Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 690/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 23/2025, pubblicata in data 5/3/2025, emessa dal Tribunale di Vasto inerente Bonus Carta Elettronica del Docente.

Giustizia amministrativa202500540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto n. 23/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per le annualità indicate in ricorso, per complessivi 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 23/2025 del Tribunale di Vasto, resa quale giudice del lavoro e pubblicata il 5 marzo 2025. Tale pronuncia aveva accertato il diritto della docente, in relazione a contratti a tempo determinato, al beneficio annuale di 500 euro previsto per la formazione e l’aggiornamento, condannando l’amministrazione ad attribuire un buono elettronico complessivo di 1.000 euro e a pagare le spese processuali. La ricorrente ha dedotto che la sentenza non era stata impugnata, era passata in giudicato e, notificata per l’esecuzione il 28 aprile 2025, non era stata adempiuta nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha chiesto l’esecuzione dell’obbligo, oltre agli accessori di legge, e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha inoltre accertato il rispetto dei termini processuali applicabili e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché la sentenza risultava passata in giudicato e non era stata fornita prova dell’adempimento, ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di eseguirla integralmente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario dovrà svolgere gli atti necessari, compresa l’allocazione delle somme in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento all’esecuzione. L’amministrazione dovrà depositare la prova dell’adempimento con documentazione conforme alle regole del PAT. Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte resistente e liquidate in 800 euro, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;

    L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato contenuto in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Nel caso concreto il TAR ha verificato il rispetto del termine previsto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale applicabile al rito camerale dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    Prima di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine era decorso inutilmente.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015

    La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio annuale di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere che la pubblica amministrazione adempia l’obbligo di conformarsi al giudicato contenuto in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’assenza di prova dell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla decisione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Nell’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento, l’indisponibilità di fondi o di cassa non legittima l’inerzia dell’amministrazione né impedisce l’attività sostitutiva del commissario ad acta, che deve attivare le procedure necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.