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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-449/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2019. — A & G Fahrschul-Akademie GmbH contro Finanzamt Wolfenbüttel. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) – Esenzione a favore di alcune attività di interesse pubblico – Insegnamento scolastico o universitario – Nozione – Lezioni di guida automobilistica impartite da una scuola guida. — Causa C-449/17

Giurisprudenza europea62017CJ0449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha escluso che le lezioni di scuola guida per ottenere le patenti B e C1 possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista per l’"insegnamento scolastico o universitario". Secondo la Corte, tale nozione riguarda un sistema educativo ampio e diversificato, non un insegnamento specialistico come quello della guida automobilistica. Poiché la prima questione è stata risolta negativamente, la Corte non ha esaminato le questioni ulteriori sul riconoscimento dell’organismo e sulla nozione di insegnante a titolo personale.

Esenzione IVA per lezioni di scuola guida: la nozione di "insegnamento scolastico o universitario" non comprende l’insegnamento della guida automobilistica finalizzato al conseguimento delle patenti B e C1.

La questione giuridica

Se le lezioni di guida automobilistica impartite da una scuola guida per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B e C1 rientrino nella nozione di "insegnamento scolastico o universitario" di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE e, solo in caso affermativo, se la scuola guida possa essere qualificata come organismo riconosciuto avente finalità simili o se i suoi istruttori possano essere considerati "insegnanti a titolo personale".

Principio di diritto

La nozione di "insegnamento scolastico o universitario" di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112 deve essere interpretata restrittivamente e si riferisce a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie; essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per il conseguimento delle patenti B e C1, trattandosi di un insegnamento specialistico e non di istruzione scolastica o universitaria. Di conseguenza, non occorre esaminare le ulteriori questioni sul riconoscimento dell’organismo o sulla nozione di insegnante a titolo personale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE

Esenzione IVA per lezioni di scuola guida

La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale proposto dal Bundesfinanzhof, ha chiarito l’ambito della nozione di "insegnamento scolastico o universitario" ai fini dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE. La controversia riguardava una scuola guida tedesca che chiedeva di beneficiare dell’esenzione per le lezioni teoriche e pratiche impartite per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B e C1.

Fatti e procedimento principale

A & G Fahrschul-Akademie GmbH gestiva una scuola guida e, per il periodo d’imposta 2010, aveva inizialmente dichiarato i propri fatturati come imponibili. Successivamente ha chiesto la riduzione a zero dell’IVA dovuta sulle prestazioni di insegnamento di guida, ma l’amministrazione fiscale tedesca ha respinto la richiesta. I giudici tributari nazionali hanno confermato il diniego, ritenendo che l’attività non rientrasse nell’esenzione nazionale corrispondente.

Normativa rilevante

La causa si concentra sull’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE, che esenta talune attività di interesse pubblico, tra cui l’"insegnamento scolastico o universitario" e le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale relative a tale insegnamento. È richiamata anche la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, che definisce le categorie B e C1. La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza sull’interpretazione restrittiva delle esenzioni IVA e sul carattere autonomo delle nozioni del diritto dell’Unione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se le lezioni di scuola guida rientrassero nella nozione di "insegnamento scolastico o universitario";
  • in caso affermativo, se la scuola guida potesse essere considerata un organismo riconosciuto con finalità simili agli enti pubblici;
  • in subordine, se e a quali condizioni gli istruttori potessero essere qualificati come "insegnanti a titolo personale".

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 132 della direttiva IVA contiene esenzioni che devono essere interpretate restrittivamente, perché derogano al principio generale di imponibilità delle prestazioni di servizi a titolo oneroso. Ricorda inoltre che la nozione di "insegnamento scolastico o universitario" non è definita dalla direttiva e deve quindi essere ricostruita alla luce della giurisprudenza.

Richiamando le sentenze Horizon College ed Eulitz, la Corte ribadisce che l’attività di insegnamento implica la trasmissione di conoscenze e competenze tra docente e studenti e che la nozione in esame non si limita agli insegnamenti che conducono a una qualifica o a una formazione professionale. Tuttavia, essa presuppone un sistema integrato di istruzione, caratterizzato da un insieme ampio e diversificato di materie e dalla progressione degli allievi in diversi livelli del sistema.

Applicando tali criteri, la Corte rileva che le lezioni di guida, pur comprendendo nozioni teoriche e pratiche e potendo rispondere anche a esigenze professionali, restano un insegnamento specialistico. Non si tratta, infatti, della trasmissione di un insieme ampio e diversificato di conoscenze e competenze tipico dell’istruzione scolastica o universitaria.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde negativamente alla prima questione: l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per il conseguimento delle patenti B e C1 non rientra nella nozione di "insegnamento scolastico o universitario" ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE. Di conseguenza, la Corte dichiara che non occorre esaminare le questioni seconde, terza e quarta.

Principio affermato

L’esenzione IVA per l’"insegnamento scolastico o universitario" riguarda solo attività educative inserite in un sistema di istruzione ampio e strutturato; non si estende alle lezioni di guida di una scuola guida, anche se comportano formazione teorica e pratica e possono avere utilità professionale.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni fiscaliistruzione e formazionepatente di guidaservizi di scuola guida

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