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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29068/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la decisione era stata confermata in appello a sei mesi di arresto per la guida di un veicolo senza patente, in quanto sottoposto a misura di prevenzione personale. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.lgs. 159/2011, sostenendo che la Corte territoriale non avesse verificato se la mancanza della patente fosse causalmente riconducibile alla misura di prevenzione; a suo dire, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024, la guida senza patente del soggetto sorvegliato integra reato solo quando la patente manchi, sia negata, sospesa o revocata per effetto diretto della misura di prevenzione, mentre se il difetto del titolo deriva da pregresse violazioni del codice della strada il fatto resta amministrativo ex art. 116 cod. strada. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 69 c.p., lamentando che la Corte d'appello avesse omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 73 d.lgs. 159/2011 punisce la guida senza patente del soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale anche quando il titolo non sia mai stato conseguito, ipotesi che rientra nel divieto previsto dall'art. 120, comma 1, cod. strada; la declaratoria di illegittimità costituzionale n. 116 del 2024 riguarda invece il diverso caso della revoca o sospensione della patente già conseguita per precedenti violazioni del codice della strada, non quello della patente mai ottenuta per effetto della misura di prevenzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché meramente assertivo e non confrontato con la motivazione di merito, che aveva negato le attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. 159/2011

    Integra reato la guida di un veicolo senza patente da parte di soggetto sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale; la fattispecie si pone in rapporto di specialità rispetto all'illecito amministrativo dell'art. 116 cod. strada.

  • art. 116 cod. strada

    Costituisce l'illecito amministrativo generale per la guida senza patente; non si applica quando la condotta ricade nella specifica previsione penale del codice antimafia.

  • art. 120 cod. strada

    Disciplina i requisiti morali per il rilascio e il mantenimento della patente; la misura di prevenzione comporta il divieto di conseguire la patente o può giustificare la sua revoca/negazione, fondando la rilevanza penale della condotta ex art. 73 d.lgs. 159/2011.

  • art. 62 bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e possono essere negate in presenza di precedenti penali e assenza di elementi positivi.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento sulle circostanze richiede una motivazione congrua; nel caso concreto la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena e di valutazione della personalità del reo sorreggono il diniego delle attenuanti generiche fondato su precedenti penali e mancanza di elementi favorevoli.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La guida di un veicolo senza patente da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 159/2011 quando la mancanza del titolo discenda dal divieto posto dall'art. 120 cod. strada in ragione della misura di prevenzione, incluso il caso in cui la patente non sia mai stata conseguita.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. 159/2011 riguarda la diversa ipotesi in cui la patente già conseguita sia stata revocata o sospesa per pregresse violazioni del codice della strada: in tale evenienza la sola qualità di prevenuto non basta a trasformare l'illecito amministrativo in reato.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a sollecitare una nuova valutazione del merito senza confrontarsi con la motivazione del giudice di appello e senza indicare specifici elementi trascurati.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fonda su precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi, con motivazione coerente con i criteri dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiReati stradaliMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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