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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-695/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2019. — Metirato Oy contro Suomen valtio/Verohallinto e Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin käräjäoikeus. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/24/UE – Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure – Articolo 13, paragrafo 1 – Articolo 14, paragrafo 2 – Recupero coattivo, da parte delle autorità dello Stato membro adito, di crediti dello Stato membro richiedente – Procedura relativa ad una domanda volta a reintegrare tali crediti nella massa fallimentare di una società stabilita nello Stato membro adito – Parte convenuta in tale procedura – Determinazione. — Causa C-695/17

Giurisprudenza europea62017CJ0695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito come individuare la parte convenuta in una controversia fallimentare che contesta il recupero coattivo di crediti tributari esteri eseguito nello Stato membro adito. Ha stabilito che, quando l’azione riguarda misure esecutive adottate da quest’ultimo Stato ai sensi della direttiva 2010/24, la controversia va proposta contro lo Stato membro adito. La circostanza che gli importi recuperati siano separati o meno dal patrimonio di tale Stato è irrilevante.

Rinvio pregiudiziale sulla legittimazione passiva nello Stato adito in un’azione revocatoria/fallimentare relativa al recupero di crediti tributari esteri ai sensi della direttiva 2010/24/UE.

La questione giuridica

Se gli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/24/UE ostino a che, in una procedura di reintegrazione nella massa fallimentare fondata sulla contestazione delle misure esecutive adottate nello Stato membro adito, la parte convenuta sia lo Stato membro richiedente anziché lo Stato membro adito; e se rilevi, a tal fine, che gli importi recuperati siano separati o confusi con il patrimonio dello Stato adito.

Principio di diritto

In base agli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/24/UE, un’azione diretta a contestare, nello Stato membro adito, la validità delle misure esecutive adottate da tale Stato per recuperare, su richiesta di un altro Stato membro, crediti tributari di quest’ultimo deve essere proposta contro lo Stato membro adito; ciò vale anche se la contestazione avviene nell’ambito di una procedura di reintegrazione nella massa fallimentare e indipendentemente dal fatto che le somme recuperate siano contabilmente separate o confluite nel patrimonio dello Stato adito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 1 della direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 10 della direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE
  • Direttiva 76/308/CEE
  • Direttiva 2008/55/CE

Rinvio pregiudiziale sulla legittimazione passiva nelle controversie relative al recupero di crediti tributari esteri

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice finlandese in materia di assistenza reciproca al recupero di crediti risultanti da imposte e altre misure. La questione nasce nell’ambito di una procedura fallimentare e concerne l’individuazione della parte convenuta in un’azione diretta a reintegrare nella massa fallimentare somme recuperate dalle autorità finlandesi su richiesta delle autorità estoni.

Fatti e procedimento principale

La Repubblica di Estonia aveva presentato all’amministrazione tributaria finlandese una domanda di recupero, ai sensi della direttiva 2010/24, per crediti fiscali nei confronti di Metirato Oy. In seguito, la società aveva effettuato pagamenti volontari e successivamente era stata posta in liquidazione dal Tribunale di primo grado di Helsinki. L’amministrazione estone aveva poi inviato una seconda domanda di recupero, e l’amministrazione finlandese aveva insinuato al passivo anche i crediti estoni.

Il curatore della massa fallimentare aveva proposto un’azione revocatoria/reintegrazione contro lo Stato finlandese e la sua amministrazione tributaria, e, in subordine, contro lo Stato estone, chiedendo la restituzione alla massa di tutti i pagamenti effettuati. Lo Stato finlandese sosteneva di aver agito solo come tramite dell’autorità estone; lo Stato estone affermava invece che, in base alla direttiva, la parte convenuta dovesse essere lo Stato adito.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama la direttiva 2010/24/UE, in particolare:

  • l’articolo 1, che definisce l’oggetto dell’assistenza reciproca;
  • l’articolo 10, relativo alla domanda di recupero;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, secondo cui il credito oggetto di recupero è trattato come un credito dello Stato membro adito;
  • l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, che ripartisce la competenza tra Stato membro richiedente e Stato membro adito a seconda che la controversia riguardi il credito/titolo oppure le misure esecutive;
  • l’articolo 16, paragrafo 1, sulle misure cautelari. La sentenza richiama anche i considerando da 1 a 4 della direttiva e la precedente disciplina delle direttive 76/308/CEE e 2008/55/CE.

