Sentenza del 05/10/2018 n. 6935 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Soggetto contribuente - Questione sottoposta - Veicolo speciale - Tassa automobilistica - Oggettiva esenzione - Ricorso introduttivo - Avvenuto accoglimento - Spese processuali - Giudice tributario - Compensazione integrale - Questione esaminata - Minima particolarità - Gravi eccezionali ragioni - Esclusione - Condanna ente impositore - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso introduttivo è stato accolto e la tassa automobilistica è stata annullata. Il giudice tributario ha escluso la compensazione integrale delle spese, ritenendo che la questione presentasse una complessità minima e che non ricorressero gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza. L'ente impositore è stato quindi condannato alla rifusione delle spese di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la tassa automobilistica chiedendone l'annullamento, sostenendo che il veicolo speciale fosse oggettivamente esente dal pagamento del tributo.
Norme richiamate
Art. 63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è richiamata in relazione al processo tributario e alla regolazione delle spese di giudizio. In caso di accoglimento del ricorso, l'ente impositore soccombente deve rifondere le spese al contribuente, salvo la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, adeguatamente giustificate, che consentano la compensazione.
Massime di principio
- Quando un contribuente impugna una tassa automobilistica relativa a un veicolo oggettivamente esente e il ricorso viene accolto, l'ente impositore può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
- La compensazione integrale delle spese non può essere disposta automaticamente: deve essere fondata su gravi ed eccezionali ragioni, specificamente motivate dal giudice.
- La scarsa complessità della questione e la chiara fondatezza della pretesa del contribuente tendono a escludere la compensazione delle spese.
- In una situazione analoga, il contribuente vittorioso dovrebbe chiedere espressamente la condanna dell'ente impositore alla rifusione delle spese, evidenziando l'assenza di elementi giustificativi per la compensazione.
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