Sentenza del 05/10/2018 n. 1591 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Inammissibilità del ricorso introduttivo - Termini di impugnativa dell'atto di diniego - Potestà del Collegio giudicante l'appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di crediti IRPEG relativi agli anni d’imposta 1992-1996, sostenendo che la regolare presentazione delle dichiarazioni e il decorso dei termini per l’accertamento avessero consolidato il credito, rendendolo certo ed esigibile. L’Agenzia contestava invece che la contribuente avesse dimostrato l’effettiva esistenza e spettanza del credito. In appello, l’Ufficio eccepiva anche la genericità dei motivi, ma tale eccezione è stata respinta perché l’atto individuava sufficientemente l’oggetto della domanda e le ragioni dell’impugnazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda di rimborso. Il Collegio ha ritenuto che il decorso dei termini per l’accertamento non cristallizzi automaticamente il credito fiscale e non esoneri chi chiede il rimborso dall’onere di provarne l’esistenza, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La società avrebbe dovuto conservare e produrre la documentazione necessaria anche se erano decorsi i termini entro i quali l’Amministrazione poteva effettuare l’accertamento. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione del contrasto giurisprudenziale e della complessità della questione.
Norme richiamate
Art. 53 D.Lgs. 546/1992
l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione
L’atto di appello non deve rispettare una formula sacramentale, ma deve indicare in modo sufficientemente comprensibile l’oggetto della domanda e i motivi specifici di contestazione della sentenza.
Art. 2697 c.c.
chi vuole esercitare un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
Chi richiede il rimborso di un credito fiscale deve dimostrarne l’esistenza e la spettanza. Il decorso dei termini per l’accertamento non trasferisce automaticamente tale onere sull’Amministrazione.
Art. 1442 c.c.
quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum
Il Collegio richiama il principio secondo cui la scadenza del termine per agire non impedisce necessariamente di opporre l’inesistenza o l’infondatezza di una pretesa quando tale contestazione sia diretta a evitare un esborso, applicandolo come principio generale anche al rapporto tributario.
Art. 10, comma 1, Legge 212/2000
Il richiamo ai principi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente non elimina l’onere del contribuente di provare il credito per il quale chiede il rimborso.
Art. 6, comma 4, Legge 212/2000
La disposizione non è stata ritenuta idonea a esonerare la società dalla produzione della documentazione necessaria a dimostrare il proprio diritto al rimborso.
Art. 21 D.Lgs. 546/1992
L’atto espresso di diniego del rimborso, distinto dal silenzio-rifiuto, deve essere impugnato entro i termini previsti dalla norma. La tardività rende il ricorso introduttivo inammissibile e tale inammissibilità può essere rilevata anche dal giudice d’appello se non è stata dichiarata in primo grado.
Massime di principio
- Il decorso del termine entro cui l’Amministrazione può effettuare l’accertamento non consolida automaticamente l’esistenza di un credito risultante dalla dichiarazione: chi chiede il rimborso deve comunque provarne fondamento, ammontare e spettanza.
- La documentazione probatoria deve essere conservata dal contribuente fino a quando intende far valere il proprio diritto, anche oltre il termine ordinario di conservazione collegato ai poteri di accertamento dell’Amministrazione.
- Un diniego espresso non deve essere confuso con il silenzio-rifiuto: il diniego deve essere impugnato entro il termine previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- L’inammissibilità per tardività può essere rilevata dal giudice d’appello anche se il giudice di primo grado non l’ha dichiarata.
- La cessione del credito fiscale non elimina gli oneri probatori del cessionario, che deve dimostrare sia la titolarità del credito sia la sua effettiva esistenza.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può confermare la decisione sfavorevole nel merito ma compensare le spese di lite.
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