Le questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • l’articolo 13, paragrafo 1, consenta di considerare lo Stato membro adito parte del giudizio avente ad oggetto la restituzione alla massa fallimentare di somme recuperate su richiesta di un altro Stato membro;
  • i crediti recuperati restino giuridicamente separati dal patrimonio dello Stato adito oppure si confondano con esso;
  • una controversia revocatoria fallimentare possa essere qualificata come controversia concernente misure esecutive ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, con conseguente legittimazione passiva dello Stato adito.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la procedura di recupero coattivo avviata dalle autorità finlandesi per eseguire la domanda estone costituisce una misura esecutiva adottata nello Stato membro adito ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2. Ne deriva che una controversia che contesti lo svolgimento e l’esito di tale procedura rientra nella competenza dell’organo giurisdizionale di tale Stato membro.

La Corte sottolinea che la direttiva opera una ripartizione delle competenze: le controversie sul credito e sui titoli esecutivi spettano allo Stato membro richiedente, mentre quelle sulle misure esecutive adottate nello Stato membro adito spettano a quest’ultimo. Questa ripartizione riflette il fatto che il titolo è formato secondo il diritto dello Stato richiedente, mentre l’esecuzione è regolata dal diritto dello Stato adito.

Inoltre, la Corte afferma che il fatto che la controversia sorga nell’ambito di una procedura di reintegrazione nella massa fallimentare non modifica tale riparto, poiché il legislatore dell’Unione non ha distinto in base alla natura del procedimento nel quale la contestazione si inserisce. Di conseguenza, l’azione deve essere proposta contro lo Stato membro adito, anche se coinvolta in un procedimento concorsuale.

Quanto alla sorte degli importi recuperati prima del trasferimento allo Stato richiedente, la Corte rileva che la direttiva 2010/24 non disciplina le modalità di conservazione di tali somme: tale aspetto resta alla competenza degli Stati membri, purché sia rispettato l’obbligo di trasferire gli importi recuperati e gli interessi dovuti. Perciò, è irrilevante che le somme siano tenute separate o confuse con il patrimonio dello Stato adito.

La Corte richiama infine il principio di fiducia reciproca e osserva che, se una misura esecutiva adottata nello Stato adito viene poi annullata o contestata con esito positivo, in linea di principio lo Stato richiedente dovrà rimborsare gli importi eventualmente già trasferiti.

Decisione

La Corte dichiara che gli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/24/UE devono essere interpretati nel senso che:

  • si applicano a un procedimento di reintegrazione nella massa fallimentare di una società stabilita nello Stato membro adito, quando il procedimento contesta misure esecutive adottate ai fini del recupero di crediti dello Stato membro richiedente;
  • lo Stato membro adito deve essere considerato parte convenuta in tale procedimento;
  • è irrilevante che gli importi recuperati siano separati dal patrimonio dello Stato adito o confusi con esso.

Principi pratici per il professionista

Per la pratica forense e concorsuale, la pronuncia chiarisce che:

  • nelle controversie che investono l’esecuzione materiale del recupero coattivo, il convenuto va individuato nello Stato che ha adottato la misura esecutiva;
  • il fatto che il credito appartenga sostanzialmente a un altro Stato membro non sposta la legittimazione passiva;
  • la qualificazione della domanda come azione fallimentare non altera la ripartizione di competenze prevista dalla direttiva 2010/24;
  • la disciplina della gestione interna delle somme recuperate resta affidata al diritto nazionale, entro il limite del successivo trasferimento allo Stato richiedente.

Come è indicizzato

Materieassistenza reciproca in materia di recupero crediti tributaridiritto fallimentareesecuzione forzatacooperazione amministrativa tra stati membricompetenza giurisdizionale

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