Corte di giustizia, Sentenza C-510/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018. — Carrefour Hypermarchés SAS e a. contro Ministre des Finances et des Comptes publics. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Regimi di aiuti notificati – Articolo 4 – Modifica di un aiuto esistente – Aumento significativo del gettito delle imposte destinate al finanziamento di regimi di aiuti rispetto alle stime notificate alla Commissione europea – Soglia del 20% della dotazione originaria. — Causa C-510/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che, in un regime di aiuti finanziato da imposte con destinazione specifica, anche un aumento del gettito rispetto alle previsioni notificate può integrare una modifica soggetta a nuova notifica. Il parametro di riferimento è la dotazione del regime autorizzata dalla Commissione, cioè le entrate previste, e non l’ammontare degli aiuti effettivamente pagati. Nel caso francese, l’incremento del gettito ha superato la soglia del 20%, con conseguente necessità di notifica preventiva, salva la verifica del giudice nazionale sulla reale esistenza del vincolo di destinazione tra imposte e aiuti.
Aiuti di Stato: se l’aumento del gettito di imposte destinate a finanziare un regime autorizzato integri una modifica di aiuto esistente e come si calcoli la soglia del 20% ex regolamento n. 794/2004
La questione giuridica
Se, in presenza di un regime di aiuti finanziato da imposte con destinazione specifica già notificato e autorizzato, un aumento significativo del gettito rispetto alle previsioni comunicate alla Commissione costituisca una modifica sostanziale soggetta a nuova notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE; e, in caso affermativo, se la soglia del 20% prevista dall’articolo 4 del regolamento n. 794/2004 debba essere calcolata sulle entrate destinate al regime oppure sugli aiuti effettivamente erogati, nonché se rilevino gli accantonamenti e i prelievi verso il bilancio statale.
Principio di diritto
Un aumento del gettito di imposte che finanziano regimi di aiuti già autorizzati, se supera la dotazione notificata alla Commissione, costituisce una modifica di un aiuto esistente e deve essere notificato preventivamente ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, salvo che l’incremento resti entro il 20% della dotazione originaria. La soglia del 20% va calcolata sulle entrate destinate al regime di aiuti come autorizzate dalla Commissione, non sugli aiuti effettivamente concessi; gli accantonamenti o i prelievi incidono solo se comportano una vera ridestinazione delle somme a fini estranei agli aiuti.
Norme richiamate
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 1, lettera b), ii), regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (CE) n. 794/2004
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 794/2004
Aiuti di Stato: aumento del gettito di imposte destinate a regimi autorizzati e soglia del 20%
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di aiuti di Stato finanziati da imposte aventi una destinazione specifica. Le ricorrenti nel procedimento principale chiedevano il rimborso di un’imposta sulle vendite e sulle locazioni di videogrammi, sostenendo che la Francia avesse dovuto notificare alla Commissione l’aumento del gettito destinato ai regimi di aiuto al cinema e all’audiovisivo.
Fatti e procedimento principale
Con decisioni del 2006 e del 2007 la Commissione aveva dichiarato compatibili con il mercato interno vari regimi di aiuto francesi al cinema e all’audiovisivo, finanziati dal CNC tramite tre imposte dedicate. Le ricorrenti sostenevano che, tra il 2007 e il 2011, il gettito complessivo di tali imposte fosse aumentato ben oltre le stime notificate alla Commissione, senza nuova notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il giudice del rinvio rilevava che la riforma del 2007 aveva comportato, secondo le stime francesi, un aumento annuo massimo di circa EUR 16,5 milioni, mentre in concreto l’aumento medio sarebbe stato di EUR 67 milioni; nel 2011 il gettito complessivo sarebbe arrivato a circa EUR 806 milioni.
Questioni pregiudiziali
Il Conseil d’État chiedeva, in sostanza:
- se un aumento significativo del gettito delle imposte destinate al regime, rispetto alle previsioni notificate, costituisca una modifica sostanziale dell’aiuto esistente che richiede una nuova notifica;
- come si applichi l’articolo 4 del regolamento n. 794/2004;
- se la soglia del 20% vada calcolata sulle entrate destinate al regime o sugli aiuti effettivamente erogati;
- se, ai fini di tale calcolo, occorra tener conto di accantonamenti e prelievi verso il bilancio statale.
