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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13483/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per un nuovo giudizio sul punto. La condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p. è stata sostanzialmente confermata, eccettuata la questione della sostituzione della pena.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981, motivato dalla presunta indigenza dell'imputato desunta dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Norma che disciplina il reato per cui l'imputato è stato condannato; oggetto della decisione di merito confermata nella sostanza.

  • art. 53 L. n. 689/1981

    Consente la sostituzione delle pene detentive brevi con pene pecuniarie; la Corte afferma che tale possibilità opera anche quando l'imputato è in condizioni economiche disagiate.

  • art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689

    La limitazione alla sostituzione per prognosi di inadempimento si riferisce alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (es. semidetenzione, libertà controllata) e non alla pena pecuniaria sostitutiva.

  • art. 133 c.p.

    Elenca i criteri che il giudice deve considerare nella determinazione della pena (tra cui condizioni di vita individuale, familiare e sociale); tali criteri devono orientare il potere discrezionale del giudice nella decisione di conversione, mentre le sole condizioni economiche non costituiscono di per sé ostacolo.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 24476 del 22/04/2010 (Gagliardi)

    Precedente che ha già chiarito la distinzione tra pene sostitutive con prescrizioni e pena pecuniaria, affermando che l'indigenza non impedisce la conversione in pena pecuniaria.

Massime di principio

  • La sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria è compatibile con la condizione di indigenza dell'imputato; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non giustifica automaticamente il diniego.
  • Il divieto di sostituzione per rischio di inadempimento previsto dall'art. 58, comma 2, L. n. 689/1981 riguarda le misure sostitutive accompagnate da prescrizioni e non la pena pecuniaria.
  • La conversione è rimessa al potere discrezionale del giudice che deve valutare i criteri dell'art. 133 c.p. (condizioni di vita individuale, familiare e sociale), senza considerare le sole condizioni economiche come causa ostativa.
  • Il diniego motivato unicamente sull'indigenza è impugnabile: la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a questo punto e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
  • Per aumentare le probabilità di conversione, è utile documentare elementi relativi alle condizioni di vita, familiari e sociali che favoriscano l'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p., oltre a contestare la fondatezza di valutazioni basate solo sull'indigenza.

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