Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-196/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 luglio 2017. — Comune di Corridonia e a. contro Provincia di Macerata e Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2011/92/UE – Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell’impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione. — Cause riunite C-196/16 e C-197/16

Giurisprudenza europea62016CJ0196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la VIA deve essere preventiva, ma che l’ordinamento UE consente, in via eccezionale, una regolarizzazione successiva dell’omissione. Tale regolarizzazione è però lecita solo se non diventa uno strumento per aggirare il diritto dell’Unione e se la nuova valutazione considera anche gli impatti ambientali già verificatisi. La pronuncia riguarda due impianti a biogas nelle Marche autorizzati senza previa VIA e poi sottoposti a procedimento di sanatoria dopo l’annullamento delle autorizzazioni.

Valutazione di impatto ambientale effettuata a posteriori per sanare l’omissione originaria dopo la costruzione e messa in servizio di un impianto a biogas

La questione giuridica

Se l’articolo 191 TFUE e l’articolo 2 della direttiva 2011/92/UE ostino a che l’omessa previa valutazione di impatto ambientale di un impianto, dovuta all’applicazione di una normativa nazionale poi ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione, sia sanata mediante una valutazione svolta successivamente alla realizzazione e alla messa in servizio dell’impianto, dopo l’annullamento dell’autorizzazione originaria.

Principio di diritto

In caso di omissione della valutazione di impatto ambientale prescritta dalla direttiva 85/337/CEE, il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite della violazione, ma non osta a una valutazione effettuata a posteriori come misura di regolarizzazione dopo costruzione e messa in servizio dell’impianto, purché la normativa nazionale non consenta di eludere o disapplicare le regole UE e purché la valutazione tenga conto non solo degli effetti futuri ma anche dell’impatto ambientale già prodotto dalla realizzazione dell’impianto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 191 TFUE
  • Direttiva 85/337/CEE
  • Direttiva 2011/92/UE
  • Direttiva 2009/31/CE
  • Articolo 2 direttiva 85/337/CEE
  • Articolo 4 direttiva 85/337/CEE
  • Articolo 2 direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 4 direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 4 TUE

Valutazione di impatto ambientale a posteriori per impianti a biogas

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunale amministrativo regionale per le Marche in controversie concernenti impianti per la produzione di energia elettrica da biogas realizzati e messi in servizio senza una previa valutazione di impatto ambientale. Il tema centrale è se, dopo l’annullamento dell’autorizzazione originaria, sia consentito svolgere una valutazione ambientale successiva per regolarizzare l’omissione iniziale.

Fatti e procedimento principale

Nel primo procedimento, la VBIO1 aveva chiesto l’autorizzazione per un impianto a Corridonia e aveva avviato anche la verifica di assoggettabilità a VIA; il procedimento fu interrotto a seguito di una modifica legislativa regionale, e l’autorizzazione fu poi annullata dal giudice amministrativo perché fondata su una disciplina regionale incompatibile con il diritto dell’Unione. Dopo l’annullamento, la società ottenne che la Provincia di Macerata svolgesse una verifica di assoggettabilità e poi una valutazione conclusa positivamente.

Nel secondo procedimento, la VBIO2 aveva ottenuto l’autorizzazione per un impianto a Loro Piceno senza previa VIA. Anche in questo caso l’autorizzazione fu annullata; successivamente la Provincia di Macerata ritenne necessario avviare la verifica di assoggettabilità e concluse anch’essa positivamente la valutazione di compatibilità ambientale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 191 TFUE e l’articolo 2 della direttiva 2011/92/UE ostino a che l’omessa VIA di un progetto venga sanata con un procedimento successivo alla realizzazione dell’impianto, quando la mancata sottoposizione a verifica dipendeva da una normativa interna poi riconosciuta contraria al diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337/CEE, che impone la valutazione prima del rilascio dell’autorizzazione;
  • l’articolo 4 della stessa direttiva, relativo ai progetti dell’allegato I e II;
  • le corrispondenti disposizioni della direttiva 2011/92/UE, sostanzialmente identiche;
  • l’articolo 4 TUE, quale fondamento del principio di leale cooperazione;
  • l’articolo 191 TFUE, ritenuto però non decisivo per la soluzione della controversia.

La Corte menziona anche l’articolo 29 del d.lgs. n. 152/2006, che prevede la VIA come presupposto dell’autorizzazione e consente, in caso di annullamento dell’autorizzazione o del giudizio di compatibilità ambientale, una nuova VIA.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che la VIA ha natura preventiva: deve precedere l’autorizzazione perché solo così l’autorità competente può valutare tempestivamente gli effetti ambientali del progetto e prevenire danni fin dall’inizio. Le direttive non disciplinano espressamente le conseguenze dell’omissione della valutazione, ma gli Stati membri devono, in virtù della leale cooperazione, rimediare alle conseguenze illecite della violazione.

In questo quadro, il diritto dell’Unione non vieta in assoluto forme di regolarizzazione di atti o operazioni irregolari, ma tali forme devono restare eccezionali e non devono offrire agli interessati la possibilità di eludere le norme UE. La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze Wells, Commissione/Irlanda, Križan e Stadt Wiener Neustadt.

La Corte precisa inoltre che una valutazione svolta dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto non può limitarsi agli impatti futuri, ma deve considerare anche l’impatto ambientale già prodotto dalla realizzazione dell’opera.

Valutazione del caso concreto

Spetta al giudice nazionale verificare se la disciplina applicabile rispetti i requisiti indicati dalla Corte. Tuttavia, la Corte osserva che, nel caso descritto, vi sono elementi che depongono nel senso che la regolarizzazione non sia stata concepita per aggirare il diritto dell’Unione: le società avevano chiesto di poter accedere alla VIA, il rifiuto iniziale dipendeva da una normativa regionale poi dichiarata incompatibile con il diritto UE e l’attività degli impianti era stata sospesa.

Dispositivo e principio affermato

La Corte risponde che, in caso di omissione di una VIA prescritta dalla direttiva 85/337/CEE, il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze della violazione e non osta a una valutazione successiva a fini di regolarizzazione, anche dopo costruzione e messa in servizio dell’impianto, purché:

  • le norme nazionali non consentano di eludere o disapplicare le norme UE;
  • la valutazione successiva consideri non solo gli effetti futuri, ma anche l’impatto ambientale già intervenuto dalla realizzazione dell’impianto.

Impatto pratico per gli operatori

La pronuncia è rilevante per i procedimenti autorizzatori in materia ambientale, perché conferma che la mancanza di una VIA preventiva non è automaticamente “sanabile” in qualunque modo. Una regolarizzazione postuma è possibile solo in condizioni rigorose e non può trasformarsi in una convalida automatica dell’opera già realizzata. Per imprese, enti locali e professionisti, ciò implica che la VIA tardiva può essere ammessa solo se realmente ricostruisce il controllo ambientale che avrebbe dovuto precedere l’autorizzazione.

Come è indicizzato

Materievalutazione di impatto ambientalediritto dell'ambienteautorizzazioni amministrativeregolarizzazione di atti illegittimienergie da biogas

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.