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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-373/17

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 settembre 2018. — Agria Polska sp. z o.o. e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Rigetto di una denuncia da parte della Commissione europea – Mancanza di interesse dell’Unione europea. — Causa C-373/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto, da parte della Commissione, di una denuncia antitrust per difetto di interesse dell’Unione. Viene riaffermato il margine di apprezzamento della Commissione nella gestione delle denunce e la distinzione tra controllo pubblico della concorrenza e tutela privata davanti ai giudici nazionali. La Corte esclude inoltre che il denunciante abbia un diritto a ottenere una decisione definitiva sul merito dell’infrazione.

Impugnazione contro il rigetto, da parte della Commissione, di una denuncia antitrust per mancanza di interesse dell’Unione europea a proseguire l’esame; la Corte conferma che la Commissione gode di ampio margine di valutazione.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel confermare la decisione della Commissione che respingeva una denuncia per asserite violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, in particolare: (i) nella valutazione dell’interesse dell’Unione a proseguire l’esame; (ii) nel considerare irrilevante l’asserita inefficacia della tutela nazionale e del private enforcement; (iii) nel negare che la mancata adozione di una decisione nel merito violasse il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e il principio di buona amministrazione.

Principio di diritto

La Corte ribadisce che, nelle denunce antitrust presentate ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, la Commissione non è tenuta ad avviare un’indagine né a pronunciarsi nel merito sull’esistenza dell’infrazione: essa dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare l’interesse dell’Unione, potendo tenere conto, tra l’altro, della bassa probabilità di accertare la violazione, della complessità dell’istruttoria e delle risorse richieste. La sola circostanza che una denuncia riguardi più Stati membri, che l’autorità nazionale non abbia agito per prescrizione o che la tutela risarcitoria nazionale sia difficoltosa non impone alla Commissione di intervenire, né integra di per sé una violazione dell’effetto utile degli articoli 101 e 102 TFUE o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 105 TFUE
  • Articolo 17, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Direttiva 2014/104/UE

Rigetto di una denuncia antitrust per mancanza di interesse dell’Unione europea

La pronuncia riguarda un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di respingere una denuncia presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003. La controversia concerne asserite violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE nel settore dei prodotti fitosanitari e, in particolare, la scelta della Commissione di non avviare un’indagine per difetto di interesse dell’Unione.

Fatti e svolgimento del procedimento

Le ricorrenti avevano dapprima presentato una denuncia nazionale all’UOKiK in Polonia, che non era stata esaminata nel merito per sopravvenuta prescrizione secondo il diritto polacco. Successivamente avevano adito la Commissione, contestando pratiche che avrebbero assunto la forma di denunce abusive e coordinate dinanzi alle autorità nazionali, con effetti escludenti nei confronti delle denuncianti. La Commissione, dopo aver chiesto osservazioni alle imprese interessate, ha respinto la denuncia ritenendo che l’interesse dell’Unione non giustificasse l’apertura di un’istruttoria, tenuto conto della limitata probabilità di provare un’infrazione, della complessità dell’indagine e dell’esistenza di rimedi nazionali più appropriati.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, che consente alla Commissione di constatare e sanzionare infrazioni agli articoli 101 e 102 TFUE e disciplina la presentazione delle denunce da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse;
  • l’articolo 7 del regolamento n. 773/2004, relativo al rigetto delle denunce;
  • gli articoli 101 e 102 TFUE;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, TUE e l’articolo 105 TFUE, invocati dalle ricorrenti per sostenere l’obbligo della Commissione di garantire l’effetto utile delle norme antitrust;
  • l’articolo 47 della Carta, sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Motivi di impugnazione

Le ricorrenti articolavano tre motivi principali:

  • violazione degli articoli 101 e/o 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 e con il regolamento n. 773/2004, per avere il Tribunale avallato un errato giudizio sull’interesse dell’Unione;
  • violazione dell’effetto utile degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, TUE e l’articolo 105 TFUE, per non avere la Commissione aperto un’indagine nonostante la presunta inadeguatezza della tutela nazionale;
  • violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, del diritto a un ricorso effettivo e del principio di buona amministrazione.

