Corte di giustizia, Sentenza C-399/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2019. — Commissione europea contro Repubblica ceca. — Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizione di rifiuti – Diniego della Repubblica ceca di garantire la ripresa della miscela TPS‑NOLO (Geobal) spedita in Polonia a partire da detto Stato membro – Esistenza di un rifiuto – Onere della prova – Prova. — Causa C-399/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto il ricorso per inadempimento della Commissione contro la Repubblica ceca relativo alla mancata ripresa di una miscela spedita in Polonia. Il punto decisivo era la qualificazione del TPS‑NOLO (Geobal) come rifiuto: la Corte ha ritenuto che la Commissione non ne avesse fornito la prova sufficiente. Di conseguenza, non è stata accertata alcuna violazione del regolamento n. 1013/2006.
Inadempimento per mancata ripresa di una spedizione transfrontaliera di TPS‑NOLO (Geobal): la Corte chiarisce che, senza prova sufficiente che il materiale fosse un "rifiuto", non può dichiararsi la violazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
La questione giuridica
Se la Repubblica ceca fosse venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 24, paragrafo 2, e dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 rifiutandosi di garantire la ripresa della miscela TPS‑NOLO (Geobal), e in particolare se la Commissione avesse fornito prova sufficiente che tale miscela costituiva un "rifiuto" ai sensi del diritto dell’Unione; inoltre, se la presunzione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, potesse sostituire l’onere della prova gravante sulla Commissione in un ricorso per inadempimento.
Principio di diritto
Nel giudizio per inadempimento incombe alla Commissione provare tutti gli elementi costitutivi della violazione, incluso il fatto che il materiale oggetto della spedizione fosse effettivamente un "rifiuto"; la mera mancanza di accordo tra le autorità competenti ex articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006 non basta a sostituire tale prova. Poiché la Commissione non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che il TPS‑NOLO (Geobal) fosse un rifiuto alla data della spedizione, la Corte ha respinto il ricorso e ha escluso la violazione degli articoli 24, paragrafo 2, e 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 1 regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 2 regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 3 regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 24 regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 28 regolamento (CE) n. 1013/2006
- Direttiva 2006/12/CE
- Direttiva 2008/98/CE
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Articolo 2 regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 128 regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 191 TFUE
Inadempimento per mancata ripresa della miscela TPS‑NOLO (Geobal)
Si tratta di un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica ceca. La controversia riguarda la spedizione, dalla Repubblica ceca alla Polonia, di circa 20 000 tonnellate di miscela TPS‑NOLO (Geobal) e il successivo rifiuto ceco di garantirne la ripresa ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.
Fatti e procedimento
Tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011 un operatore ceco ha spedito da Litvínov a Katowice una miscela composta da catrami acidi, polvere di carbone e ossido di calcio. Le autorità polacche hanno qualificato la spedizione come illegale perché non risultava effettuata alcuna notifica o informazione preventiva. Il Ministero dell’Ambiente ceco ha risposto che la miscela, essendo registrata ai sensi del regolamento REACH, non costituiva un rifiuto e ha quindi rifiutato di imporne la ripresa.
Dopo una denuncia presentata nel 2014, la Commissione ha avviato il procedimento precontenzioso, inviato lettera di diffida e parere motivato, ma la Repubblica ceca ha mantenuto la propria posizione. La Commissione ha quindi adito la Corte chiedendo di dichiarare la violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1013/2006, soprattutto gli articoli 1, 2, 3, 24 e 28;
- la definizione di "rifiuto" contenuta nella direttiva 2006/12/CE, ripresa sostanzialmente dalla direttiva 2008/98/CE;
- il regolamento REACH, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 128.
Ai fini del regolamento n. 1013/2006, i rifiuti sono definiti rinviando alla nozione della direttiva 2006/12. L’articolo 24 disciplina la ripresa dei rifiuti oggetto di spedizione illegale; l’articolo 28 prevede che, in caso di disaccordo tra autorità competenti sulla qualificazione di un materiale, esso sia trattato come rifiuto.
Questioni controverse
La controversia si è concentrata su due profili principali:
- se il TPS‑NOLO (Geobal) fosse effettivamente un "rifiuto" alla data della spedizione;
- se la Commissione potesse basarsi sulla presunzione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006 per sostenere la violazione, senza provare autonomamente la natura di rifiuto del materiale.
