Corte di giustizia, Sentenza C-724/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2019. — Vantaan kaupunki contro Skanska Industrial Solutions Oy e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Risarcimento del danno causato da un’intesa vietata da tale articolo – Determinazione degli enti responsabili del risarcimento – Successione di enti giuridici – Nozione di “impresa” – Criterio della continuità economica. — Causa C-724/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nelle azioni risarcitorie fondate sull’articolo 101 TFUE, la determinazione del responsabile non è rimessa alle sole regole nazionali, ma segue una nozione autonoma di "impresa" del diritto dell’Unione. In presenza di continuità economica tra società autrice dell’intesa e società acquirente che ne abbia proseguito l’attività dopo lo scioglimento, la responsabilità per il danno si trasferisce alla società acquirente. La Corte ha quindi confermato la possibilità per il danneggiato di agire contro le società subentranti.
Risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale e imputazione della responsabilità alle società acquirenti che abbiano proseguito l’attività delle società partecipanti all’intesa, sulla base della continuità economica ex articolo 101 TFUE.
La questione giuridica
Se, in un’azione di risarcimento del danno causato da un’intesa vietata dall’articolo 101 TFUE, la determinazione dei soggetti obbligati al risarcimento debba avvenire direttamente sulla base del diritto dell’Unione oppure del diritto nazionale; se la nozione di "impresa" dell’articolo 101 TFUE consenta di imputare la responsabilità alle società acquirenti che hanno acquistato tutte le azioni delle società autrici dell’intesa, le hanno sciolte e ne hanno proseguito le attività commerciali; in subordine, se il principio di effettività osti a una disciplina nazionale che escluda tale responsabilità in assenza di artificiosa elusione o di conoscenza della violazione.
Principio di diritto
Nelle azioni di risarcimento del danno derivante da un’intesa vietata dall’articolo 101 TFUE, i soggetti tenuti al risarcimento sono individuati direttamente alla luce del diritto dell’Unione, poiché la nozione di "impresa" è autonoma e comprende anche l’ente che, in caso di ristrutturazione o trasferimento con continuità economica, subentri alla società autrice dell’infrazione dopo la sua cessazione. Di conseguenza, quando le società acquirenti hanno acquistato tutte le azioni delle società partecipanti all’intesa, le hanno sciolte e ne hanno proseguito l’attività, esse possono essere ritenute responsabili del danno causato dall’intesa.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/104/UE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Legge finlandese 412/1974 sul risarcimento dei danni
- Normativa finlandese sulle società per azioni
Risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale e continuità economica
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Korkein oikeus (Corte suprema finlandese) in una controversia tra la città di Vantaa e tre società del gruppo dell’asfalto, in merito al risarcimento del danno causato da un’intesa sul mercato finlandese dell’asfalto. La questione centrale riguarda l’individuazione dei soggetti obbligati al risarcimento quando le società che avevano partecipato all’intesa sono state poi sciolte e sostituite, sul piano economico, da altre società che ne hanno acquisito le azioni e proseguito l’attività.
Fatti e procedimento principale
Tra il 1994 e il 2002 in Finlandia era stata attuata un’intesa su ripartizione dei mercati, tariffe e offerte a forfait nel settore dell’asfalto. Alcune società partecipanti all’intesa sono state successivamente oggetto di operazioni societarie: le rispettive attività commerciali sono state trasferite a società acquirenti, che poi hanno proseguito l’attività e hanno infine visto modificata la propria denominazione sociale.
In particolare:
- la SIS (Skanska Industrial Solutions Oy) è subentrata alla Sata-Asfaltti Oy;
- la NCC Industry Oy è subentrata all’Interasfaltti;
- l’Asfaltmix Oy è subentrata all’Asfalttineliö.
Sulla base della decisione del giudice amministrativo supremo finlandese che aveva già applicato il criterio della continuità economica in materia di ammende, la città di Vantaa ha chiesto il risarcimento dei danni per sovrafatturazione dei lavori di asfaltatura. I giudici nazionali non hanno però concordato sulla possibilità di trasporre, nell’ambito civilistico, il criterio della continuità economica utilizzato per le sanzioni antitrust.
