Sentenza del 05/10/2018 n. 6949 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, relativa al periodo d'imposta 2009, contestando l'omesso riconoscimento di un credito IVA di 56.629,00 euro derivante dall'eccedenza maturata nel 2008, anno in cui non era stata presentata la dichiarazione annuale. La contribuente ha sostenuto che il credito fosse comunque dimostrabile attraverso i registri IVA, il libro giornale e le liquidazioni periodiche, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 17757/2016. Ha inoltre contestato gli importi iscritti a ruolo, precisando che il credito IVA non era stato utilizzato in compensazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto parzialmente l'appello. Ha riconosciuto il credito IVA di 56.629,00 euro, ritenendolo adeguatamente documentato dagli estratti del libro giornale e dai registri IVA degli anni 2008 e 2009, dai quali risultavano le liquidazioni periodiche e il riporto dell'eccedenza, rimasta inutilizzata. È stata invece confermata la validità dell'iscrizione a ruolo e della riscossione per gli altri importi della cartella, non contestati dalla società. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme risultanti dai controlli.
Art. 54-bis del DPR n. 633/1972
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e consente il recupero delle imposte risultanti non versate o non spettanti secondo i dati dichiarati.
Sentenza Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 17757 dell'8 settembre 2016
La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto implica che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
La mancata presentazione della dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del credito IVA. Il contribuente può dimostrare in giudizio l'esistenza del credito e il rispetto dei requisiti sostanziali e formali mediante la documentazione contabile, purché il credito sia stato utilizzato nei termini previsti e non siano contestati gli acquisti, l'assoggettamento a IVA e la destinazione a operazioni imponibili.
Massime di principio
- La mancata presentazione della dichiarazione IVA annuale non determina automaticamente la perdita del credito, se il contribuente riesce a dimostrarne l'effettiva esistenza con registri IVA, liquidazioni periodiche, fatture e altra documentazione contabile attendibile.
- In caso di controllo automatizzato e mancato riconoscimento del credito, il contribuente deve fornire tempestivamente la prova sia dei requisiti sostanziali della detrazione sia della corretta contabilizzazione e del riporto dell'eccedenza.
- Il credito IVA può essere riconosciuto anche se non è stato indicato nella dichiarazione annuale, purché derivi da operazioni reali, documentate, soggette a IVA e inerenti a operazioni imponibili.
- Il riconoscimento del credito IVA non comporta necessariamente l'annullamento integrale della cartella: gli importi distinti e non contestati restano dovuti.
- La prova documentale deve consentire di ricostruire con continuità l'origine, il riporto e l'eventuale mancato utilizzo del credito nelle annualità interessate.
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