La Repubblica ceca ha sostenuto che la Commissione non aveva assolto l’onere della prova e che la registrazione REACH, il contratto di vendita e la presunta utilità economica della miscela indicavano l’assenza di natura di rifiuto.
Onere della prova nel ricorso per inadempimento
La Corte ribadisce la regola costante secondo cui, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, spetta alla Commissione provare l’asserita violazione. La Commissione deve fornire alla Corte tutti gli elementi necessari e non può basarsi su presunzioni.
Applicando tale principio, la Corte osserva che, se la miscela non fosse un rifiuto, il regolamento n. 1013/2006 non sarebbe applicabile e non si potrebbe parlare di inadempimento dell’articolo 24, paragrafo 2. Ne segue che la qualificazione del materiale come rifiuto costituisce un elemento essenziale della prova dell’inadempimento.
La Corte esclude quindi che la Commissione possa limitarsi a invocare il disaccordo tra le autorità ceca e polacca o la presunzione dell’articolo 28, paragrafo 1, per dimostrare la natura di rifiuto della miscela.
Valutazione della natura di rifiuto del TPS‑NOLO (Geobal)
La Corte ricorda che la nozione di rifiuto dipende dal comportamento del detentore e dal significato del termine "disfarsi", da interpretare in modo non restrittivo alla luce della finalità di tutela della salute umana e dell’ambiente.
Tuttavia, la valutazione va condotta in concreto, considerando le circostanze esistenti alla data della spedizione. Su questa base, la Corte esamina gli indizi addotti dalla Commissione:
- il fatto che la miscela derivasse da catrami acidi provenienti da una precedente attività di raffineria;
- la presunta pericolosità dei componenti;
- la pretesa classificazione come rifiuto in Repubblica ceca e in Polonia;
- la registrazione ai sensi del regolamento REACH;
- la composizione chimica e il supposto rischio ambientale;
- la possibilità di riutilizzazione economica e il contratto di vendita.
La Corte ritiene che nessuno di questi elementi, singolarmente o complessivamente, basti a provare in modo sufficiente che la miscela fosse un rifiuto alla data della spedizione. In particolare:
- il fatto che un materiale derivi da un’operazione di recupero di rifiuti è solo un indizio, non una prova conclusiva;
- la pericolosità non determina di per sé la qualifica di rifiuto;
- la registrazione REACH può avere rilevanza, ma non dimostra né da sola la natura di rifiuto né la sua cessazione;
- la composizione chimica e i rischi ambientali sono al massimo indizi;
- la possibile riutilizzazione economica non esclude la qualifica di rifiuto, ma neppure la prova;
- le circostanze posteriori alla spedizione non sono decisive per valutare la situazione al momento del trasporto.
La Corte osserva inoltre che varie affermazioni della Commissione non erano suffragate da elementi di prova sufficienti o si fondavano su atti non univoci, su informazioni non contraddittorie o su circostanze successive ai fatti rilevanti.
Rapporti con il regolamento REACH
La Corte precisa che i rifiuti sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento REACH ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2. La registrazione della miscela ai sensi di tale regolamento non basta quindi a escluderne la qualificazione come rifiuto, ma costituisce un elemento che può essere preso in considerazione. In ogni caso, tale registrazione non sostituisce la prova richiesta nel giudizio per inadempimento.
Decisione
La Corte conclude che la Commissione non ha dimostrato, in misura giuridicamente sufficiente, che il TPS‑NOLO (Geobal) fosse un rifiuto ai sensi della direttiva 2006/12 e, quindi, che la spedizione verso la Polonia costituisse una spedizione di rifiuti illegale ai sensi del regolamento n. 1013/2006. Mancando questo presupposto, non può dirsi integrata la violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, né dell’articolo 28, paragrafo 1.
Il ricorso è stato pertanto respinto e la Commissione è stata condannata alle spese.
Principio affermato
Nel ricorso per inadempimento relativo a una spedizione transfrontaliera, la Commissione deve provare la natura di rifiuto del materiale oggetto del trasporto; la presunzione di trattamento come rifiuto prevista dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006 non esonera dall’onere probatorio. La qualificazione come rifiuto richiede una valutazione concreta delle circostanze esistenti alla data della spedizione, e non può fondarsi su meri indizi generici, sulla pericolosità del materiale o sulla sua registrazione REACH.
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