Corte di giustizia, Sentenza C-175/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 luglio 2017. — Hannele Hälvä e a. contro SOS-Lapsikylä ry. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 17 – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Indennità complementari – Associazione di tutela dell’infanzia – “Genitori del villaggio dei bambini” – Assenza temporanea dei “genitori” titolari – Lavoratrici impiegate in veste di “genitori” sostituti – Nozione. — Causa C-175/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha escluso che l’attività delle "genitori" sostituti di un villaggio dei bambini rientri automaticamente nella deroga dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE. Pur svolgendosi in un contesto familiare e con ampia autonomia quotidiana, l’orario di lavoro era in larga misura predeterminato dal contratto e dai turni fissati dal datore di lavoro. La Corte ha quindi rimesso al giudice nazionale la verifica concreta, ma ha chiarito che la deroga va interpretata restrittivamente e non si applica nella fattispecie descritta.
Interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE in relazione ai "genitori" sostituti di un villaggio dei bambini e alla deroga dall’organizzazione dell’orario di lavoro.
La questione giuridica
Si chiede se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE consenta di escludere dall’ambito delle norme sull’orario di lavoro l’attività svolta da lavoratrici impiegate come "genitori" sostituti in una casa di un villaggio dei bambini, che convivono con i minori e provvedono autonomamente alle loro esigenze in un contesto familiare, e in particolare se tale attività possa rientrare nella nozione di attività la cui durata non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi.
Principio di diritto
L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non si applica a un’attività subordinata come quella dei "genitori" sostituti di un villaggio dei bambini, salvo che sia dimostrato che, per le caratteristiche concrete dell’attività, l’orario di lavoro nel suo complesso non sia misurato o predeterminato o possa essere stabilito autonomamente dal lavoratore. Il fatto che il lavoratore goda di una certa autonomia nella gestione quotidiana dei compiti o sia chiamato a operare in un ambiente familiare non basta, da solo, a far rientrare l’attività nella deroga; inoltre, tali lavoratori non possono essere qualificati come "manodopera familiare" ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b).
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 2 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE
- Legge finlandese sull’orario di lavoro (työaikalaki 605/1996), articolo 2, paragrafo 1, numero 3
Interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE e lavoro dei "genitori" sostituti nei villaggi dei bambini
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale proposto dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), ha esaminato se l’attività svolta da lavoratrici impiegate come "genitori" sostituti in un villaggio dei bambini possa rientrare nella deroga prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro. La controversia principale riguardava il diritto delle ricorrenti a indennità per lavoro straordinario e per prestazioni serali, notturne o festive.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti erano dipendenti della SOS-Lapsikylä ry, associazione finlandese che gestisce villaggi dei bambini con case in cui vivono minori affidati e uno o due "genitori" titolari. Le ricorrenti lavoravano come "genitori" sostituti durante le assenze dei titolari, convivendo con i bambini e occupandosi autonomamente della casa, dell’educazione e della cura dei minori.
Esse avevano chiesto al giudice nazionale di accertare che il loro lavoro fosse soggetto alla legge finlandese sull’orario di lavoro e di condannare il datore di lavoro al pagamento delle indennità contrattuali e legali per gli anni 2006-2009. I giudici finlandesi di merito avevano respinto il ricorso, e il giudizio era approdato al Korkein oikeus.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- l’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE, che definisce "orario di lavoro" e "periodo di riposo";
- l’articolo 7, paragrafo 1, sulla ferie annuali retribuite;
- l’articolo 17, paragrafo 1, che consente deroghe agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell’orario di lavoro, per le caratteristiche dell’attività, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 2, paragrafo 1, numero 3, della legge finlandese sull’orario di lavoro, che esclude dal campo di applicazione della legge le prestazioni svolte a casa o in condizioni che escludano il controllo del datore di lavoro sull’organizzazione dell’orario.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, potesse applicarsi a un’attività subordinata svolta in un ambiente familiare, nella quale il lavoratore sostituisce il "genitore" titolare e provvede ai bambini come farebbe un genitore vero, con ampia autonomia nella gestione quotidiana.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato innanzitutto che la direttiva 2003/88/CE, salvo la disciplina sulle ferie annuali retribuite, non regola la retribuzione, ma solo taluni aspetti dell’orario di lavoro a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Ciò non impediva tuttavia di rispondere al quesito, poiché la controversia nazionale dipendeva dall’applicabilità della legge finlandese di recepimento della direttiva.
Sul merito, la Corte ha riaffermato che la deroga dell’articolo 17, paragrafo 1, deve essere interpretata restrittivamente e limitata a quanto strettamente necessario. Essa si applica solo ai lavoratori il cui orario, nel suo complesso, non è misurato o predeterminato, oppure può essere determinato dal lavoratore stesso, in ragione delle caratteristiche dell’attività.
Applicando tali criteri, la Corte ha osservato che:
- il numero annuale di periodi di 24 ore era fissato contrattualmente;
- il datore di lavoro predisponeva in anticipo gli elenchi dei turni;
- il lavoratore si accordava con il "genitore" titolare sull’ora di inizio della sostituzione;
- esistevano comunque limiti sui riposi settimanali e sui fine settimana liberi.
Questi elementi mostrano che l’orario di lavoro era in larga misura predeterminato e controllabile, sicché non si poteva concludere che l’orario complessivo fosse libero o autogestito dal lavoratore. La Corte ha inoltre precisato che l’autonomia nella gestione dei compiti quotidiani e l’assenza di un controllo puntuale del datore di lavoro non bastano a far operare la deroga, soprattutto quando il datore fissa già in anticipo inizio e fine dei turni e può verificare l’effettivo svolgimento della sostituzione.
Quanto ai periodi di inattività, la Corte ha ricordato che essi rientrano nell’orario di lavoro se il lavoratore deve restare fisicamente presente nel luogo stabilito e a disposizione del datore di lavoro. Anche la possibilità di allontanarsi temporaneamente quando i bambini sono fuori casa non consentiva di ritenere che il lavoratore determinasse liberamente il proprio orario, poiché tale facoltà dipendeva dalle esigenze dei minori.
Infine, la Corte ha escluso che i "genitori" sostituti possano essere qualificati come "manodopera familiare" ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), perché tale deroga presuppone un rapporto di lavoro avente natura familiare, con legami particolari di fiducia e impegno tra datore e dipendente. Il fatto che l’attività richiami, per contenuto, le funzioni genitoriali non è sufficiente.
Decisione e principio affermato
La Corte ha risposto che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non è applicabile a un’attività subordinata come quella dei "genitori" sostituti in un villaggio dei bambini, qualora non sia dimostrato che l’orario di lavoro, nel suo complesso, non sia misurato o predeterminato o possa essere stabilito dal lavoratore stesso. Tale verifica spetta al giudice del rinvio, ma, alla luce degli elementi indicati, la deroga non appare applicabile.
Rilievo pratico
La pronuncia è rilevante perché conferma che la mera autonomia operativa del lavoratore e la natura "familiare" del servizio svolto non bastano a sottrarre il rapporto alla disciplina dell’orario di lavoro. Per i professionisti, il punto decisivo è verificare se il tempo di lavoro sia effettivamente predeterminato o determinabile dal lavoratore nel suo complesso, e non solo se egli organizzi con una certa libertà le attività interne durante il turno.
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