Corte di giustizia, Sentenza C-51/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2018. — OTP Bank Nyrt. e OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt contro Teréz Ilyés e Emil Kiss. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Disposizioni legislative o regolamentari imperative – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale” – Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest’ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale – Articolo 4, paragrafo 2 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo espresso in valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore. — Causa C-51/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il tema dei mutui in franchi svizzeri concessi a consumatori ungheresi e successivamente incisi da leggi nazionali che hanno sostituito alcune clausole contrattuali. Viene chiarito che le clausole introdotte da norme imperative sopravvenute esulano dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, ma la clausola sul rischio di cambio resta sindacabile alla luce della direttiva. La Corte ribadisce inoltre che la trasparenza richiede una reale comprensione del peso economico del rischio e conferma il dovere del giudice di rilevare d'ufficio le clausole abusive.
Rinvio pregiudiziale sulla direttiva 93/13/CEE: clausole di mutuo in valuta estera, effetti di una legge nazionale sopravvenuta, trasparenza del rischio di cambio e rilievo d'ufficio dell'abusività.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire: 1) se una clausola sul rischio di cambio, divenuta parte del contratto per effetto di una legge nazionale sopravvenuta che sostituisce una clausola nulla, sia una clausola non negoziata individualmente; 2) se la clausola introdotta/ modificata da norme imperative nazionali successive ricada nell'esclusione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13; 3) quale sia il contenuto dell'obbligo di trasparenza e informazione sul rischio di cambio ex articolo 4, paragrafo 2; 4) se, nel valutare la trasparenza, debbano considerarsi anche altre clausole poi dichiarate abusive e sostituite dal legislatore nazionale; 5) se il giudice nazionale debba rilevare d'ufficio l'eventuale abusività di altre clausole non invocate dal consumatore ricorrente.
Principio di diritto
La direttiva 93/13 si applica alle clausole di un contratto di mutuo in valuta estera salvo che si tratti di clausole che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale; tali clausole sopravvenute e imposte dal legislatore sono fuori dall'ambito della direttiva, ma non lo è necessariamente l'ulteriore clausola che addossa al consumatore il rischio di cambio. Quest'ultima deve essere valutata quanto alla trasparenza non solo sotto il profilo formale e grammaticale, ma anche in termini di comprensibile portata economica concreta, sulla base delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto; inoltre, il giudice nazionale deve rilevare d'ufficio, se dispone degli elementi necessari, l'eventuale abusività di clausole non dedotte dal consumatore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Allegato della direttiva 93/13/CEE, punto 1, lettera i)
- Legge ungherese n. XXXVIII del 2014 (legge DH 1)
- Legge ungherese n. XL del 2014 (legge DH 2)
- Legge ungherese n. LXXVII del 2014 (legge DH 3)
Clausole abusive nei mutui in valuta estera e leggi nazionali sopravvenute
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Ítélőtábla in una controversia tra OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. e due mutuatari consumatori, T. Ilyés ed E. Kiss. Il caso concerne un mutuo espresso in franchi svizzeri ma erogato e rimborsato in fiorini ungheresi, nel contesto delle riforme legislative ungheresi adottate per disciplinare in modo uniforme i numerosi contratti di mutuo in valuta estera.
Fatti e procedimento principale
Il contratto conteneva, da un lato, una clausola sulla differenza tra tasso di acquisto e tasso di vendita applicati dalla banca e, dall'altro, una clausola di modifica unilaterale degli interessi, spese e costi. I mutuatari hanno agito per l'annullamento del contratto sostenendo che non era stata loro illustrata in modo chiaro e comprensibile l'entità del rischio di cambio. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda; in appello la banca ha invocato l'incidenza delle leggi DH 1, DH 2 e DH 3, che hanno inciso ex tunc su alcune clausole dei contratti di mutuo in valuta estera.
