Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-557/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2019. — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contro Y. Z. e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi). — Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 16, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 17 – Revoca del permesso di soggiorno del familiare di un cittadino di un paese terzo – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) – Perdita di tale status – Frode – Assenza di conoscenza della frode. — Causa C-557/17

Giurisprudenza europea62017CJ0557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte afferma che la mancanza di consapevolezza della frode da parte dei familiari o del soggiornante di lungo periodo non impedisce la revoca dei titoli o dello status ottenuti sulla base di documenti falsificati. Per il ricongiungimento familiare, tuttavia, la decisione deve essere preceduta da una valutazione individuale conforme all’articolo 17 della direttiva 2003/86. La sentenza rafforza il contrasto alla frode nel diritto UE dell’immigrazione, distinguendo tra revoca del titolo familiare e perdita dello status di lungo periodo.

Revoca di permessi di soggiorno e dello status di soggiornante di lungo periodo ottenuti sulla base di documenti falsificati, anche se i familiari interessati ignoravano la frode

La questione giuridica

Se l’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86 osti alla revoca del permesso di soggiorno del familiare quando il titolo è stato ottenuto con documenti falsificati ma il familiare ignorava la frode; e se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 osti alla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo quando lo status è stato acquisito con documenti falsificati ma l’interessato ignorava la frode.

Principio di diritto

L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 consentono allo Stato membro di revocare, rispettivamente, i permessi di soggiorno dei familiari e lo status di soggiornante di lungo periodo quando il loro rilascio o la loro acquisizione sia fondato su documenti falsificati, anche se i beneficiari ignoravano il carattere fraudolento di tali documenti. Nel caso del ricongiungimento familiare, però, la revoca non può essere automatica: le autorità devono svolgere, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2003/86, un esame individualizzato e una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, nel rispetto dell’articolo 7 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 16, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 17, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 5, paragrafo 2, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 13, paragrafo 3, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 15, direttiva 2003/86/CE
  • Direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 9, paragrafo 7, direttiva 2003/109/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 7
  • CEDU, articolo 8
  • Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, articolo 7

Revoca di permessi di soggiorno e status di soggiornante di lungo periodo ottenuti con frode

La causa concerne un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) nell’ambito di una controversia tra il Segretario di Stato olandese e una famiglia di cittadini cinesi. La Corte era chiamata a chiarire se la revoca di permessi di soggiorno e dello status di soggiornante di lungo periodo fosse consentita anche quando i documenti falsificati erano stati utilizzati senza che i beneficiari conoscessero la frode.

Fatti e procedimento principale

Il padre aveva ottenuto permessi di soggiorno nei Paesi Bassi sulla base di una attività lavorativa ritenuta fittizia. La madre e il figlio avevano poi ottenuto permessi per ricongiungimento familiare e, successivamente, lo status di soggiornanti di lungo periodo. Nel 2014 le autorità olandesi revocavano retroattivamente i titoli del padre, della madre e del figlio, ordinando loro di lasciare il territorio e vietando il reingresso. Le autorità ritenevano che i permessi della madre e del figlio fossero stati ottenuti grazie alle attestazioni fraudolente sull’occupazione del padre, irrilevante essendo, secondo il Segretario di Stato, la loro eventuale ignoranza della frode.

Normativa rilevante

La Corte ha interpretato in particolare:

  • la direttiva 2003/86 sul ricongiungimento familiare, in specie gli articoli 4, 5, 7, 13, 15, 16 e 17;
  • la direttiva 2003/109 sullo status dei soggiornanti di lungo periodo, in specie gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9;
  • l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 8 CEDU, richiamati per la tutela della vita familiare;
  • l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Prima questione: permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare

La Corte osserva che l’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86 consente agli Stati membri di ritirare il permesso di soggiorno del familiare quando siano state usate informazioni false, documenti falsi o falsificati, o sia stata commessa frode. La disposizione non richiede che il familiare fosse consapevole della falsità né che abbia agito con intento fraudolento.

La Corte collega tale lettura alla struttura della direttiva: fino all’eventuale acquisizione di un diritto autonomo ex articolo 15, il diritto di soggiorno dei familiari è derivato da quello del soggiornante. Se il soggiornante ha ottenuto il proprio titolo con frode, lo Stato membro può considerare compromesso l’intero processo di ricongiungimento familiare e revocare i titoli dei familiari. Tuttavia, la revoca non è automatica: l’articolo 17 impone una valutazione individualizzata, equilibrata e ragionevole, che tenga conto della solidità dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, dei legami con lo Stato ospitante e con il paese d’origine, oltre ai diritti fondamentali tutelati dall’articolo 7 della Carta.

Seconda questione: status di soggiornante di lungo periodo

Quanto alla direttiva 2003/109, la Corte rileva che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), prevede la perdita dello status in caso di acquisizione fraudolenta, senza distinguere a seconda di chi abbia commesso la frode o della conoscenza che il beneficiario ne avesse. Poiché lo status di lungo periodo conferisce diritti estesi, inclusa la parità di trattamento in vari settori e la mobilità in altri Stati membri, l’Unione consente agli Stati membri di contrastare efficacemente la frode e di revocare lo status quando l’ottenimento sia fondato su documenti falsificati.

La Corte precisa che la perdita dello status non comporta automaticamente l’allontanamento dal territorio nazionale; resta fermo l’eventuale esame del diritto di soggiorno sottostante e, nel caso di specie, la verifica ai sensi della direttiva 2003/86.

Distinzione rispetto alla giurisprudenza citata

La Corte distingue la sentenza Altun del 2008, richiamata dal giudice del rinvio, perché in quel caso si trattava di un diritto di soggiorno autonomo acquisito automaticamente dai familiari di un lavoratore turco, non di un titolo ottenuto mediante domanda supportata da documenti falsificati. La fattispecie odierna riguarda invece l’origine fraudolenta del titolo stesso.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86 non osta alla revoca del permesso di soggiorno dei familiari, anche se essi ignoravano la falsità dei documenti, ma la revoca richiede un previo esame individualizzato ex articolo 17;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 non osta alla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo quando tale status sia stato concesso sulla base di documenti falsificati, anche se l’interessato ignorava la frode.

Principio affermato

La frode all’origine del titolo di soggiorno o dello status di lungo periodo ne giustifica la revoca anche in assenza di consapevolezza del beneficiario; nel ricongiungimento familiare, tuttavia, il potere di revoca deve essere esercitato dopo una valutazione individuale conforme all’articolo 17 della direttiva 2003/86.

Come è indicizzato

Materiericongiungimento familiarepermesso di soggiornosoggiornanti di lungo periodofrode documentalediritti fondamentali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.