Cassazione Penale, Ordinanza n. 26831/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano aspecifiche perché costituivano una mera reiterazione dei motivi di appello già disattesi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto nell’interesse di un imputato condannato in appello per truffa ai danni del venditore di un veicolo. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge sulla legittimazione della persona offesa a proporre querela, sostenendo che il querelante non fosse legittimato; 2) violazione di legge sulla sussistenza del reato di truffa, contestando la ricostruzione fattuale e probatoria; 3) vizio di motivazione sulla recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, c.p.; 4) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 5) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi sostanzialmente riproduttivi delle censure già formulate in appello, privi di specificità e non correlati alla motivazione della sentenza impugnata, dunque inammissibili in sede di legittimità. Nel merito ha comunque osservato che la Corte territoriale aveva correttamente riconosciuto la legittimazione alla querela del proprietario del veicolo e soggetto danneggiato, aveva congruamente motivato sulla truffa, sulla recidiva, sul diniego delle attenuanti e sulla pena, valorizzando il profitto economico rilevante e i precedenti penali dell’imputato.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La condotta dell’imputato è stata ritenuta idonea a integrare la truffa perché aveva ingenerato nel venditore l’erroneo convincimento di contrarre con soggetto solvibile e affidabile.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva qualificata può essere motivata in concreto valutando il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, verificando se questi esprimano una perdurante inclinazione al delitto e abbiano avuto efficacia criminogena.
art. 133 c.p.
È il parametro per la valutazione in concreto della gravità del fatto, della personalità dell’imputato e della misura della pena, anche ai fini di recidiva, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La riproposizione dei motivi di appello senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata determina aspecificità e quindi inammissibilità dell’impugnazione.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.
art. 125 c.p.p.
La motivazione sulla pena è sufficiente se dà conto dei criteri seguiti in modo sintetico ma coerente, specie quando la pena non sia di gran lunga superiore al medio edittale.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
- La persona offesa è legittimata a proporre querela quando coincide con il proprietario del bene oggetto della frode e con il soggetto che ha subito direttamente il danno derivante dal reato.
- La truffa è integrata quando la condotta complessiva dell’agente induce il contraente a ritenere, per effetto di artifici o raggiri, di avere a che fare con un soggetto solvibile e affidabile.
- La recidiva qualificata richiede una valutazione in concreto della relazione tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, non potendo fondarsi solo sulla gravità astratta dei fatti o sulla loro collocazione temporale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo sufficiente se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario discutere singolarmente tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.
- La motivazione sulla dosimetria della pena può essere sintetica quando la sanzione è contenuta entro limiti ragionevoli rispetto al dato edittale e il giudice richiama la gravità del fatto e la personalità dell’imputato.
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