Sentenza del 05/10/2018 n. 6949 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Credito - Omessa dichiarazione - Compete ove risulti provato dalla contabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, contestando il mancato riconoscimento di un credito IVA di 56.629 euro maturato nel 2008 e riportato nella dichiarazione relativa al 2009, nonostante l'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale per il 2008. La ricorrente ha sostenuto che il credito fosse comunque provato dalla contabilità, dai registri IVA e dalle liquidazioni periodiche, nonché dal fatto che non era stato successivamente utilizzato in compensazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha riconosciuto il credito IVA di 56.629 euro perché documentato dagli estratti del libro giornale e dai registri IVA degli anni 2008 e 2009, dai quali risultavano le liquidazioni periodiche e il riporto del credito, rimasto inutilizzato in compensazione. È stata invece confermata l'iscrizione a ruolo per gli altri importi della cartella, non contestati dalla società. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e i conseguenti recuperi, ma non impedisce il riconoscimento di un credito tributario effettivo quando il contribuente ne dimostri documentalmente i presupposti.
Art. 54-bis del DPR n. 633/1972
Prevede il controllo automatizzato della dichiarazione IVA. In tale sede il credito può essere disconosciuto in assenza di dichiarazione, ma il contribuente può farlo valere in giudizio dimostrandone l'esistenza sostanziale e la corretta contabilizzazione.
Principio di neutralità dell'IVA
La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto implica che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
L'omessa dichiarazione annuale costituisce una violazione formale e non comporta automaticamente la perdita del credito IVA, purché il contribuente dimostri l'effettiva esistenza del credito, il rispetto dei requisiti sostanziali della detrazione, la corretta registrazione delle operazioni e il mancato utilizzo indebito del credito.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 17757 del 2016
Il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto, ovvero non controverso, che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo di imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Il giudice tributario può riconoscere il credito IVA anche in assenza della dichiarazione annuale quando la documentazione contabile dimostri che gli acquisti erano reali, soggetti a IVA, effettuati da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale non determina automaticamente la decadenza dal credito, se il contribuente riesce a provarne l'esistenza sostanziale e la corretta contabilizzazione.
- Per ottenere il riconoscimento del credito è essenziale produrre registri IVA, libro giornale, liquidazioni periodiche, fatture e ogni documento idoneo a dimostrare la formazione e il riporto dell'eccedenza.
- Il credito deve risultare effettivamente maturato da operazioni imponibili e non deve essere stato già utilizzato in compensazione o altrimenti fruito dal contribuente.
- In caso di cartella derivante da controllo automatizzato, il contribuente può contestare il disconoscimento del credito anche in giudizio, purché fornisca una prova documentale concreta e coerente.
- Il riconoscimento del credito non incide sugli altri importi iscritti a ruolo se questi non sono stati specificamente contestati o provati come indebiti.
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