Corte di giustizia, Sentenza C-118/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 marzo 2019. — Zsuzsanna Dunai contro ERSTE Bank Hungary Zrt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 6, paragrafo 1 – Contratto di mutuo denominato in valuta estera – Divario nel cambio – Sostituzione di una disposizione legislativa a una clausola abusiva dichiarata nulla – Rischio di cambio – Persistenza del contratto in seguito alla soppressione della clausola abusiva – Sistema nazionale di interpretazione uniforme del diritto. — Causa C-118/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia su un mutuo in franchi svizzeri stipulato in Ungheria e sulla legislazione nazionale intervenuta per sostituire le clausole sui tassi di cambio e convertire i mutui in valuta estera. Stabilisce che la sostituzione legislativa della clausola sul divario di cambio è compatibile con la direttiva 93/13 solo se ripristina integralmente la posizione del consumatore, mentre non è compatibile impedire l’annullamento quando la clausola sul rischio di cambio sia abusiva e il contratto non sia salvabile. La Corte aggiunge che decisioni vincolanti della giurisdizione suprema per l’uniforme interpretazione sono ammissibili se non comprimono l’effettività della tutela, il ricorso effettivo e il rinvio pregiudiziale.
Tutela dei consumatori nei mutui in valuta estera: limiti alla sostituzione legislativa delle clausole abusive e compatibilità delle decisioni vincolanti della giurisdizione suprema con la direttiva 93/13
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osti a una normativa nazionale che, in relazione a un mutuo in valuta estera, impedisce al giudice di annullare il contratto per abusività della clausola sul divario di cambio o della clausola sul rischio di cambio; e se la direttiva 93/13, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a decisioni vincolanti della giurisdizione suprema adottate ai fini dell’uniforme interpretazione del diritto, quando esse incidono sull’attuazione della direttiva e sul potere del giudice di garantire tutela effettiva e adire la Corte in via pregiudiziale.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a una normativa nazionale che vieti l’annullamento di un mutuo per la clausola sul divario di cambio se la nullità e la sostituzione legislativa consentono di ripristinare, in fatto e in diritto, la situazione del consumatore come se la clausola non fosse mai esistita; invece osta a una normativa che impedisca l’annullamento quando sia abusiva una clausola sul rischio di cambio e il contratto non possa sopravvivere senza di essa. Inoltre, la direttiva 93/13, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta a che la giurisdizione suprema nazionale emetta decisioni vincolanti per l’uniforme interpretazione del diritto, purché il giudice rimanga libero di garantire l’effettività della direttiva, di assicurare un ricorso effettivo al consumatore e di adire la Corte in via pregiudiziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Tutela dei consumatori e mutui in valuta estera: sostituzione legislativa delle clausole abusive e vincoli all’uniformità giurisprudenziale
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) in una controversia tra una consumatrice e la banca mutuante relativa a un mutuo espresso in franchi svizzeri. Il caso riguarda l’impatto di una riforma legislativa ungherese sulle clausole di cambio dei mutui in valuta estera e, in secondo luogo, la compatibilità con il diritto dell’Unione delle decisioni vincolanti della Kúria adottate per l’uniforme interpretazione del diritto.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Dunai aveva stipulato nel 2007 un mutuo espresso in CHF, erogato in HUF al tasso d’acquisto della banca e rimborsabile in HUF al tasso di vendita della stessa banca. La differenza tra i due tassi aveva fatto gravare sulla consumatrice il rischio di cambio, aggravato dal deprezzamento del fiorino ungherese rispetto al franco svizzero.
Nel 2016, in seguito a inadempimento, il notaio aveva disposto l’esecuzione forzata del contratto. La consumatrice aveva proposto opposizione sostenendo la nullità del contratto, in quanto la clausola sul divario di cambio sarebbe stata abusiva e contraria alla normativa ungherese che imponeva la menzione di tutti i costi del contratto.
Contesto normativo ungherese rilevante
Il giudice del rinvio descrive una serie di leggi ungheresi adottate nel 2014 per dare attuazione a una decisione della Kúria successiva alla sentenza Kásler.