Normativa richiamata
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 101 TFUE;
- l’articolo 267 TFUE;
- la direttiva 2014/104/UE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, citato nel dibattito ma non applicabile ratione temporis;
- il regolamento (CE) n. 1/2003, menzionato per il contesto delle ammende;
- la normativa finlandese in materia di responsabilità civile e società per azioni.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se l’individuazione del soggetto tenuto al risarcimento debba avvenire direttamente in base all’articolo 101 TFUE oppure secondo il diritto nazionale;
- se, applicando direttamente l’articolo 101 TFUE, la responsabilità si estenda all’“impresa” in senso UE, potendo quindi operare i criteri di continuità economica già sviluppati in materia di ammende;
- se, in alternativa, il principio di effettività impedisca una disciplina nazionale che escluda la responsabilità della società acquirente che abbia sciolto la società autrice dell’intesa e ne abbia continuato l’attività, salvo casi di elusione artificiosa o conoscenza della violazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 101 TFUE produce effetti diretti e che chiunque può chiedere il risarcimento del danno subito se esiste un nesso causale tra il danno e l’intesa vietata. In assenza di una disciplina UE completa sulle modalità di esercizio dell’azione, spettano agli Stati membri le regole procedurali e processuali, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Tuttavia, la Corte distingue tra modalità di esercizio dell’azione e individuazione del soggetto responsabile. Quest’ultima è considerata direttamente disciplinata dal diritto dell’Unione, perché l’articolo 101 TFUE designa come autore dell’infrazione l’“impresa”, nozione autonoma del diritto UE che indica un’unità economica, a prescindere dalla sua veste giuridica.
La Corte sottolinea che:
- la responsabilità per le violazioni del diritto della concorrenza è personale, ma ricade sull’impresa che ha commesso l’infrazione;
- se l’ente che ha commesso l’infrazione subisce una riorganizzazione o una modifica giuridica, ciò non impedisce l’imputazione della responsabilità quando, sotto il profilo economico, vi sia identità tra il soggetto originario e quello subentrante;
- anche in caso di cessazione dell’ente originario, la responsabilità può essere imputata al successore che abbia acquisito l’attività e garantisca la continuità economica.
La Corte respinge l’argomento secondo cui tali principi varrebbero solo per le ammende inflitte dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 1/2003. Secondo la Corte, le azioni di risarcimento danni sono parte integrante del sistema di applicazione delle regole di concorrenza e perseguono la stessa finalità deterrente; pertanto, la nozione di “impresa” non può avere un contenuto diverso nel contesto dell’azione risarcitoria rispetto a quello delle sanzioni amministrative antitrust.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte osserva che le società convenute avevano acquistato tutte le azioni delle società partecipanti all’intesa, ne avevano rilevato le attività commerciali e le avevano poi sciolte. In base alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, sussisterebbe quindi un’identità economica tra le società originarie e quelle acquirenti, cosicché queste ultime assumono la responsabilità del danno derivante dall’intesa.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, le società acquirenti possono essere ritenute responsabili del danno causato dall’intesa quando abbiano acquistato tutte le azioni delle società partecipanti, le abbiano sciolte e ne abbiano proseguito le attività commerciali.
Effetti della sentenza nel tempo
La Corte respinge anche la richiesta di limitazione temporale degli effetti della sentenza, formulata dalla NCC. Ha rilevato che non erano stati dimostrati i presupposti eccezionali richiesti dalla propria giurisprudenza, in particolare la buona fede degli interessati e il rischio di gravi inconvenienti.
Principio affermato
La sentenza afferma che, nelle azioni di risarcimento del danno da violazione dell’articolo 101 TFUE, la responsabilità può essere imputata alla società subentrante quando vi sia continuità economica con la società autrice dell’infrazione, anche se quest’ultima sia stata sciolta dopo il trasferimento dell’attività. Il diritto al risarcimento del danno antitrust sarebbe altrimenti compromesso se le imprese potessero sottrarsi alla responsabilità mediante mere ristrutturazioni societarie.
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