Direttiva 2022/284
Direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del 16 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2022/284 modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per adeguare al progresso scientifico e tecnico l’esenzione relativa all’uso del mercurio in determinate lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio. La Commissione conclude, sulla base delle domande di rinnovo e della valutazione tecnica, che esistono sostituti privi di mercurio sufficientemente affidabili e che la sostituzione è scientificamente e tecnicamente praticabile. Ne consegue la sostituzione delle voci di esenzione con nuove soglie di mercurio per lampada e con date di scadenza ravvicinate e differenziate per tipologia di lampada.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per ridurre e far scadere l’esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito della direttiva 2011/65/UE e, in particolare, alle lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione elencate nell’allegato III, voci 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5). Riguarda gli Stati membri quanto al recepimento e all’applicazione delle nuove date di scadenza dell’esenzione; il testo è rilevante ai fini del SEE. Non disciplina altre categorie di apparecchiature al di fuori di quelle interessate dalla modifica dell’allegato III.
Direttiva delegata (UE) 2022/284: esenzione RoHS per il mercurio nelle lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio
La direttiva delegata (UE) 2022/284 interviene sulla direttiva 2011/65/UE (RoHS), aggiornando l’allegato III in relazione a una specifica esenzione sull’uso del mercurio nelle lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione. La Commissione fonda l’intervento sull’esito della valutazione tecnica delle domande di rinnovo, dalla quale emerge che esistono alternative prive di mercurio e che la sostituzione è tecnicamente e scientificamente realizzabile.
Contesto normativo e finalità
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate nell’allegato III. Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni; l’esenzione in questione era stata concessa con decisione 2010/571/UE e doveva originariamente scadere il 21 luglio 2016.
Valutazione del rinnovo dell’esenzione
La Commissione riferisce di aver ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione entro il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE; una di esse è stata poi aggiornata con una domanda rinnovata del 20 gennaio 2020. In base all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, l’esenzione è rimasta valida fino all’adozione della decisione. La valutazione ha preso in considerazione la disponibilità di sostituti e l’impatto socioeconomico della sostituzione, con consultazione dei portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7.
Esito della valutazione e conseguenze
Dalla valutazione emerge che sono disponibili sostituti privi di mercurio sufficientemente affidabili per i tipi di lampade interessati e che la sostituzione è scientificamente e tecnicamente praticabile. Inoltre, i benefici della sostituzione superano chiaramente gli eventuali effetti negativi. Per tale motivo, non essendo più soddisfatte le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la domanda di rinnovo è rigettata e l’esenzione viene ridefinita con nuove scadenze.
Nuova formulazione dell’esenzione nell’allegato III
L’allegato della direttiva sostituisce le voci 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. Le nuove soglie massime di mercurio per lampada sono:
- 4 mg per lampade trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro inferiore a 9 mm (ad esempio T2);
- 3 mg per lampade trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro pari o superiore a 9 mm e pari o inferiore a 17 mm (ad esempio T5);
- 3,5 mg per lampade trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro superiore a 17 mm e pari o inferiore a 28 mm (ad esempio T8);
- 3,5 mg per lampade trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro superiore a 28 mm (ad esempio T12);
- 5 mg per lampade trifosforo con tempo di vita lungo, pari o superiore a 25 000 ore.
Le nuove date di scadenza dell’esenzione sono fissate come segue:
- 24 febbraio 2023 per le voci 2 a) 1), 2 a) 4) e 2 a) 5);
- 24 agosto 2023 per le voci 2 a) 2) e 2 a) 3).
Recepimento nazionale e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° ottobre 2022. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Comunicazioni alla Commissione e entrata in vigore
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda esclusivamente l’esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione.
Motivazione del rinnovo negato e adeguamento al progresso scientifico e tecnico
I considerando da (6) a (9) indicano che la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione entro i termini dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, che l’esenzione è rimasta valida fino alla decisione e che la valutazione ha accertato la disponibilità di sostituti privi di mercurio, la praticabilità scientifica e tecnica della sostituzione e un bilancio favorevole dei benefici rispetto agli effetti negativi. Poiché non risultano più soddisfatte le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la domanda di rinnovo è rigettata.
Nuove voci di esenzione e limiti massimi di mercurio
L’allegato sostituisce le voci 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. Sono previsti limiti massimi di mercurio per lampada pari a: 4 mg per le lampade trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (es. T2); 3 mg per tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (es. T5); 3,5 mg per tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (es. T8); 3,5 mg per tubo di diametro > 28 mm (es. T12); 5 mg per lampade trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000 h).
Date di scadenza dell’esenzione
Le nuove scadenze dell’esenzione sono fissate come segue: 24 febbraio 2023 per le voci 2 a) 1), 2 a) 4) e 2 a) 5); 24 agosto 2023 per le voci 2 a) 2) e 2 a) 3). Tali date sostituiscono la precedente esenzione oggetto di rinnovo.
Obblighi di recepimento e applicazione per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° ottobre 2022. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Comunicazione delle misure nazionali
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 15 dic 2021Direttiva 2021/2261
- direttiva · 13 dic 2021Direttiva 2022/274
- direttiva · 13 dic 2021Direttiva 2022/275
- direttiva · 13 dic 2021Direttiva 2022/276
- direttiva · 13 dic 2021Direttiva 2022/277
- direttiva · 13 dic 2021Direttiva 2022/278
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →