Corte di giustizia, Sentenza C-448/17
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 settembre 2018. — EOS KSI Slovensko s.r.o. contro Ján Danko e Margita Danková. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove. — Rinvio pregiudiziale – Contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5 – Obbligo di redigere le clausole in modo chiaro e comprensibile – Articolo 7 – Adizione delle autorità giudiziarie da parte di persone o organizzazioni aventi un legittimo interesse a tutelare i consumatori dall’uso di clausole abusive – Normativa nazionale che subordina la facoltà d’intervento in giudizio di un’associazione per la difesa del consumatore al consenso del consumatore – Credito al consumo – Direttiva 87/102/CEE – Articolo 4, paragrafo 2 – Obbligo di indicare il tasso annuale effettivo globale nel contratto scritto – Contratto contenente soltanto un’equazione matematica di calcolo del tasso annuale effettivo globale priva degli elementi necessari per effettuare tale calcolo. — Causa C-448/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interviene su una procedura slovacca di ingiunzione di pagamento relativa a un credito al consumo privo dell’indicazione del TAEG. Richiama i principi di equivalenza ed effettività per valutare la possibilità di intervento di un’associazione di consumatori e afferma che la tutela prevista dalla direttiva 93/13 richiede un controllo giudiziale effettivo sulle clausole abusive. Precisa inoltre che l’omessa indicazione del TAEG, o la sola presenza di una formula matematica incompleta, è decisiva nel giudizio sulla trasparenza della clausola sul costo del credito.
Clausole abusive nei contratti di credito al consumo: effetti della mancata indicazione del TAEG e limiti procedurali all’intervento di associazioni di consumatori nei procedimenti di ingiunzione di pagamento
La questione giuridica
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi: 1) se la direttiva 93/13 osti a una normativa nazionale che impedisce a un’associazione di consumatori di intervenire nell’interesse del consumatore in un procedimento di ingiunzione di pagamento, salvo consenso del consumatore, quando le regole interne risultano meno favorevoli nei casi soggetti al diritto dell’Unione; 2) se una clausola sul costo del credito possa dirsi formulata in modo chiaro e comprensibile quando il contratto non indica il TAEG ma solo una formula di calcolo priva dei dati necessari e non indica il tasso d’interesse; 3) se sia compatibile con la direttiva 93/13 un sistema di ingiunzione di pagamento emesso da un funzionario amministrativo, con opposizione entro 15 giorni e da motivare nel merito, in assenza di controllo d’ufficio nella fase esecutiva; 4) se rilevi, ai fini di tali valutazioni, il fatto che il consumatore non disponga di assistenza legale obbligatoria; 5) se la procedura sommaria descritta consenta un controllo effettivo delle clausole abusive.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che, in materia di clausole abusive, il diritto dell’Unione non disciplina in modo autonomo il ruolo delle associazioni di consumatori nelle controversie individuali, sicché gli Stati membri restano liberi di regolarlo nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività; pertanto una normativa nazionale è incompatibile con la direttiva 93/13 se tratta in modo meno favorevole le controversie soggette al diritto dell’Unione rispetto a quelle puramente interne. Inoltre, un contratto di credito al consumo che ometta il TAEG e contenga solo una formula di calcolo priva dei dati necessari, senza indicare neppure il tasso d’interesse, non consente di ritenere la clausola sul costo del credito formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, sicché tale omissione è un elemento decisivo per il controllo di abusività. Infine, un sistema di ingiunzione di pagamento affidato a un funzionario non magistrato è compatibile con la direttiva solo se esiste comunque, in una fase del procedimento, un controllo d’ufficio del giudice sulle clausole abusive; in mancanza di tale controllo, un termine di opposizione di 15 giorni con motivazione nel merito rende il sistema idoneo a compromettere l’effettività della tutela.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, direttivi 93/13/CEE
- Articolo 8, direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 87/102/CEE
- Articolo 1, direttiva 87/102/CEE
- Articolo 1 bis, direttiva 87/102/CEE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 87/102/CEE
- Direttiva 2008/48/CE
Clausole abusive in un credito al consumo e procedura di ingiunzione di pagamento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Krajský súd v Prešove (Slovacchia) in una controversia tra una società cessionaria del credito e due consumatori, con intervento di un’associazione per la tutela dei consumatori. Il caso verte sia sulla trasparenza di una clausola relativa al costo del credito, sia sulla compatibilità con la direttiva 93/13 di una disciplina nazionale dell’ingiunzione di pagamento e dell’intervento delle associazioni consumeristiche.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Danko aveva sottoscritto un contratto di credito al consumo rinnovabile; il credito era poi stato ceduto a EOS KSI Slovensko s. r. o., che ha chiesto il pagamento delle somme residue mediante ingiunzione di pagamento. Dalla decisione di rinvio emergeva che il contratto non indicava il TAEG e conteneva soltanto un’equazione matematica per il suo calcolo, senza gli elementi necessari per eseguirlo; inoltre non indicava il tasso di interesse.
