Cassazione Civile, Ordinanza n. 28966/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, con i quali l'Ufficio ha rideterminato i redditi ai fini IRPEF e addizionale regionale, oltre a un atto di contestazione per sanzioni connesse all'omessa compilazione del quadro RW per investimenti e attività finanziarie all'estero. Il contribuente ha impugnato gli atti deducendo, in sintesi, la tardività della notifica per l'anno 2005 perché la notificazione, effettuata tramite Ambasciata italiana a Tel Aviv, sarebbe stata perfezionata per l'Ufficio solo alla data di spedizione della raccomandata da parte dell'Ambasciata, successiva al termine di decadenza del 31/12/2011. Ha inoltre lamentato l'omesso esame di tale fatto decisivo. Con gli ulteriori motivi ha censurato la motivazione della sentenza regionale e la valutazione probatoria, sostenendo che la scheda cliente tratta dalla c.d. Lista Falciani non fosse idonea a provare le disponibilità estere e che il relativo documento fosse inutilizzabile, oltre a dedurre la violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, poiché la lista sarebbe stata priva di affidabilità e acquisita illecitamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in materia di notificazione degli atti impositivi, opera il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica: ai fini della decadenza rileva il momento in cui l'Amministrazione ha posto in essere le attività a essa richieste per la notifica, non quello in cui l'atto giunge a conoscenza del contribuente. Ha quindi escluso che la notifica tramite Ambasciata elidesse tale principio. Ha rigettato anche il terzo e il quarto motivo, affermando che nel processo tributario sono utilizzabili elementi indiziari anche atipici, compresi i dati della Lista Falciani acquisiti mediante cooperazione internazionale, salvo violazione di specifiche norme tributarie o di diritti fondamentali costituzionalmente protetti. Ha quindi ritenuto corretto l'uso di tali dati come indizi sufficienti, con conseguente legittimità dell'affermazione di mancata prova contraria da parte del contribuente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
termine di decadenza per l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione
ai fini del rispetto del termine decadenziale rileva l'attività tempestivamente compiuta dall'Ufficio per avviare il procedimento notificatorio, non la successiva ricezione dell'atto da parte del contribuente
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti tributari
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata respinta perché la motivazione sulla prova era ritenuta sufficiente
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per la nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per omesso esame di un fatto decisivo
art. 2697 c.c.
l'onere della prova non è stato invertito: gli elementi della Lista Falciani possono integrare indizi sufficienti e spetta al contribuente fornire la prova contraria
art. 7 c.p.
citato solo incidentalmente per escludere la rilevanza della condotta all'estero dell'autore materiale della lista nel giudizio tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di decadenza dal potere impositivo, quando la legge collega il termine alla notificazione dell'atto, per l'Amministrazione rileva il momento in cui essa abbia compiuto tempestivamente le attività a sé richieste per avviare il procedimento notificatorio; non assume rilievo la data successiva di ricezione o conoscenza da parte del contribuente.
- Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera anche per gli atti tributari e non è escluso dalla natura recettizia dell'atto né dal fatto che la notificazione sia eseguita tramite un soggetto o un ufficio istituzionalmente collegato all'Amministrazione emittente.
- Nel processo tributario l'Amministrazione può fondare l'accertamento e il convincimento del giudice su prove atipiche e su dati indiziari acquisiti anche attraverso cooperazione internazionale, purché non vi sia una specifica inutilizzabilità prevista dalla legge o una lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
- La Lista Falciani e i dati bancari da essa ricavati possono essere utilizzati come elementi indiziari nell'accertamento fiscale; l'eventuale illiceità della sottrazione originaria dei dati da parte del dipendente della banca non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità del materiale nel giudizio tributario.
- Quando l'Ufficio alleghi elementi indiziari sufficienti a sorreggere l'accertamento, spetta al contribuente fornire la prova contraria; non si verifica inversione dell'onere della prova se il giudice di merito valuta gli indizi come idonei e il contribuente non li supera con contestazioni e dimostrazioni specifiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28843/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28844/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28845/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28846/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28847/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28848/2022 del 05/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →