Cassazione Penale, Sentenza n. 1355/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: il ricorrente era stato ritenuto responsabile di plurime condotte distrattive in qualità di amministratore di societa' fallite e di aver rilasciato fideiussioni a favore di terzi (capo F). L'appello in Cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dei cosiddetti vantaggi compensativi infragruppo rispetto alla condotta di rilascio di fideiussioni (sostenendo che la garanzia era finalizzata al rilancio della controllata e procurava benefici al gruppo); 2) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante prevista dall'art. 219 legge fallimentare; 3) eccessivita' della pena determinata, anche in ragione degli scopi aziendali perseguiti e dell'entita' effettiva delle somme detrattive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito principale (primo motivo) ha ritenuto manifestamente infondata la censura circa i vantaggi compensativi: il ricorrente non ha fornito la prova concreta e specifica necessaria a dimostrare che le operazioni infragruppo avessero un saldo positivo o benefici prevedibili ex ante idonei a compensare il danno alla societa' fallita. I motivi rimanenti sono stati giudicati generici e non idonei a investire il vizio di legge o di motivazione. Conseguentemente e' stata confermata, per quanto riguarda gli effetti dell'impugnazione in Cassazione, l'inammissibilita' del ricorso; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. In sede di appello era stato pero' riconosciuto l'estinzione per prescrizione rispetto ad alcuni capi (C, D, E) e la pena era stata rideterminata in 2 anni e 2 mesi con concessione delle attenuanti generiche in equivalenza all'aggravante ex art. 219 l.fall.
Norme richiamate
art. 2634 cod. civ.
La norma (infedelta' patrimoniale dell'amministratore) e la giurisprudenza collegata sono state richiamate per stabilire che l'atto depauperatorio infragruppo puo' non integrare reato solo se sussistono vantaggi compensativi concreti e prevedibili per la societa' apparentemente danneggiata; l'onere di prova circa tali vantaggi grava sull'amministratore.
artt. 2497 e 2497-bis cod. civ.
Richiamati per definire il concetto di gruppo di imprese: rileva il rapporto funzionale di direzione, coordinamento e controllo e la pubblicita' rilevante ai fini della (eventuale) qualificazione infragruppo.
art. 219 legge fallimentare
Articolo richiamato come aggravante contestata; la Corte territoriale non ha ritenuto prevalenti le attenuanti generiche rispetto a tale aggravante in assenza di elementi specifici che giustificassero la prevalenza.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla formulazione dei motivi di cassazione: il ricorso deve rispettare i vincoli procedurali e di specificita' previsti dalla norma; i motivi generici possono essere dichiarati inammissibili o infondati.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere di versamento in favore della Cassa delle Ammende, determinando la misura di euro 3.000 in ragione dell'inammissibilita' del ricorso.
Massime di principio
- In operazioni infragruppo che sembrano depauperare la societa' fallita, il semplice legame societario non e' sufficiente: chi invoca benefici compensativi deve dimostrare in modo specifico e concreto che i vantaggi ex ante erano prevedibili e idonei a riequilibrare il danno patrimoniale.
- La valutazione dei vantaggi compensativi si effettua ex ante e richiede prova del saldo complessivo positivo delle operazioni nel contesto dell'interesse del gruppo; non basta l'allegazione astratta di un intento di rilancio.
- Le eccezioni generiche circa la prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti o l'eccessivita' della pena devono motivare elementi precisi e confrontabili; rimandi vaghi allo scopo aziendale o a precedenti penali minimali non sono sufficienti.
- In Cassazione e' essenziale rispettare i limiti di specificita' dei motivi stabiliti dalla normativa processuale; motivi indeterminati o meramente critici possono determinare l'inammissibilita' o il rigetto.
- Se alcuni capi di imputazione sono estinti per prescrizione, il processo puo' proseguire per le altre fattispecie: la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione non preclude il mantenimento delle altre condanne.
- Nel valutare il rilascio di garanzie (es. fideiussioni) tra societa' correlate, la condizione finanziaria di entrambe le entita' e la concreta capacita' della controllata di trarre beneficio sono fattori decisivi per escludere la natura distrattiva.
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