Tra le misure rilevanti figurano:
- la legge DH 1, che dichiara nulle le clausole che applicavano tassi di acquisto e vendita diversi e le sostituisce con il tasso ufficiale della Banca nazionale d’Ungheria;
- la legge DH 2, che limita la possibilità di invocare l’invalidità del contratto senza chiedere contestualmente le conseguenze giuridiche dell’invalidità;
- la legge DH 3, che disciplina la conversione in HUF dei debiti residui dei mutui in valuta estera;
- la legge Hpt, che prevede la nullità dei contratti di mutuo che omettano di indicare tutti i costi connessi al contratto.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiede, in sostanza:
- se il giudice possa annullare il contratto per abusività della clausola sul divario di cambio anche se il contratto non conviene economicamente al consumatore e se questi resta esposto al rischio di cambio;
- se sia compatibile con il diritto dell’Unione che il legislatore nazionale modifichi per legge contratti privati di categoria omogenea;
- se sia compatibile che il legislatore intervenga in modo tale da salvare la validità del contratto e mantenere sul consumatore l’onere del rischio di cambio;
- se siano compatibili con la direttiva 93/13 e con i principi di tutela giurisdizionale effettiva ed equo processo le decisioni astratte e generali della giurisdizione suprema che vincolano i giudici inferiori nell’interpretazione del diritto.
Ragionamento della Corte sulle prime tre questioni
La Corte osserva anzitutto che le norme ungheresi successive alla stipulazione del contratto hanno inserito nei contratti interessati clausole derivanti da disposizioni legislative imperative, che per tale ragione non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2.
Tuttavia, la Corte precisa che le prime tre questioni non riguardano tanto le clausole sostituite ex lege quanto l’effetto della normativa nazionale sulla tutela garantita dall’articolo 6, paragrafo 1, rispetto alla clausola originaria sul divario di cambio.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che:
- la clausola abusiva deve, in linea di principio, essere considerata come mai esistita;
- l’obiettivo della direttiva è ripristinare l’equilibrio contrattuale, non annullare automaticamente tutti i contratti contenenti clausole abusive;
- il contratto può restare valido solo se può sussistere senza la clausola abusiva.
Applicando tali principi, la Corte distingue due ipotesi:
- clausola sul divario di cambio: la normativa nazionale che la elimina e la sostituisce può essere compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, solo se consente realmente di ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato senza la clausola abusiva, anche mediante restituzione di vantaggi indebitamente percepiti dal professionista;
- clausola sul rischio di cambio: se tale clausola è abusiva e il contratto non può sopravvivere senza di essa, la normativa nazionale non può impedire al giudice di accogliere la domanda di annullamento, perché ciò svuoterebbe la protezione offerta dalla direttiva.
La Corte ricorda inoltre che la sostituzione della clausola abusiva con una norma suppletiva di diritto interno è ammessa solo in via eccezionale, quando l’annullamento totale esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli. Nel caso concreto, tuttavia, il giudice del rinvio aveva indicato che la persistenza del contratto sarebbe contraria agli interessi della consumatrice.
Ragionamento della Corte sulle questioni quarta e quinta
Quanto alle decisioni della Kúria adottate nell’interesse dell’uniforme interpretazione del diritto, la Corte riformula il quesito in termini più generali: si tratta di stabilire se la direttiva 93/13, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a che la giurisdizione suprema nazionale emetta decisioni vincolanti sulle modalità di attuazione della direttiva.
La Corte afferma che ciò non è, di per sé, incompatibile con il diritto dell’Unione. È però necessario che tali decisioni:
- non impediscano al giudice di garantire il pieno effetto della direttiva 93/13;
- non gli impediscano di disapplicare, se necessario, la normativa o la prassi nazionale contraria;
- non ostacolino il ricorso effettivo del consumatore;
- non comprimano la facoltà del giudice di adire la Corte con rinvio pregiudiziale.
La verifica concreta spetta al giudice nazionale. La Corte richiama altresì la propria giurisprudenza secondo cui le supreme giurisdizioni possono elaborare criteri interpretativi per orientare i giudici inferiori, purché nel rispetto della direttiva.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta alla normativa che impedisce l’annullamento del mutuo per la clausola sul divario di cambio, se la sostituzione legislativa consente il pieno ripristino della posizione del consumatore;
- la stessa disposizione osta alla normativa che impedisce l’annullamento quando sia abusiva una clausola sul rischio di cambio e il contratto non possa restare in vita senza di essa;
- la direttiva 93/13, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta alle decisioni vincolanti della giurisdizione suprema per l’uniforme interpretazione del diritto, a condizione che non ostacolino la piena effettività della tutela né il rinvio pregiudiziale.
Rilievo pratico per gli operatori
La sentenza è importante per i contenziosi sui mutui in valuta estera e, più in generale, per i rapporti tra intervento legislativo correttivo e tutela contro le clausole abusive. Per i professionisti, il punto centrale è che la sostituzione normativa della clausola abusiva non può degradare il livello di protezione imposto dalla direttiva 93/13 e non può privare il giudice del potere di far cadere l’intero contratto quando esso non sia salvabile senza la clausola abusiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-399/17
- Sentenza · 14 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-449/17
- Sentenza · 14 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-557/17
- Sentenza · 14 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-695/17
- Sentenza · 14 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-724/17
- Sentenza · 14 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-21/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →