine massimo di cinque anni del divieto d’ingresso decorre dalla data di emanazione del divieto, dalla data in cui l’interessato ha effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri oppure da un diverso momento; e, in via subordinata, se le decisioni adottate prima dell’entrata in vigore della direttiva, con effetti equivalenti a un divieto d’ingresso di durata superiore a cinque anni, possano continuare a produrre effetti dopo il recepimento della direttiva.
Principio di diritto
L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE va interpretato nel senso che la durata del divieto d’ingresso, che di regola non può superare cinque anni, decorre solo dalla data in cui il cittadino di un paese terzo ha effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri. Il divieto d’ingresso costituisce infatti una misura distinta dalla decisione di rimpatrio e produce i suoi effetti solo dopo l’esecuzione volontaria o forzata dell’obbligo di rimpatrio; pertanto, non può iniziare a decorrere mentre l’interessato permane ancora irregolarmente nel territorio dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 1 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3, punti 2, 3, 4, 5, 6 e 8, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 8, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 20 della direttiva 2008/115/CE
Decorrenza del divieto d’ingresso ex direttiva 2008/115/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Hoge Raad der Nederlanden in un procedimento penale a carico di Mossa Ouhrami, cittadino algerino dichiarato persona non gradita nei Paesi Bassi con decisione del 2002. Il tema centrale è la corretta interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE, con particolare riguardo al momento dal quale deve iniziare a decorrere il periodo del divieto d’ingresso.
Fatti e procedimento principale
Con decisione ministeriale del 22 ottobre 2002, il sig. Ouhrami fu dichiarato persona non gradita per precedenti penali e gli fu imposto di lasciare i Paesi Bassi, con obbligo di soggiornare fuori dal territorio per dieci anni consecutivi. La decisione divenne definitiva nel 2003, ma l’interessato non lasciò mai il territorio olandese. Negli anni 2011 e 2012 fu constatata più volte la sua presenza ad Amsterdam, in violazione della decisione e dell’articolo 197 del codice penale olandese.
Il Gerechtshof Amsterdam confermò la condanna, ritenendo che la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115/CE fosse stata integralmente seguita. Nel ricorso per cassazione, il sig. Ouhrami sostenne invece che la decisione del 2002 dovesse essere equiparata a un divieto d’ingresso e che, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, tale divieto non potesse superare cinque anni.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 2, 4, 6, 10, 11 e 14 della direttiva 2008/115/CE;
- l’articolo 1, che definisce l’oggetto della direttiva;
- l’articolo 3, che definisce, tra l’altro, "soggiorno irregolare", "rimpatrio", "decisione di rimpatrio", "allontanamento" e "divieto d’ingresso";
- gli articoli 6, 7, 8, 11 e 12 della direttiva;
- l’articolo 20, relativo al termine di recepimento.
È rilevante anche il contesto normativo olandese: la Vw e l’articolo 197 del codice penale, che sanzionava il soggiorno nei Paesi Bassi di chi sapesse di essere stato dichiarato persona non gradita.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente:
- da quale momento debba decorrere il termine massimo di cinque anni previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
- se, per effetto del diritto transitorio, una decisione nazionale anteriore alla direttiva, che imponeva un obbligo di soggiorno all’estero di dieci anni, potesse continuare a produrre effetti oltre il limite dei cinque anni.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2008/115/CE si applica agli effetti futuri di decisioni di divieto d’ingresso adottate prima della sua applicabilità, in linea con la giurisprudenza su Filev e Osmani.
Sul piano letterale e sistematico, la Corte sottolinea che:
- il divieto d’ingresso è definito come misura che vieta ingresso e soggiorno per un periodo determinato e che accompagna una decisione di rimpatrio;
- la decisione di rimpatrio è distinta dal divieto d’ingresso e precede logicamente quest’ultimo;
- la direttiva distingue chiaramente tra la fase del soggiorno irregolare iniziale, la decisione di rimpatrio, l’eventuale allontanamento e solo successivamente il divieto d’ingresso.
Ne consegue che il divieto d’ingresso ha funzione complementare rispetto al rimpatrio e mira a impedire un nuovo ingresso legale nello spazio dell’Unione dopo che l’interessato abbia effettivamente lasciato il territorio. Consentire che il termine decorra prima di tale momento, mentre l’interessato resta nel territorio e non coopera, vanificherebbe la finalità della direttiva e permetterebbe di sottrarsi, in tutto o in parte, agli effetti del divieto.
La Corte conclude quindi che il termine del divieto d’ingresso decorre solo dalla data dell’effettiva uscita dal territorio degli Stati membri.
Effetti sulla sanzione penale nel caso concreto
Quanto alla pena detentiva inflitta al sig. Ouhrami, la Corte osserva che la compatibilità con la direttiva dipende dalla corretta attuazione della procedura di rimpatrio e dal fatto che la sanzione riguardi una situazione diversa da un mero soggiorno irregolare iniziale. Poiché il giudice del rinvio non chiedeva una specifica verifica su questo punto e aveva indicato che la procedura di rimpatrio era stata completata, la Corte non approfondisce ulteriormente la questione nel dispositivo.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che la durata del divieto d’ingresso, normalmente non superiore a cinque anni, va calcolata dalla data in cui l’interessato ha effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri.
Principio affermato
Il divieto d’ingresso ex direttiva rimpatri non decorre dalla sua adozione né dalla semplice conoscenza del provvedimento, ma dal momento in cui l’obbligo di rimpatrio è stato eseguito e il cittadino di paese terzo ha lasciato il territorio dell’Unione. La seconda questione pregiudiziale è rimasta assorbita dalla risposta alla prima.
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