Valutazione della Corte sul primo motivo

La Corte dichiara in parte irricevibili e in parte infondati gli argomenti diretti a contestare le valutazioni di fatto del Tribunale, ricordando che in impugnazione non è possibile rimettere in discussione gli apprezzamenti fattuali salvo snaturamento, che non era stato dedotto. Ribadisce inoltre che il Tribunale aveva considerato sia gli elementi addotti dalle ricorrenti sia le spiegazioni fornite dalle imprese indicate nella denuncia.

Quanto alla giurisprudenza ITT Promedia e AstraZeneca, la Corte conferma che il Tribunale aveva correttamente rilevato la non sovrapponibilità di quelle fattispecie, poiché lì mancava il margine discrezionale delle autorità adite, mentre nel caso di specie le autorità nazionali disponevano di un potere di valutazione. Gli argomenti relativi alla dimensione transfrontaliera e all’ampiezza dell’istruttoria vengono respinti perché, secondo la giurisprudenza consolidata, l’interesse dell’Unione va valutato caso per caso e la Commissione può prendere in considerazione una pluralità di criteri, senza che il solo carattere multinazionale della controversia imponga l’apertura del procedimento.

Valutazione della Corte sul secondo motivo

La Corte osserva che la tesi delle ricorrenti presupponeva una premessa fattuale non accolta dal Tribunale: la probabilità di dimostrare l’infrazione era stata ritenuta bassa e la presunta condotta riguardava principalmente due Stati membri. Anche ipotizzando un coinvolgimento di più Stati membri, ciò non basterebbe a imporre alla Commissione l’avvio dell’istruttoria, perché una simile impostazione contrasterebbe con la giurisprudenza che esclude criteri automatici o esclusivi per la valutazione dell’interesse dell’Unione.

La Corte aggiunge che la mancata azione dell’UOKiK per prescrizione non dimostrava un’impossibilità generale di tutela a livello nazionale e che le ricorrenti avrebbero potuto, in linea di principio, esperire azioni risarcitorie dinanzi ai giudici nazionali. La Corte sottolinea che non spetta alla Commissione supplire alle eventuali lacune dei rimedi nazionali attraverso l’avvio di indagini onerose quando la probabilità di accertare l’infrazione è bassa.

Valutazione della Corte sul terzo motivo

La Corte respinge la censura relativa alla mancanza di tutela giurisdizionale nazionale richiamando le proprie conclusioni sul secondo motivo. Conferma poi che il Tribunale ha risposto adeguatamente alla doglianza secondo cui il rigetto della denuncia senza decisione di merito avrebbe leso il diritto a un ricorso effettivo: l’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 non attribuisce al denunciante il diritto di imporre alla Commissione una decisione definitiva sulla sussistenza dell’infrazione.

Quanto alla durata del procedimento davanti alla Commissione, la Corte dichiara l’argomento irricevibile perché sollevato per la prima volta in sede di impugnazione e perché, in primo grado, le ricorrenti avevano espressamente rinunciato a proporre un motivo autonomo sul termine ragionevole.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Poiché nessun motivo è accolto, l’impugnazione viene respinta integralmente. Le ricorrenti soccombenti, ad eccezione della Star Agro che aveva rinunciato all’impugnazione, sono condannate alle spese, insieme alle proprie; la Star Agro sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere se dare seguito a una denuncia antitrust;
  • il denunciante non ha un diritto soggettivo all’adozione di una decisione di merito sull’infrazione;
  • l’eventuale inefficienza della tutela nazionale o del private enforcement non impone alla Commissione di aprire un’indagine;
  • la valutazione dell’interesse dell’Unione non è vincolata a criteri rigidi, ma dipende dalle circostanze del caso concreto.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaprocedure amministrative della commissionetutela giurisdizionale effettivaazioni private per danni antitrustprescrizione e interesse dell’unione

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