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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17401/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP di Varese. La ricorrente contestava: 1) errata qualificazione del suo ruolo come concorso nel reato anziché mera connivenza/non punibile, sostenendo di aver partecipato solo a un viaggio in Spagna e di avere al più fornito assistenza telefonica e organizzativa; 2) mancanza o manifesta illogicità dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo travisamento della prova e valutazioni congetturali; 3) carenza delle esigenze cautelari, in particolare l'assenza di elementi di inquinamento probatorio o di rischio di reiterazione; 4) insufficiente motivazione nella scelta della custodia in carcere anziché gli arresti domiciliari.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che: a) le censure sulla ricostruzione fattuale non siano sindacabili in cassazione se non emerge violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; b) i gravi indizi richiesti per la cautela sono stati adeguatamente motivati dal Tribunale, che ha evidenziato il contesto familiare, l'uso dell'abitazione coniugale come base di spaccio, i numerosi contatti telefonici durante i viaggi in Spagna, i comportamenti successivi all'arresto (incontri per "decidere il da farsi" e propositi di sostituirsi al coniuge nella gestione del traffico), nonché condotte decettive come la distruzione di dati del cellulare; c) sussistevano esigenze cautelari sia in ordine al pericolo di inquinamento probatorio sia al pericolo di reiterazione, e la scelta della custodia carceraria è stata ritenuta motivata in ragione del ruolo dell'abitazione nell'attività illecita e della insufficiente efficacia dei controlli domiciliari. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Art. 110 richiamato per la figura del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali potessero giustificare la qualificazione del contributo morale/materiale della ricorrente.

  • Codice penale, art. 81 comma 2

    Richiamato nel capo di imputazione per la responsabilità penale in concorso; la Consulta ha valutato il contesto familiare e la partecipazione come elemento aggravante ai fini cautelari.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73 comma 4

    Norma sostanziale relativa al traffico illecito di stupefacenti, applicata per inquadrare i fatti contestati alla ricorrente.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 80 comma 2

    Richiamato nel capo di imputazione in relazione alle aggravanti/elementi sanzionatori; la Corte ha valutato la quantità e l'organizzazione del traffico nel giudizio di qualificata probabilità.

  • Codice di procedura penale, art. 273 comma 1-bis

    Richiamato nel ragionamento sulle esigenze cautelari: la Corte sottolinea che ai fini delle misure cautelari non si applicano pienamente i criteri di precisione e concordanza degli indizi richiesti per il giudizio di merito (art.192, comma 2), limitando il sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi.

  • Codice di procedura penale, art. 192 comma 2

    Citato per distinzione: il requisito di precisione e concordanza degli indizi richiesto per la condanna in sede di merito non è esattamente sovrapponibile ai gravi indizi richiesti per le misure cautelari.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94 comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione, indicata nella parte finale della sentenza.

Massime di principio

  • In sede cautelare il criterio dei "gravi indizi" è più flessibile rispetto al giudizio di merito: non richiede la precisione e la concordanza degli indizi necessarie per la condanna.
  • La mera conoscenza di attività illecite può non integra concorso, ma contatti ripetuti, uso dell'abitazione comune come "base" operativa, attività organizzative e comportamenti successivi (es. tentativi di riorganizzazione, incontri decisionali) possono giustificare la qualificazione come contributo consapevole al reato.
  • Comportamenti post-commissione del reato (distruzione di dati, contiguità con persone/luoghi del traffico, disponibilità a sostituire un arrestato) aumentano il rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione, giustificando misure coercitive più gravi.
  • La scelta tra custodia carceraria e arresti domiciliari può essere negata se l'abitazione stessa è dimostrata come centro dell'attività illecita e i controlli domiciliari non sono ritenuti sufficienti a prevenire la recidiva o l'inquinamento probatorio.
  • In cassazione non è consentita una riformulazione autonoma dei fatti o una diversa valutazione degli elementi probatori se non è dimostrata una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.

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