Normativa UE rilevante
La Corte interpreta principalmente la direttiva 93/13/CEE, in particolare:
- articolo 1, paragrafo 2, sulle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative;
- articolo 3, paragrafi 1 e 2, sulla nozione di clausola non negoziata individualmente e sulla clausola abusiva;
- articolo 4, paragrafi 1 e 2, sul criterio di valutazione del carattere abusivo e sul requisito di chiarezza e comprensibilità;
- articolo 6, paragrafo 1, sugli effetti delle clausole abusive;
- articolo 7, paragrafo 1, sui mezzi idonei a far cessare l'inserzione di clausole abusive. Viene richiamato anche l'allegato, punto 1, lettera i). Sul piano processuale, il rinvio è proposto ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
Prima questione: clausola non negoziata individualmente
La Corte afferma che una clausola modificata da una disposizione legislativa nazionale imperativa, adottata dopo la conclusione del contratto per sostituire una clausola nulla, rientra nella nozione di clausola non negoziata individualmente di cui all'articolo 3, paragrafo 1. La ragione è che, essendo imposta dal legislatore, essa non è frutto di trattativa tra le parti.
Seconda questione: ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2
La Corte distingue tra:
- le clausole che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale sopravvenute, le quali sono escluse dall'ambito della direttiva 93/13;
- la clausola sul rischio di cambio, che non è automaticamente esclusa solo perché altre clausole del contratto sono state sostituite dalla legge. L'esclusione dell'articolo 1, paragrafo 2, va interpretata restrittivamente: colpisce solo le clausole effettivamente determinate dalla normativa nazionale imperativa. La clausola relativa al rischio di cambio resta quindi soggetta al controllo della direttiva, se non è essa stessa imposta integralmente da una norma nazionale.
Terza questione: trasparenza della clausola sul rischio di cambio
La Corte ribadisce che la clausola deve essere comprensibile non solo formalmente e grammaticalmente, ma anche quanto alla sua portata concreta. L'istituto finanziario deve fornire informazioni sufficienti a consentire al consumatore di assumere decisioni prudenti e consapevoli, in particolare comprendendo che un deprezzamento della valuta nazionale può incidere in modo significativo sugli obblighi di rimborso. Non basta un'informazione generica sul rischio: occorre che il consumatore possa valutare le conseguenze economiche potenzialmente rilevanti della clausola.
Quarta questione: momento e parametri dell'esame di trasparenza
La valutazione della chiarezza e comprensibilità va compiuta con riferimento al momento della conclusione del contratto, considerando tutte le circostanze esistenti allora e tutte le altre clausole presenti in quel momento. Le successive leggi nazionali che hanno modificato ex tunc alcune clausole non devono essere prese in considerazione nella verifica della trasparenza della clausola sul rischio di cambio. In altri termini, il giudizio sulla trasparenza non viene “riscritto” dalle modifiche legislative posteriori.
Quinta questione: rilievo d'ufficio dell'abusività
La Corte conferma che, in forza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale deve rilevare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale quando disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari. Ciò vale anche se il consumatore è attore nel procedimento e non convenuto. La tutela del consumatore, in quanto interesse pubblico, esige un controllo officioso effettivo da parte del giudice.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- le clausole introdotte da norme imperative nazionali sopravvenute non sono soggette alla direttiva 93/13;
- la clausola sul rischio di cambio non è esclusa automaticamente dall'ambito di applicazione della direttiva;
- la trasparenza richiede una comprensione piena della portata economica del rischio di cambio;
- la valutazione va fatta alla data di conclusione del contratto, senza tener conto delle modifiche legislative successive;
- il giudice nazionale deve rilevare d'ufficio l'abusività di clausole non invocate, se dispone degli elementi necessari.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori bancari e i professionisti che assistono consumatori o intermediari, la sentenza conferma che le riforme legislative che sanano o sostituiscono clausole non eliminano automaticamente il controllo di abusività su tutte le altre pattuizioni del medesimo contratto. Rimane essenziale, nei mutui in valuta estera, una disclosure sostanziale del rischio di cambio, idonea a rendere il consumatore realmente consapevole dell'impatto economico dell'operazione.
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