Normativa rilevante e inquadramento giurisprudenziale
La Corte richiama:
- l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che impone la notifica preventiva dei nuovi aiuti e delle modifiche degli aiuti esistenti;
- l’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 659/1999, che distingue tra aiuti esistenti e nuovi aiuti;
- l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, secondo cui è modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento idoneo a incidere sulla valutazione di compatibilità, ma un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria non è considerato modifica. La Corte ricorda inoltre la propria giurisprudenza sulla necessità di un vincolo di destinazione cogente tra imposta e aiuto perché il tributo faccia parte integrante della misura di aiuto.
Ricevibilità e premessa sulla parte integrante della misura di aiuto
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano, perché le questioni non erano ipotetiche: erano direttamente connesse al rimborso dell’imposta contestata. Quanto alla premessa del giudice nazionale, la Corte osserva che spetta al Conseil d’État verificare se le tre imposte costituissero effettivamente parte integrante dei regimi di aiuto durante il periodo considerato. A tal fine, richiama la giurisprudenza secondo cui il tributo deve essere necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e incidere direttamente sulla sua entità; un potere discrezionale dell’ente gestore o una ridestinazione delle somme possono escludere tale nesso.
Ragionamento della Corte sulla nozione di “dotazione” del regime
La Corte interpreta la nozione di “dotazione originaria” dell’articolo 4 del regolamento n. 794/2004 in senso funzionale al controllo preventivo degli aiuti:
- la “dotazione” non coincide con gli aiuti effettivamente versati;
- corrisponde allo stanziamento di bilancio messo a disposizione dell’organo che concede gli aiuti;
- nel caso di un regime finanziato da imposte specifiche, la dotazione è costituita dal gettito previsto e autorizzato dalla Commissione. Ne consegue che il parametro non è l’importo effettivamente erogato ai beneficiari, ma il volume delle risorse che la Commissione ha preso in considerazione quando ha autorizzato il regime.
Valutazione dell’aumento del gettito e applicazione della soglia del 20%
Applicando tale criterio, la Corte afferma che la Commissione aveva autorizzato, nelle decisioni del 2006 e del 2007, un gettito annuo massimo di circa EUR 557 milioni, mentre il gettito effettivo era salito nel 2011 a circa EUR 806 milioni. L’incremento superava quindi nettamente la soglia del 20% prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 794/2004. La Corte precisa che:
- il superamento della soglia va valutato rispetto alle entrate destinate ai regimi di aiuto;
- non rileva il confronto con gli aiuti effettivamente concessi;
- il fatto che l’aumento non derivi da una modifica giuridica del regime è irrilevante, perché la nozione di modifica comprende qualsiasi cambiamento idoneo a incidere sulla compatibilità;
- il principio di certezza del diritto non impedisce tale soluzione, poiché proprio il regolamento fissa una soglia di sicurezza del 20%.
Accantonamenti e prelievi verso il bilancio dello Stato
Quanto all’accantonamento di una parte delle entrate del CNC e al prelievo di EUR 20 milioni a favore del bilancio statale, la Corte osserva che tali circostanze non sembrano, in base agli atti, escludere il superamento della soglia, salvo verifica del giudice nazionale. Un mero accantonamento, se non comporta una vera ridestinazione delle somme a fini estranei agli aiuti, lascia il gettito nella disponibilità dell’organo incaricato di concederli e non incide sulla valutazione della soglia. Il prelievo verso il bilancio generale dello Stato potrebbe incidere solo se tale ridestinazione fosse tale da sottrarre le somme alla dotazione del regime.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che un aumento del gettito delle imposte destinate a finanziare vari regimi di aiuti autorizzati, rispetto alle previsioni notificate alla Commissione, costituisce una modifica di un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e dell’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004, letti alla luce dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, salvo che l’aumento resti sotto il 20% della dotazione originaria. La soglia del 20% va calcolata in relazione alle entrate destinate ai regimi di aiuto e non agli aiuti effettivamente concessi. La Corte non limita nel tempo gli effetti della sentenza, ritenendo non dimostrato dal governo francese il rischio di gravi inconvenienti.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che, nei regimi di aiuto finanziati da tributi con destinazione specifica, la notifica preventiva è necessaria anche quando non cambia la struttura giuridica del regime, se aumenta in modo significativo il gettito rispetto a quanto autorizzato dalla Commissione. Il controllo va effettuato sulla base delle risorse previste e autorizzate, perché è quella la dotazione del regime rilevante ai fini dell’articolo 4 del regolamento n. 794/2004.
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