Cassazione Penale, Ordinanza n. 05478/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'operato del tribunale di sorveglianza, che aveva esaminato solo la questione preliminare di propria competenza, in una prospettiva funzionale alla possibile liberazione condizionale. La Corte ha altresì disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, nell'ambito di un procedimento orientato alla eventuale concessione della liberazione condizionale, aveva affrontato come questione pregiudiziale lo scioglimento virtuale del cumulo esecutivo comprendente pene pre-imputate per titoli ostativi ex art. 4-bis, comma 1, ord. pen. Dalla motivazione emerge che il giudice di sorveglianza si è limitato a valutare la sola pre-imputazione che rientrava nella sua competenza, senza poter decidere sulla eventuale caducazione della pena perpetua inserita nel cumulo e sulla sua sostituzione con pena detentiva temporanea, questione riservata al giudice dell'esecuzione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la censura investiva un ambito non scrutinabile dal giudice adito o comunque già correttamente delimitato dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1, ord. pen.
viene richiamato come disposizione che individua titoli ostativi rilevanti ai fini del trattamento penitenziario e della verifica preliminare sulla posizione esecutiva del condannato.
Massime di principio
- Il tribunale di sorveglianza, nel valutare una richiesta collegata alla liberazione condizionale, può pronunciarsi solo sulle questioni pregiudiziali che rientrano nella propria competenza, come lo scioglimento virtuale del cumulo limitatamente alle pene pre-imputate per titoli ostativi.
- La eventuale caducazione della pena perpetua inserita nel cumulo e la sua sostituzione con pena detentiva temporanea appartengono alla cognizione del giudice dell'esecuzione, non del tribunale di sorveglianza.
- Quando il giudice di sorveglianza delimita correttamente il proprio sindacato alla sola pre-imputazione rilevante per il beneficio richiesto, il ricorso che pretenda un diverso scrutinio è inammissibile.
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