Sentenza del 05/10/2018 n. 1597 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Canone Televisivo - Mero possesso di Televisore - Debenza del tributo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa al canone di abbonamento speciale alla televisione per l'anno 2015, emessa a seguito di un accertamento della Guardia di Finanza presso il suo negozio. Sosteneva che l'apparecchio presente nei locali fosse un semplice monitor utilizzato esclusivamente per la videosorveglianza e non fosse idoneo a ricevere trasmissioni televisive. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ma l'Ufficio ha contestato tale valutazione, sostenendo che il verbale della Guardia di Finanza attestava la presenza di un televisore e che il tributo è dovuto per la mera detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione televisiva, indipendentemente dall'uso concreto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto prevalente il contenuto del verbale della Guardia di Finanza rispetto alla fotografia prodotta dal contribuente, non idonea a dimostrare che l'apparecchio fosse un monitor non ricevente. È stato inoltre rilevato che lo stesso contribuente aveva qualificato l'apparecchio come televisore e che non aveva fornito una prova contraria adeguata. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 300 euro per il primo grado e 300 euro per il grado d'appello.
Norme richiamate
Art. 1 del Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246
La detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive costituisce presupposto dell'obbligazione relativa al canone.
Il presupposto del canone televisivo speciale è la mera detenzione di un apparecchio televisivo idoneo o adattabile alla ricezione delle trasmissioni, non l'effettivo utilizzo dell'apparecchio per guardare programmi televisivi. Chi contesta l'idoneità dell'apparecchio deve fornire una prova contraria concreta e documentata.
Massime di principio
- Per il canone televisivo speciale, la detenzione di un televisore in un esercizio commerciale può essere sufficiente a far sorgere l'obbligo tributario, anche se l'apparecchio viene utilizzato per videosorveglianza, informazione interna o altri scopi.
- La contestazione dell'obbligo richiede la prova che il dispositivo non sia idoneo né adattabile alla ricezione dei programmi televisivi; una fotografia generica o una dichiarazione tardiva possono non essere sufficienti.
- Il verbale della Guardia di Finanza può assumere particolare rilevanza probatoria, soprattutto quando descrive l'apparecchio come televisore e tale qualificazione non viene contestata tempestivamente durante la verifica.
- L'uso effettivo dell'apparecchio non è decisivo: ciò che conta è la sua capacità tecnica di ricevere o poter essere adattato alla ricezione delle trasmissioni televisive.
- In caso di apparecchi destinati esclusivamente a monitoraggio o videosorveglianza, è opportuno conservare documentazione tecnica, fatture, schede del dispositivo e altri elementi idonei a dimostrare l'assenza di sintonizzatore o di concreta adattabilità alla ricezione televisiva.
Testo integrale
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