Corte di giustizia, Sentenza C-214/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 settembre 2018. — Alexander Mölk contro Valentina Mölk. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 4, paragrafo 3 – Domanda di pagamento di una pensione alimentare presentata dal creditore degli alimenti dinanzi all’autorità competente dello Stato dell’abituale residenza del debitore – Decisione che ha acquistato forza di giudicato – Ulteriore domanda, proposta dal debitore dinanzi alla stessa autorità, intesa a ridurre la pensione alimentare stabilita – Comparizione del creditore – Determinazione della legge applicabile. — Causa C-214/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’ambito dell’articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo dell’Aia sulle obbligazioni alimentari. La deroga alla regola generale della legge della residenza abituale del creditore vale solo per il procedimento avviato dal creditore dinanzi al giudice dello Stato di residenza abituale del debitore. Non si estende a un successivo procedimento di revisione promosso dal debitore, né la partecipazione del creditore a tale giudizio fa scattare nuovamente quella regola di conflitto.
Legge applicabile alla revisione di un assegno alimentare già fissato con sentenza passata in giudicato e irrilevanza della comparizione del creditore nel procedimento promosso dal debitore
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari consenta che, dopo una decisione definitiva resa su domanda del creditore dinanzi al giudice dello Stato di residenza abituale del debitore, un successivo ricorso del debitore per ridurre l’assegno sia ancora disciplinato dalla legge del foro; e, in subordine, se la comparizione del creditore nel procedimento promosso dal debitore, con difese nel merito ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009, equivalga ad aver "adito" l’autorità ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo dell’Aia si applica solo al procedimento iniziato dal creditore davanti all’autorità competente dello Stato in cui il debitore risiede abitualmente e consente, in tale sola sede, l’applicazione della legge del foro come scelta indiretta del creditore. Esso non si estende a un successivo procedimento promosso dal debitore per ridurre un assegno già fissato con decisione passata in giudicato, né la comparizione del creditore in tale procedimento, anche con contestazioni nel merito ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009, equivale ad aver "adito" l’autorità ai fini di detta disposizione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
- Articolo 3 del Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007
- Articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007
- Articolo 7 del Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007
- Articolo 8 del Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007
- Regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009
- Decisione 2009/941/CE del Consiglio
Legge applicabile alla revisione di un assegno alimentare già fissato con sentenza passata in giudicato
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in materia di obbligazioni alimentari e interpretazione del Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile. Il caso verte sulla domanda di un debitore che chiedeva la riduzione di un assegno già stabilito con decisione definitiva, dopo che tale assegno era stato originariamente fissato su domanda del creditore davanti al giudice dello Stato di residenza abituale del debitore.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Alexander Mölk, residente abitualmente in Austria, era obbligato a versare un assegno alimentare alla figlia Valentina Mölk, residente in Italia. Nel 2014 il Bezirksgericht Innsbruck aveva fissato l’assegno in base alla legge austriaca, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo dell’Aia, poiché la domanda era stata presentata dalla creditrice davanti al giudice dello Stato di residenza abituale del debitore.
Nel 2015 il debitore ha chiesto la riduzione dell’assegno per la diminuzione del proprio reddito. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda applicando la legge italiana; in appello è stata confermata la decisione, ma facendo leva sulla legge austriaca. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte quale legge dovesse applicarsi al nuovo procedimento e se la comparizione della creditrice potesse rilevare ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3 del Protocollo dell’Aia, che pone come regola generale la legge dello Stato di residenza abituale del creditore;
- l’articolo 4, paragrafo 3, che deroga a tale regola quando il creditore adisce l’autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore, imponendo in tal caso la legge del foro;
- gli articoli 7 e 8 del Protocollo, relativi alla designazione della legge applicabile da parte delle parti, con una disciplina differenziata a seconda che la scelta valga per un procedimento specifico o in generale;
- l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009, che rinvia al Protocollo dell’Aia per la determinazione della legge applicabile;
- l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009, sulla competenza fondata sulla comparizione del convenuto.
