Corte di giustizia, Sentenza C-343/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018. — Fremoluc NV contro Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Libertà fondamentali – Articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 22 e 24 – Diritto di prelazione di un’agenzia pubblica su terreni situati nel suo ambito territoriale, al fine di realizzare alloggi popolari – Alloggi assegnati in via prioritaria a privati che hanno “un forte legame sociale, economico o socio culturale” con la parte del territorio corrispondente a tale ambito territoriale – Situazione in cui tutti gli elementi sono circoscritti all’interno di uno Stato membro – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-343/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara irricevibile il rinvio pregiudiziale del giudice belga perché la controversia riguarda unicamente soggetti e beni situati in Belgio e la decisione di rinvio non dimostra un collegamento concreto con il diritto dell’Unione. Non basta affermare che la normativa potrebbe astrattamente interessare cittadini o imprese di altri Stati membri. La direttiva 2004/38 è inoltre inapplicabile, poiché concerne il soggiorno in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza.
Rinvio pregiudiziale irricevibile per mancanza di collegamento sufficiente tra una controversia interamente interna e le libertà fondamentali del TFUE nonché la direttiva 2004/38
La questione giuridica
Se gli articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE nonché gli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE ostino a una normativa regionale che attribuisce a un ente pubblico un diritto di prelazione su terreni destinati a edilizia popolare e prevede una priorità di assegnazione a persone con un forte legame sociale, economico o socio-culturale con l’ambito territoriale dell’ente, in una controversia in cui tutti gli elementi sono circoscritti a uno Stato membro.
Principio di diritto
Quando il procedimento principale è interamente interno e la decisione di rinvio non indica elementi concreti e certi che colleghino la controversia alle libertà fondamentali del TFUE o alla direttiva 2004/38, la Corte non è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale; la mera possibilità astratta che la normativa nazionale possa interessare anche operatori di altri Stati membri non basta a rendere ricevibile la domanda. La direttiva 2004/38, inoltre, riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, sicché non si applica a una controversia puramente interna priva di elementi transfrontalieri.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE
- Direttiva 2004/38/CE
- Articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
Rinvio pregiudiziale irricevibile per controversia puramente interna
La Corte di giustizia, Quarta Sezione, si pronuncia su una domanda di interpretazione degli articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE e degli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38, proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel nell’ambito di una controversia relativa all’esercizio di un diritto di prelazione su terreni destinati a edilizia popolare nella provincia del Brabante fiammingo. Il nodo processuale non è la legittimità sostanziale della disciplina, ma la ricevibilità del rinvio in presenza di una situazione interamente interna al Belgio.
Fatti e procedimento principale
La Fremoluc NV aveva concluso con i venditori un contratto di vendita di terreni situati in Belgio, subordinato alla mancata esercitazione di diritti di prelazione previsti dalla legge. La Vlabinvest APB, ente pubblico incaricato della politica immobiliare e abitativa nel Brabante fiammingo, ha esercitato il diritto di prelazione e ha poi trasferito i terreni alla VMSW, ottenendo contestualmente un diritto di superficie. Fremoluc ha chiesto l’annullamento dei contratti del 14 e del 31 luglio 2015 e il riconoscimento della piena efficacia del contratto del 9 febbraio 2015, sostenendo che il regime di prelazione e priorità di assegnazione fosse contrario al diritto dell’Unione.
Normativa rilevante richiamata nel rinvio
La domanda verteva sull’interpretazione:
- degli articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE;
- degli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE.
Sul piano interno, il giudice del rinvio ha richiamato:
- il decreto del 31 gennaio 2014 che attribuisce alla Vlabinvest APB competenze in materia di politica immobiliare e abitativa specifica per il Brabante fiammingo;
- il regolamento provinciale del 25 febbraio 2014, che attribuisce alla Vlabinvest APB un diritto di prelazione su alcuni terreni edificabili e prevede una priorità assoluta per i soggetti con un forte legame sociale, economico o socio-culturale con l’ambito territoriale interessato;
- l’articolo 2/2 del decreto fiammingo del 29 settembre 2006 e l’articolo 17 del decreto del 12 ottobre 2007, che recepiscono il medesimo criterio di priorità per l’assegnazione di alloggi e lotti.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a un sistema regionale che:
- consente a un ente pubblico di promuovere progetti immobiliari per offrire lotti e alloggi a condizioni vantaggiose;
- attribuisce priorità a persone con un forte legame con il territorio;
- impone requisiti di reddito accessibili alla grande maggioranza di tali soggetti.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ricorda anzitutto che le disposizioni del TFUE sulle libertà fondamentali, così come gli atti adottati in loro applicazione, non si applicano in linea di principio a situazioni i cui elementi siano tutti confinati in un solo Stato membro. In sede pregiudiziale, la funzione della Corte è assistere il giudice nazionale nella soluzione di una controversia concreta, il che richiede che l’applicabilità del diritto dell’Unione sia dimostrata nel fascicolo di rinvio.
La Corte richiama la giurisprudenza Ullens de Schooten, che ammette la ricevibilità solo in ipotesi particolari di collegamento con il diritto dell’Unione in controversie interne; tuttavia, in tali casi il giudice del rinvio deve indicare elementi concreti e certi che attestino quel collegamento. Non basta una mera affermazione astratta secondo cui la normativa potrebbe interessare anche operatori di altri Stati membri.
Nel caso di specie, la Corte osserva che:
- il rinvio non contiene indicazioni che facciano rientrare la controversia nelle ipotesi speciali riconosciute dalla propria giurisprudenza;
- si tratta di una lite civile concreta relativa a terreni e soggetti tutti stabiliti in Belgio;
- il rinvio non dimostra che il diritto belga imponesse di trattare la Fremoluc come un cittadino o un operatore di altro Stato membro in situazione equivalente;
- non emergono elementi obiettivi e concordanti, quali reclami o ricorsi di operatori stabiliti in altri Stati membri, che rivelino un interesse transfrontaliero reale.
Quanto alla direttiva 2004/38, la Corte sottolinea che essa disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno del cittadino dell’Unione in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza. Poiché il procedimento principale non coinvolge cittadini di altri Stati membri né profili di soggiorno transfrontaliero, gli articoli 22 e 24 di tale direttiva non sono pertinenti.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la domanda di pronuncia pregiudiziale non dimostra l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la controversia principale e gli articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE, né con gli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38. Di conseguenza, il rinvio è dichiarato irricevibile.
Portata pratica della pronuncia
Per gli operatori e i difensori, la sentenza ribadisce che nei giudizi puramente interni non è sufficiente evocare in modo generico le libertà fondamentali dell’Unione: occorre che la decisione di rinvio esponga in modo preciso il nesso concreto con il diritto UE. In mancanza di tale dimostrazione, la Corte non entra nel merito della compatibilità della disciplina nazionale o regionale con il mercato interno.
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