Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20704/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una committente aveva convenuto in giudizio l'appaltatrice e il direttore dei lavori chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per il consolidamento di un immobile di sua proprietà, la restituzione degli importi versati e il risarcimento dei danni, oltre alla risoluzione del contratto d'opera professionale con il direttore dei lavori per inadempimento all'incarico. Il tribunale aveva accolto in parte le domande, dichiarando la risoluzione di entrambe le pattuizioni per colpa dei convenuti e condannandoli in solido al risarcimento dei danni, con ulteriori statuizioni a carico della società appaltatrice. In appello, il direttore dei lavori otteneva la riforma parziale della decisione: la corte territoriale escludeva la risoluzione del contratto d'opera professionale perché il rapporto era già esaurito al momento della denuncia, ma confermava la sua responsabilità risarcitoria, ritenendo che la prestazione fosse stata comunque segnata da plurimi inadempimenti; inoltre, nei rapporti interni con l'appaltatrice, attribuiva al professionista un concorso di responsabilità limitato a un terzo, escludendolo dalla responsabilità per i vizi relativi all'impermeabilizzazione del tetto, eseguiti dopo la cessazione del suo incarico. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la violazione degli artt. 1218 e 1667 c.c., sostenendo che, una volta esclusa la risoluzione del contratto d'opera per intervenuto completamento dell'opera, non potesse residuare la responsabilità risarcitoria; 2) la violazione dell'art. 1292 c.c., contestando la conferma della responsabilità solidale esterna verso la committente e la ripartizione interna in misura diversa, ritenuta priva di adeguata spiegazione e in contrasto con la disciplina della solidarietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato, quanto al primo, che la corte d'appello aveva effettivamente considerato il punto: la mancata risoluzione del contratto d'opera derivava dal fatto che la prestazione era già stata completata alla data della denuncia, ma ciò non escludeva la presenza di plurimi inadempimenti del professionista, idonei a fondare il risarcimento del danno, mentre la domanda di restituzione era cosa diversa e già era stata respinta. Ha inoltre rilevato che la doglianza mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e della consulenza tecnica, inammissibile in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, nell'appalto, se il danno al committente deriva dal concorso efficiente degli inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori/progettista, opera la responsabilità solidale verso il terzo danneggiato, fondata sull'art. 2055 c.c. anche quando uno dei responsabili risponda a titolo contrattuale; la diversità dei titoli non esclude la solidarietà esterna, e la ripartizione interna può essere diversa in base all'incidenza causale delle condotte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore della resistente costituita e con declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale di deduzione delle violazioni di legge prospettate nei motivi di ricorso.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'assenza di responsabilità risarcitoria del professionista; la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei vizi dell'opera; la Corte osserva che la domanda risarcitoria può residuare anche se non è pronunciata la risoluzione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è ritenuta sufficiente e conforme ai requisiti legali di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama il canone motivazionale per escludere il vizio dedotto.

  • art. 1292 c.c.

    Invocato per contestare la solidarietà; la Corte chiarisce che la questione va letta in combinazione con la disciplina della responsabilità solidale per concorso di cause di danno.

  • art. 1299 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di regresso/riparto interno; la Corte ammette una ripartizione interna diversa dalla solidarietà esterna.

  • art. 2055 c.c.

    Fondamento della responsabilità solidale tra più autori del medesimo danno; opera anche quando i concorrenti responsabili rispondano con titoli diversi, contrattuale ed extracontrattuale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto rigettabile.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato come base per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la mancata pronuncia di risoluzione del contratto d'opera professionale non esclude, di per sé, la responsabilità risarcitoria del professionista, se la prestazione sia comunque risultata affetta da plurimi inadempimenti.
  • La domanda di restituzione delle somme corrisposte e la domanda di risarcimento del danno hanno presupposti distinti: la caducazione del rapporto non è condizione necessaria per la sola tutela risarcitoria.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o delle risultanze tecniche, se la censura si risolve in una diversa lettura delle prove senza indicare specificamente il vizio di legge o motivazionale.
  • Quando il danno al committente derivi dal concorso efficiente degli inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori/progettista, opera la responsabilità solidale verso il danneggiato, anche se i responsabili rispondono sulla base di titoli diversi.
  • La solidarietà esterna tra coautori del danno non esclude una diversa ripartizione interna del peso economico della responsabilità in base al contributo causale di ciascuno.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionale
RamiContrattiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.