Cassazione Penale, Sentenza n. 7637/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza penale irrevocabile del 2 aprile 1997 per costruzione senza concessione edilizia. Ha dedotto: (i) preteso ne bis in idem rispetto a un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva individuato il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la demolizione e l'asserita illegittimità dell'affidamento poi richiesto al Comune; (ii) violazione delle norme sugli appalti (affidamento con trattativa privata senza gara) e conseguente illegittimità della procedura di demolizione; (iii) mancata nomina del RUP e inosservanza delle norme sulla trasparenza amministrativa; (iv) violazione del principio di proporzionalità ex CEDU (art. 6 e 8), tenuto conto dell'età, dello stato di salute e delle risorse economiche della ricorrente; (v) violazione dell'art. 6 CEDU per l'inerzia della Procura nella esecuzione che sarebbe durata circa 25 anni, producendo affidamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e/o manifestamente infondati i motivi sollevati: (i) nessuna preclusione processuale impediva alla Procura di adottare modalità di esecuzione diverse da quelle inizialmente indicate dal giudice dell'esecuzione e il ne bis in idem non si applica alle diverse modalità esecutive; (ii) le doglianze sul codice appalti e sull'affidamento diretto sono prive di interesse dell'imputata, poiché l'annullamento della procedura di affidamento non inciderebbe sull'ordine di demolizione né sulla sua obbligatorietà; (iii) la mancata nomina formale del RUP non ha prodotto interesse concreto della ricorrente nell'ambito dell'esecuzione, e la giurisprudenza individua comunque un RUP per relazione funzionale; (iv) il giudice dell'esecuzione ha valutato la proporzionalità e ha ritenuto non sussistenti elementi idonei a revocare l'ordine demolitorio, valorizzando il lungo tempo trascorso, la persistenza dell'illiceità e i precedenti di violazione dei sigilli; (v) il richiamo alla Corte EDU e alla durata dell'esecuzione non è convincente essendo i casi citati fattispecie diverse (risarcitorie), mentre la condannata avrebbe potuto ottemperare spontaneamente. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 349 cod. pen.
Norma relativa al reato contestato (edilizia abusiva/violazione dei sigilli): motivo della condanna che ha determinato l'ordine di demolizione.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla presunta illegittimità del mutamento delle modalità esecutive: la Corte ha ritenuto che l'inerzia del soggetto chiamato all'esecuzione legittima la Procura a procedere nelle forme di legge e che non esiste preclusione per modificare le modalità di esecuzione.
artt. 665 e ss. cod. proc. pen.
Norme sull'esecuzione penale e sulle modalità della demolizione; utilizzate per inquadrare il procedimento esecutivo come giudizio allo stato degli atti.
art. 125 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale utilizzato nei motivi di ricorso; la Corte ha richiamato limiti di sindacato su questioni di diritto e motivazione.
d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 31, 32, 61 e ss.)
Norme citate in relazione agli obblighi amministrativi e alla figura del RUP; la Corte ha ritenuto che la mancata nomina formale del RUP non configuri automaticamente interesse della ricorrente nell'esecuzione.
Costituzione (art. 97, art. 117, art. 111)
Richiami costituzionali sono stati valutati ma la Corte ha ritenuto non fondate le doglianze o richiamato limiti di sindacato conformemente a giurisprudenza di legittimità.
Direttive comunitarie 2004/18/CE e 2004/17/CE
Richiamate a supporto delle doglianze sul codice degli appalti; la Corte ha ritenuto la questione di interesse non attuale per il destinatario dell'ordine di demolizione.
d.lgs. 50/2016 (artt. 1-5, art. 31)
Norme sul codice degli appalti: la Corte ha affermato che eventuali vizi della procedura di affidamento non incidono sull'ordine di demolizione e che la ricorrente non ha interesse concreto a impugnare tali aspetti nell'esecuzione.
d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 41)
Richiamo alle norme urbanistiche e sulle possibilità di sanatoria; la Corte rileva che le ipotesi di sanatoria sono tassative e non risultano applicate nel caso.
Legge n. 241/1990 (artt. 5, 6, 6-bis)
Richiamata in relazione ai principi di trasparenza e partecipazione; la Corte ha ritenuto insussistente l'interesse della ricorrente a far valere tali profili nel giudizio esecutivo.
Cedu (art. 6 par. 1 e art. 8)
Il giudice ha valutato le pretese di violazione di accesso a un giusto processo e di rispetto della vita privata e familiare; ha applicato il principio di proporzionalità alla luce della giurisprudenza (Ivanova, Cherkezov, Kaminskas) ma ha ritenuto che, nel caso concreto, non emergano elementi tali da vietare o sospendere l'esecuzione.
Giurisprudenza della Corte EDU (Ivanova e Cherkezov; Kaminskas)
Richiamata per il principio di proporzionalità: la Corte di legittimità ha applicato tali parametri ma ha valutato che, dato il lungo periodo e la condotta della ricorrente, la revoca non era giustificata.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo) e Sez. 3, n.27167 del 25/03/2021 (Rendina)
Precedenti di legittimità citati come orientamento consolidato: confermano che il destinatario dell'ordine di demolizione non ha interesse concreto a discutere la legittimità delle procedure di affidamento e che l'annullamento di tali procedure non impedirebbe l'esecuzione.
Massime di principio
- Il ne bis in idem non opera per contestare solo le modalità esecutive di un provvedimento giudiziario: modificare l'esecuzione non equivale a ripetere il procedimento sostanziale già deciso.
- Il destinatario di un ordine di demolizione ha scarso o nessun interesse a impugnare l'affidamento dei lavori (procedura di gara o trattativa privata): l'eventuale annullamento dell'affidamento non elimina l'obbligo di ottemperare all'ordine di demolizione.
- La mancata nomina formale del RUP o vizi formali nella procedura di affidamento, di norma, non conferiscono legittimazione attiva al condannato nell'azione esecutiva; eventuali profili economici possono essere discussi nelle opposizioni al decreto di liquidazione delle spese.
- Ai fini del bilanciamento ex CEDU (proporzionalità), elementi come età, malattia e povertà devono essere concretamente documentati e valutati insieme alla durata dell'abuso e alla possibilità di sanatoria; la sussistenza di un lungo periodo di illiceità e la possibilità di ottemperanza spontanea incidono negativamente sull'istanza di sospensione.
- La dilatazione temporale dell'esecuzione può integrare una violazione dell'art. 6 CEDU in casi di inerzia statale nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie o analoghe, ma non quando il soggetto condannato avrebbe potuto adempiere spontaneamente e non l'ha fatto.
- Chi intenda contestare profili di economicità o correttezza dell'affidamento esecutivo dispone di rimedi specifici (es. opposizione al decreto di liquidazione delle spese) o di azioni rivolte a concorrenti eventualmente pregiudicati, non dell'ordinario ricorso del destinatario dell'ordine di demolizione.
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