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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06400/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina con un unico motivo riferito al giudizio di პასუხისმგabilità per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. Dal testo emerge che la doglianza era sostanzialmente sovrapponibile a quella già proposta in appello e già disattesa dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva inoltre che il motivo tendeva a sollecitare una nuova valutazione del fatto, senza prospettare una manifesta illogicità della motivazione, e quindi eccedeva i limiti del sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    È il reato per il quale era stato affermato il giudizio di responsabilità, ma la sentenza non ne esamina il merito sostanziale; si limita a rilevare che il motivo di ricorso non introduceva una critica specifica alla motivazione di merito.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo di ricorso non può introdurre una rivalutazione del fatto né una censura di merito travestita da vizio di motivazione; è necessario dedurre una manifesta illogicità motivazionale, non una mera diversa lettura del quadro fattuale.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la ripetizione pedissequa di censure già prospettate in appello e già confutate integra un motivo aspecifico e solo apparente.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: è ammessa solo la deduzione di vizi di legittimità, non la richiesta di rivalutazione del merito.
  • La denuncia di vizio motivazionale deve indicare una manifesta illogicità della motivazione, non una mera o semplice diversa ricostruzione dei fatti.
  • L'aspecificità del motivo e la sua funzione meramente reiterativa possono determinare la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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