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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39523/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L’agente della riscossione aveva notificato due cartelle di pagamento; la destinataria, quale rappresentante legale di una società poi cancellata dal registro delle imprese, aveva impugnato gli estratti di ruolo relativi alle cartelle. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello dell’agente della riscossione. In Cassazione, il ricorrente principale ha dedotto: (1) violazione degli artt. 139, comma 2, e 145 c.p.c. per avere la CTR ritenuto invalida la notifica delle cartelle senza verificare se l’omessa indicazione del numero identificativo del messo notificatore rendesse impossibile individuarlo come soggetto abilitato; e violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 per non avere considerato tardiva l’impugnazione dell’estratto di ruolo rispetto alla notifica delle cartelle; (2) violazione dell’art. 75 c.p.c. per avere riconosciuto la legittimazione/interesse ad agire in capo alla rappresentante di una società già cancellata e quindi estinta. La contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese processuali, deducendo violazione dell’art. 92 c.p.c. e degli artt. 15 e 24 Cost.

La decisione

La Corte ha accolto il primo profilo del primo motivo del ricorso principale, rilevando che la mera carenza del numero identificativo del messo notificatore non comporta automaticamente la nullità della notifica, ma solo se impedisce in assoluto di identificare il messo quale soggetto abilitato alla notificazione; la CTR non aveva compiuto tale verifica. Ha inoltre accolto il secondo motivo, osservando che la società era già stata cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, con conseguente difetto di capacità processuale: dopo la cancellazione, l’impugnazione doveva provenire dai soci o essere proposta nei loro confronti, e l’appello era inammissibile se proposto dalla società estinta o in suo nome. È rimasto assorbito il profilo sulla tardività dell’impugnazione e, per conseguenza, il ricorso incidentale sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 139, comma 2, c.p.c.

    La mancata indicazione del numero identificativo del messo notificatore non determina di per sé la nullità della notifica; occorre verificare se renda impossibile identificare il soggetto abilitato alla notifica.

  • art. 145 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 139 c.p.c. come parametro sulla regolarità della notificazione a soggetti diversi dalla persona fisica.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte non esamina nel merito la censura di tardività perché assorbita dall’accoglimento sulla notifica.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    La censura sulla tardività dell’impugnazione è stata assorbita.

  • art. 75 c.p.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne comporta l’estinzione e quindi la perdita della capacità processuale; l’impugnazione successiva deve provenire dai soci o contro i soci.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale sulle spese, ma il relativo motivo resta assorbito.

  • art. 15 Cost.

    È invocato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina delle spese, senza esame nel merito per assorbimento.

  • art. 24 Cost.

    È invocato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina delle spese, senza esame nel merito per assorbimento.

Massime di principio

  • La sola omissione del numero identificativo del messo notificatore non integra automaticamente nullità della notificazione: il vizio rileva solo se impedisce l’individuazione del soggetto notificatore come abilitato a compiere l’atto.
  • Quando viene contestata la regolarità della notifica, il giudice di merito deve accertare in concreto se il difetto formale abbia inciso sulla possibilità di identificare il notificatore e sulla validità dell’atto.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e la perdita della capacità processuale; le impugnazioni successive devono essere proposte dai soci succeduti o nei loro confronti, altrimenti sono inammissibili.
  • Se un motivo di ricorso viene accolto e rende superfluo l’esame di un’altra censura, quest’ultima resta assorbita.
  • Le doglianze sulle spese di lite restano assorbite quando la decisione di merito viene cassata con rinvio per altre ragioni decisive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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