Prima questione pregiudiziale: estensione temporale e soggettiva dell’articolo 4, paragrafo 3
La Corte ricostruisce il sistema del Protocollo dell’Aia come fondato, in via principale, sulla legge della residenza abituale del creditore, considerata il collegamento più stretto con la sua posizione. L’articolo 4, paragrafo 3, introduce una deroga favorevole al creditore, consentendogli di ottenere indirettamente l’applicazione della legge del foro quando è lui ad avviare il giudizio nello Stato di residenza abituale del debitore.
Tuttavia, tale deroga, essendo eccezionale, va interpretata restrittivamente. La Corte osserva che il testo della disposizione riguarda solo il procedimento instaurato dal creditore e non consente di estendere automaticamente gli effetti della scelta della legge del foro a un successivo giudizio promosso dal debitore dopo il passaggio in giudicato della prima decisione. In tal senso valorizza anche la relazione esplicativa Bonomi, secondo cui la deroga può giustificarsi se è il creditore a scegliere di agire nello Stato del debitore, ma appare eccessiva in caso di revisione promossa dal debitore.
La Corte richiama inoltre il confronto con gli articoli 7 e 8 del Protocollo: la scelta convenzionale della legge applicabile può avere effetti duraturi solo se espressamente prevista e circondata da garanzie di protezione. Poiché l’articolo 4, paragrafo 3, non contiene analoghe cautele, esso non può essere interpretato nel senso di produrre effetti oltre il procedimento originario. Diversamente, si rischierebbe anche di eludere le protezioni previste dall’articolo 8, in particolare quelle relative ai minori.
Seconda questione pregiudiziale: comparizione del creditore e nozione di autorità "adita"
Quanto alla seconda questione, la Corte afferma che la comparizione della creditrice nel procedimento promosso dal debitore, ancorché accompagnata da difese di merito ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009, non significa che sia stata lei ad "adire" l’autorità competente ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo.
La ratio è che l’articolo 4, paragrafo 3, si applica solo quando il creditore è l’iniziatore del procedimento davanti al giudice dello Stato di residenza abituale del debitore. La sola accettazione della competenza giurisdizionale nel processo promosso dal debitore non può trasformarsi in una scelta della legge del foro ai sensi della norma di conflitto del Protocollo. Altrimenti, la legge del foro diverrebbe applicabile in ogni procedimento davanti a quel giudice, in contrasto con la risposta data alla prima questione.
Ragionamento della Corte
La Corte insiste su tre criteri interpretativi:
- formulazione: l’articolo 4, paragrafo 3, si riferisce al caso in cui è il creditore ad aver adito l’autorità competente;
- contesto sistematico: la disposizione è una deroga alla regola generale dell’articolo 3 e va letta in modo restrittivo;
- obiettivi del Protocollo: la prevedibilità e la protezione del creditore non giustificano l’estensione della deroga a procedimenti successivi promossi dal debitore.
La Corte osserva anche che l’inconveniente derivante dall’applicazione di leggi diverse in procedimenti successivi tra le stesse parti è una conseguenza inerente al sistema di conflitti disegnato dal Protocollo dell’Aia.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo dell’Aia non consente di applicare la legge del foro a un successivo procedimento promosso dal debitore per ridurre un assegno già fissato con decisione passata in giudicato, anche se la decisione iniziale era stata resa su domanda del creditore in base alla stessa disposizione;
- la comparizione del creditore nel procedimento avviato dal debitore, anche con contestazioni nel merito ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009, non equivale a considerare l’autorità competente come "adita" dal creditore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3.
Principio affermato
La deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo dell’Aia ha portata limitata al procedimento introdotto dal creditore davanti al giudice dello Stato di residenza abituale del debitore e non si trasferisce ai successivi giudizi di revisione promossi dal debitore; la mera partecipazione del creditore a tali giudizi non basta a far operare la stessa deroga.
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