Cassazione Penale, Sentenza n. 36167/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impiego del ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per rapina (esclusa l'aggravante delle piu' persone), estorsione e evasione (reati in continuazione). La ricorrente ha proposto sette motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'elemento oggettivo della rapina, contestando la credibilita' delle valutazioni dei giudici di merito e sostenendo che l'incontro fosse per una cessione di stupefacente; (2) assenza di prova dell'impossessamento della carta di circolazione; (3) illegittimita' dell'integrazione degli atti nel delitto di tentata estorsione, dato che la carta non sarebbe stata in suo possesso; (4) mancato riconoscimento della desistenza volontaria rispetto all'estorsione tentata; (5) mancata riqualificazione in furto con strappo ex art. 624-bis comma 2 c.p.; (6) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; (7) eccessivita' del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato ai sensi dell'art. 606 c.p.p.. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente valutato la credibilita' delle dichiarazioni della persona offesa (Pellegrino Mattia) e abbia legittimamente valorizzato l'annotazione di P.G. secondo cui l'ufficiale dei carabinieri aveva ascoltato la telefonata in cui la Stamerra affermava di possedere la carta di circolazione e chiedeva 150 euro per restituirla. La sentenza ha respinto le censure relative alla mancata ricostruzione alternativa dei fatti, alla desistenza, alla riqualificazione in furto con strappo e al riconoscimento della tenuita' del danno, ribadendo che tali questioni attengono alla valutazione di merito riservata al giudice di merito. E' stata confermata la legittimita' della determinazione della pena da parte del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Parametro di ammissibilita' del ricorso per cassazione: i motivi devono non essere manifestamente infondati; la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi proposti dalla ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze della dichiarazione di inammissibilita': condanna alle spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto euro 3.000.
art. 624-bis, comma 2 c.p.
Norma sul furto con strappo: la Corte ha ritenuto che i fatti descritti integrassero la rapina e non il furto con strappo, atteso l'effetto intimidatorio che ha indotto la vittima a fuggire.
art. 62, n. 4 c.p.
Attenuante della particolare tenuita' del danno: la Corte ha escluso l'applicabilita' tenuto conto della portata plurioffensiva della rapina e dell'estorsione; la tenuita' non si giudica solo sul valore economico ma anche sugli effetti sulla liberta' e integrita' della persona.
artt. 132 e 133 c.p.
Principi per la determinazione della pena: la graduazione della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito e puo' essere sindacata in Cassazione solo se viziata da arbitrio o illogicita'.
Massime di principio
- La valutazione della credibilita' delle dichiarazioni e la ricostruzione dei fatti spettano primariamente al giudice di merito; la Cassazione non puo' riformare la decisione solo perche' offrirebbe una diversa lettura delle prove.
- Una registrazione o annotazione di P.G. relativa a una telefonata in cui l'imputato afferma di possedere un oggetto e chiede denaro puo' costituire elemento probatorio rilevante anche se l'oggetto non viene fisicamente ritrovato.
- La richiesta di denaro per la restituzione di un bene (anche di modesto valore) puo' costituire estorsione tentata se vi e' un vincolo di intimidazione; la sussistenza della desistenza volontaria richiede elementi chiari di abbandono dell'impresa criminosa.
- La riqualificazione di rapina in furto con strappo non e' automatica: se il comportamento ha indotto la vittima a fuggire per effetto di minacce o violenza, si configura la rapina.
- L'attenuante della tenuita' del danno va valutata considerando non solo il valore economico ma anche le conseguenze sulla liberta' fisica, morale e psicologica della vittima; reati plurioffensivi come rapina ed estorsione sono piu' difficilmente conciliabili con la tenuita'.
- Le censure sulla quantificazione della pena sono ammissibili in Cassazione solo se si dimostra che il giudice di merito ha agito con arbitrio o illogicita'; altrimenti la discrezionalita' del giudice di merito e' rispettata.
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