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direttiva

Direttiva 2021/2261

Direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021L2261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva adegua la disciplina degli OICVM per evitare la sovrapposizione tra il documento KID previsto dal regolamento PRIIP e le informazioni chiave per gli investitori previste dalla direttiva 2009/65/CE. Stabilisce che, quando un KID è redatto per un OICVM secondo il regolamento (UE) n. 1286/2014, esso è considerato conforme ai requisiti del KIID e le autorità competenti non possono imporre un ulteriore KIID. La disciplina si applica dal 1o gennaio 2023, in coerenza con la proroga del regime transitorio del regolamento PRIIP.

Modifica della direttiva 2009/65/CE per coordinare, per gli OICVM, l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) del regolamento (UE) n. 1286/2014 con le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Ambito di applicazione

Si applica alle società d’investimento e alle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), nonché alle autorità competenti degli Stati membri, limitatamente alla redazione, consegna, revisione e traduzione del documento contenente le informazioni chiave per gli OICVM. Riguarda anche gli investitori al dettaglio e gli investitori diversi dagli investitori al dettaglio, nella misura in cui questi ultimi ricevono le informazioni documentali relative alle quote di OICVM. La disciplina opera nel contesto del coordinamento tra la direttiva 2009/65/CE e il regolamento (UE) n. 1286/2014, con applicazione delle nuove disposizioni dal 1o gennaio 2023.

Direttiva (UE) 2021/2261: uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di OICVM

La direttiva interviene sulla direttiva 2009/65/CE per risolvere il coordinamento tra il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori degli OICVM (KIID) e il documento contenente le informazioni chiave previsto dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per i PRIIP (KID). Il legislatore UE sottolinea che i due documenti perseguono finalità sostanzialmente analoghe di informazione e comparazione per gli investitori al dettaglio, e mira a evitare duplicazioni documentali per gli OICVM dal 1o gennaio 2023.

Contesto e ratio dell’intervento

La direttiva 2009/65/CE impone già la predisposizione di un breve documento con le informazioni chiave sulle caratteristiche essenziali degli OICVM, per consentire agli investitori di comprenderne natura e rischi e assumere decisioni informate. Parallelamente, il regolamento (UE) n. 1286/2014 richiede per i PRIIP la redazione del KID prima della messa a disposizione ai clienti al dettaglio. Poiché gli OICVM rientrano anche nella categoria dei PRIIP, il legislatore interviene per evitare che, alla scadenza del regime transitorio, gli investitori al dettaglio ricevano entrambi i documenti per lo stesso prodotto.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le società d’investimento e le società di gestione degli OICVM, nonché le autorità competenti incaricate dell’applicazione della direttiva 2009/65/CE. Il meccanismo opera quando tali soggetti redigono, consegnano, rivedono e traducono un documento contenente le informazioni chiave conforme al regolamento (UE) n. 1286/2014. In tale ipotesi, il KID sostituisce, ai fini regolamentari, il KIID previsto dalla direttiva 2009/65/CE.

Regola sostanziale introdotta dall’articolo 82 bis

Il nuovo articolo 82 bis stabilisce due principi chiave:

  • il KID redatto per un OICVM è considerato conforme ai requisiti del KIID previsti dagli articoli da 78 a 82 e dall’articolo 94 della direttiva 2009/65/CE;
  • le autorità competenti non possono imporre, in aggiunta, la redazione del KIID quando il soggetto interessato ha predisposto un KID conforme al regolamento PRIIP.

La disposizione realizza quindi un effetto di equivalenza funzionale tra i due documenti, limitatamente agli OICVM, lasciando agli operatori la possibilità di utilizzare il quadro documentale del regolamento PRIIP in luogo del documento informativo settoriale della direttiva OICVM.

Effetti per operatori e investitori

Per gli investitori al dettaglio, la soluzione legislativa elimina la duplicazione informativa e riduce il rischio di ricevere documenti sovrapposti per il medesimo prodotto finanziario. Per gli investitori diversi dagli investitori al dettaglio, le società di investimento e le società di gestione continuano in linea di principio a redigere il KIID ai sensi della direttiva 2009/65/CE, salvo che decidano di predisporre un KID ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014; in tale caso, il solo KID deve essere fornito.

Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 30 giugno 2022 e applicarle a decorrere dal 1o gennaio 2023. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare il risultato armonizzato attraverso il recepimento nazionale entro il termine fissato.

Disposizioni principali

Equiparazione del KID al KIID per gli OICVM

Il nuovo articolo 82 bis, paragrafo 1, dispone che, quando una società d’investimento o una società di gestione redige, consegna, rivede e traduce un documento contenente le informazioni chiave conforme al regolamento (UE) n. 1286/2014, le autorità competenti devono considerarlo conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori di cui agli articoli da 78 a 82 e all’articolo 94 della direttiva 2009/65/CE.

Divieto di imporre un doppio documento informativo

Il nuovo articolo 82 bis, paragrafo 2, impone agli Stati membri di garantire che le autorità competenti non richiedano alle società d’investimento o, per i fondi comuni da esse gestiti, alle società di gestione, la redazione del KIID ai sensi degli articoli da 78 a 82 e dell’articolo 94 della direttiva 2009/65/CE, se tali soggetti redigono un KID conforme al regolamento (UE) n. 1286/2014.

Termine di recepimento e decorrenza di applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2022 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 1o gennaio 2023. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle principali disposizioni nazionali adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiefiscalità del mercato dei capitaliservizi finanziaritutela degli investitoriorganismi di investimento collettivoregolamentazione dei prodotti finanziari

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