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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14342/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla vicenda di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas: la società interessata aveva chiesto l’autorizzazione unica e, nel procedimento regionale-provinciale, era stata esclusa la VIA a seguito di una disciplina regionale che prevedeva l’esenzione per impianti sotto una certa soglia. L’autorizzazione unica fu poi rilasciata, l’impianto realizzato, ma successivamente la Corte costituzionale dichiarò incostituzionale la norma regionale di riferimento; di conseguenza il TAR e poi il Consiglio di Stato annullarono l’autorizzazione. La società originaria agì quindi per il risarcimento dei danni, deducendo la lesione del legittimo affidamento sul provvedimento favorevole e, in ricorso, la cessionaria del credito lamenta: (1) motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la Corte d’appello mal qualificato la domanda; (2) errata qualificazione della responsabilità della Regione, con riferimento anche a pretesi profili di responsabilità da contatto sociale o precontrattuale e agli artt. 1173, 1175, 1218 e 1337 c.c.; (3) errata applicazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la pubblica amministrazione dovesse fornire prova liberatoria; (4) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte territoriale valorizzato fatti allegati e non contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, osservando che la domanda risarcitoria era stata correttamente ricondotta a una pretesa fondata sul nucleo centrale dell’incostituzionalità della legge regionale presupposta del provvedimento favorevole; da ciò ha tratto la conclusione che non fosse configurabile, nel caso concreto, una situazione giuridica soggettiva azionabile contro il legislatore regionale, in ragione dell’insindacabilità della discrezionalità politica dell’attività legislativa. Ha inoltre escluso che il ricorso potesse trasformare la domanda in una pretesa diversa, fondata su inerzie amministrative o su un illecito diverso da quello effettivamente dedotto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente verso tutte le controricorrenti, con ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 387/2003

    Norma richiamata come base della domanda di autorizzazione unica per l’impianto da biogas.

  • L.R. Marche n. 20/2011

    Disciplina regionale che aveva escluso l’obbligo di VIA per impianti sotto una certa soglia; il suo rilievo è nel contesto della successiva declaratoria di incostituzionalità della disciplina regionale analoga.

  • L.R. Marche n. 3/2012

    Norma dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost. e con la direttiva 2011/92/UE.

  • art. 117 Cost.

    Parametro costituzionale di illegittimità della disciplina regionale in materia ambientale.

  • direttiva 2011/92/UE

    Parametro eurounitario richiamato quale fonte di contrasto con la legge regionale dichiarata incostituzionale.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare motivazione apparente della sentenza d’appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude l’extrapetizione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Richiamato come base dei vizi denunciati in cassazione; alcune censure sono dichiarate inammissibili perché non colgono la ratio decidendi o non rispettano gli oneri di specificazione.

  • artt. 1173, 1175, 1218 e 1337 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere una responsabilità di tipo contrattuale/precontrattuale o da contatto sociale della pubblica amministrazione, ma la Corte ritiene non decisivi tali richiami nel caso concreto.

  • artt. 2 e 97 Cost.

    Invocati dalla ricorrente a sostegno della responsabilità della pubblica amministrazione; non incidono sull’esito per come qualificata la domanda.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per distinguere la valutazione delle prove, che resta rimessa al giudice di merito, dalla violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile la censura relativa a una domanda diversa non adeguatamente specificata e localizzata nel ricorso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. quale requisito di ammissibilità del ricorso quando si deduce un error in procedendo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la domanda risarcitoria è costruita essenzialmente sul presupposto della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della legge che ha sorretto il provvedimento favorevole, il giudice può escludere in radice la configurabilità di una responsabilità risarcitoria del legislatore regionale, per insindacabilità dell’attività legislativa e assenza di una situazione soggettiva protetta azionabile.
  • Non è consentito in cassazione trasformare la causa petendi originaria in una domanda diversa, fondata su ulteriori omissioni o inerzie dell’amministrazione, se tale diversa prospettazione non risulta chiaramente dedotta negli atti di merito e non è specificamente localizzata nel ricorso.
  • La deduzione di violazione dell’art. 112 c.p.c. e di error in procedendo richiede che il ricorrente indichi con precisione il contenuto degli atti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è invece deducibile quando si contesta la valutazione del materiale probatorio o si pretende una diversa ricostruzione dei fatti.
  • In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per danni derivanti da una legge dichiarata incostituzionale, non è automaticamente trasponibile il modello della responsabilità per violazione del diritto dell’Unione europea, poiché quest’ultima si fonda su obblighi normativi di attuazione e non su una potestà legislativa discrezionale.
  • Se il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca un profilo non decisivo o estraneo alla decisione, la censura è inammissibile o infondata per difetto di pertinenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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