Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04105/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 18 gennaio 2024. Per uno di essi, il ricorso contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e delle intercettazioni relative alla ricezione di oggetti antichi di provenienza illecita; inoltre censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione degli aumenti di pena per continuazione. Per l'altro imputato, si deduceva: primo, che la Corte di appello avrebbe errato nell'affermare la responsabilità per il reato associativo poi dichiarato prescritto; secondo, la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. nella valutazione delle intercettazioni telefoniche; inoltre, si lamentava una lesione delle prerogative difensive per mancata notifica dell'istanza di trattazione orale. La Corte osserva anche che le questioni di prescrizione erano infondate perché i reati, alla data della sentenza impugnata, non erano ancora prescritti, tenuto conto della recidiva specifica contestata e applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo ricorso in larga parte diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e ha considerato non scrutinabili i motivi su attenuanti generiche e continuazione perché genericamente dedotti in appello. Quanto al secondo ricorso, ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la responsabilità per il reato associativo era stata espressamente affermata, l'art. 192, comma 3, c.p.p. non integra di per sé una causa di nullità o inutilizzabilità e la valutazione delle intercettazioni è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha inoltre escluso la prescrizione dei reati per effetto della recidiva specifica contestata e applicata, e ha escluso anche la violazione del diritto di difesa per la trattazione orale, risultando i difensori presenti all'udienza.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La disposizione sui criteri di valutazione della prova dichiarativa non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lettere b) o c), c.p.p.; può essere fatta valere solo nei limiti del vizio di motivazione di cui alla lettera e), quando la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.

  • art. 606 c.p.p.

    La violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. può essere censurata solo come vizio di motivazione ai sensi della lettera e), non come violazione di legge o nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Non è la norma tramite cui dedurre la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Non è la norma tramite cui dedurre la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È il solo parametro nel quale può essere veicolata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., purché emergano dal provvedimento impugnato vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura del compendio probatorio né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente coerente.
  • La doglianza che investe l'apprezzamento delle intercettazioni attiene a una questione di fatto e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La violazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. non costituisce di per sé causa di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; essa è deducibile soltanto come vizio motivazionale.
  • Le censure su attenuanti generiche e continuazione richiedono una specifica deduzione in appello; se il motivo di gravame è generico, la questione non può essere utilmente riproposta in cassazione.
  • La prescrizione va verificata tenendo conto anche della recidiva contestata e applicata, quando rilevante ai fini del computo del termine di estinzione.
  • La presenza dei difensori all'udienza di trattazione esclude, in assenza di specifici pregiudizi, la dedotta violazione delle prerogative difensive per mancata notifica dell'istanza di trattazione orale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.