L’ingiunzione di pagamento fu emessa da un funzionario dell’autorità giudiziaria, senza che venisse esaminato il possibile carattere abusivo delle clausole. L’associazione HOOS cercò di intervenire a tutela dei consumatori, ma il giudice di primo grado negò la sua legittimazione in mancanza di un’opposizione proposta direttamente dai consumatori. Il giudice del rinvio sollevò quindi diverse questioni sulla compatibilità del sistema slovacco con il diritto dell’Unione.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, in particolare:
- articolo 4, paragrafo 2, sul requisito di clausole formulate in modo chiaro e comprensibile quando attengono all’oggetto principale o al prezzo/remunerazione;
- articolo 5, sul requisito di chiarezza e comprensibilità;
- articolo 6, paragrafo 1, sull’inefficacia delle clausole abusive;
- articolo 7, paragrafi 1-3, sui mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’uso di clausole abusive;
- articolo 8, sulla possibilità per gli Stati membri di adottare misure più severe.
Quanto al credito al consumo, sono richiamate la direttiva 87/102/CEE, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 1 bis, relativi all’obbligo di indicare il TAEG nel contratto scritto e alle modalità di calcolo, oltre alla direttiva 2008/48/CE che ha abrogato la direttiva 87/102 ma non era applicabile ratione temporis ai fatti.
Prima questione: intervento delle associazioni di consumatori
La Corte ricorda che la direttiva 93/13 non disciplina il ruolo delle associazioni di consumatori nelle controversie individuali; in assenza di disciplina armonizzata, spetta agli ordinamenti nazionali stabilire le regole processuali, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Sul principio di equivalenza, la Corte osserva che la normativa nazionale non può trattare meno favorevolmente le controversie soggette al diritto dell’Unione rispetto a quelle fondate esclusivamente sul diritto interno. Spetta però al giudice nazionale verificare, in concreto, se le differenze dipendano davvero dal collegamento con il diritto dell’Unione o invece dalla diversa natura dei procedimenti.
Sul principio di effettività, la Corte esclude che il mancato intervento dell’associazione renda di per sé impossibile la tutela dei diritti riconosciuti dalla direttiva, specie se l’associazione può rappresentare il consumatore su mandato. Tuttavia, il giudice nazionale deve accertare se la disciplina interna rechi un trattamento meno favorevole nelle controversie europee.
Questioni dalla terza alla quinta: ingiunzione di pagamento e controllo d’ufficio
La Corte ribadisce che la tutela effettiva garantita dalla direttiva 93/13 richiede che, nel procedimento di ingiunzione di pagamento o nella fase esecutiva, vi sia un controllo d’ufficio da parte di un giudice sul carattere abusivo delle clausole contrattuali. Se un tale controllo non è previsto nella fase esecutiva, il controllo in sede di opposizione è sufficiente solo se il consumatore non è dissuaso dal proporre opposizione.
Nel caso slovacco, la normativa prevedeva un termine di 15 giorni per opporsi all’ingiunzione e richiedeva che l’opposizione fosse motivata nel merito. La Corte ritiene che ciò crei un rischio non trascurabile che il consumatore non presenti opposizione, soprattutto se il provvedimento è emesso da un funzionario amministrativo e non da un giudice. Di conseguenza, se manca un successivo controllo giudiziale d’ufficio nella fase esecutiva, il sistema compromette l’effettività della tutela prevista dalla direttiva 93/13.
Seconda questione: trasparenza della clausola sul costo del credito
La Corte richiama la propria giurisprudenza sul requisito di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 della direttiva 93/13: non basta la comprensibilità grammaticale, ma occorre che il consumatore sia posto in condizione di comprendere concretamente la portata del suo impegno economico.
Poiché il contratto di credito al consumo era soggetto alla direttiva 87/102, il documento scritto avrebbe dovuto contenere l’indicazione del TAEG. La Corte afferma che la mancata indicazione del TAEG è un elemento decisivo nella valutazione della chiarezza e comprensibilità della clausola sul costo del credito. Alla stessa omissione va assimilata la situazione in cui il contratto contiene solo una formula matematica di calcolo del TAEG priva dei dati necessari per applicarla. In un caso del genere, il consumatore non dispone di tutti gli elementi necessari per valutare la portata del proprio impegno al momento della conclusione del contratto.
Dispositivo
La Corte dichiara, in sostanza, che:
- la direttiva 93/13, in combinato disposto con il principio di equivalenza, osta a una normativa nazionale che impedisca a un’associazione di consumatori di intervenire nell’interesse del consumatore se, nelle controversie soggette al diritto dell’Unione, essa è trattata meno favorevolmente che nelle controversie puramente interne;
- la direttiva 93/13 osta a un sistema di ingiunzione di pagamento che consenta il controllo del carattere abusivo solo in una fase non effettivamente accessibile al giudice, soprattutto se il consumatore ha solo 15 giorni per opporsi e deve motivare nel merito, salvo che esista comunque un controllo giudiziale d’ufficio nella fase esecutiva;
- l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l’assenza del TAEG e la sola presenza di una formula di calcolo incompleta costituiscono un elemento decisivo per valutare se la clausola sul costo del credito sia chiara e comprensibile.
Principi pratici per l’operatore italiano
La sentenza è rilevante per i contenziosi in materia di credito al consumo e clausole abusive perché rafforza l’idea che la trasparenza del costo del credito è sostanziale, non solo formale. Inoltre conferma che, nei procedimenti monitori o sommari, la protezione del consumatore richiede un controllo giudiziale effettivo sulle clausole abusive, non potendo il sistema confidare unicamente sull’iniziativa del debitore, specie quando i termini per reagire sono molto brevi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-51/17
- Sentenza · 20 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-114/17
- Sentenza · 20 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-214/17
- Sentenza · 20 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-343/17
- Sentenza · 20 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-373/17
- Sentenza · 20 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-466/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →