Sentenza del 05/10/2018 n. 6942 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Sentenza soggetta ai termini per l'appello - Revocazione - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Roma n. 22080/10/2015, che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revocazione contro la precedente sentenza n. 7005/10/2015. La revocazione era stata proposta quando la sentenza originaria, depositata il 30 marzo 2015, era ancora soggetta al termine per l'appello, essendo trascorsi soltanto 28 giorni dalla pubblicazione. Il contribuente sosteneva l'erronea interpretazione degli articoli 51 e 64 del d.lgs. 546/1992 e affermava di avere comunque interesse alla revocazione, nonostante l'esito parzialmente favorevole dell'appello ordinario.
La decisione
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l'appello, confermando l'inammissibilità della revocazione. Secondo il regime applicabile ratione temporis, l'art. 64, comma 1, del d.lgs. 546/1992 consentiva la revocazione soltanto per sentenze concernenti accertamenti di fatto non ulteriormente impugnabili sul punto controverso oppure non impugnate nei termini. Poiché la sentenza era ancora appellabile al momento della proposizione della revocazione, quest'ultima era inammissibile. Il contribuente è stato inoltre condannato a rifondere ad AMA S.p.A. le spese del giudizio, liquidate in 800 euro.
Norme richiamate
Art. 64, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
Nel testo applicabile alla controversia, la revocazione tributaria aveva natura residuale: poteva essere proposta solo quando la sentenza non fosse più impugnabile con i mezzi ordinari sul punto controverso oppure non fosse stata impugnata nei termini. Era quindi inammissibile se il termine per l'appello era ancora pendente o se la sentenza era già stata impugnata ordinariamente.
Art. 395 c.p.c.
La norma individua i presupposti generali della revocazione, richiamati dall'art. 64 del d.lgs. 546/1992 nell'ambito del processo tributario.
Art. 51, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è stata richiamata dal contribuente in relazione ai termini per l'appello, ma la CTR ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, poiché al momento della revocazione la sentenza era ancora ordinariamente appellabile.
Art. 9, comma 1, lettera cc), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La norma ha modificato l'art. 64 del d.lgs. 546/1992, ma la modifica non è stata applicata al caso concreto, poiché la sentenza oggetto di revocazione era stata depositata il 30 marzo 2015 e la decisione sull'inammissibilità era anteriore all'efficacia della modifica.
Art. 12, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La disposizione stabiliva la decorrenza dell'applicabilità della modifica dell'art. 64 dal 1° gennaio 2016; tale decorrenza ha escluso l'applicazione della disciplina modificata alla fattispecie.
Cassazione civile, Sezione V, ordinanza n. 12784/2018
A norma dell'art. 64, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini.
La revocazione non può essere utilizzata in alternativa o in parallelo all'appello ordinario quando la sentenza è ancora impugnabile o è stata già impugnata con i mezzi ordinari.
Massime di principio
- Nel regime applicabile al caso, la revocazione tributaria era un rimedio eccezionale e residuale, utilizzabile solo dopo la scadenza o l'esaurimento dei mezzi ordinari di impugnazione.
- Se la sentenza è ancora appellabile, la parte deve utilizzare l'appello ordinario e non può proporre validamente la revocazione; l'istanza sarà dichiarata inammissibile.
- La proposizione di un appello ordinario contro la stessa sentenza impedisce, in linea generale, di utilizzare contemporaneamente la revocazione per gli stessi accertamenti di fatto.
- Per valutare l'ammissibilità di un rimedio impugnatorio occorre verificare la disciplina vigente alla data rilevante, la data di deposito della sentenza e la decorrenza delle eventuali modifiche normative.
- Un eventuale interesse residuo della parte, dovuto a un accoglimento solo parziale dell'appello, non supera il difetto originario di ammissibilità della revocazione.
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