Cassazione Penale, Sentenza n. 11671/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per più furti aggravati e aveva ritenuto la recidiva reiterata e specifica. Le censure riguardavano: a) la legittimità e la motivazione della ritenuta recidiva (contestando l'utilizzabilità di precedenti estinti, la corretta qualificazione di sentenze straniere, e la valutazione della continuazione tra provvedimenti); b) il calcolo e la motivazione dell'aumento di pena per la recidiva ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. (si contestava che fosse stato applicato sull'elemento aggravato e non sulla pena del reato non aggravato); c) la mancata riduzione proporzionale degli aumenti disposti in primo grado in relazione alla riduzione della pena per il reato più grave; d) il diniego delle attenuanti generiche per Fossa, ritenuto non adeguatamente motivato; e) eccezione di violazione del diritto di difesa per ricezione tardiva delle conclusioni del Procuratore generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto: - infondate o generiche le censure sulla recidiva, osservando che la Corte d'appello non ha considerato reato estinto e ha correttamente valutato i precedenti (compresa la sentenza tedesca) ritenendoli rilevanti per la pericolosità; - corretta l'applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 63, comma 4, prendendo come base la pena prevista per il furto pluriaggravato (art. 625) nei limiti dell'un terzo; - infondata la lamentela relativa alla mancata riduzione degli aumenti per i residui reati, poiché la Corte d'appello ha motivato la conferma delle pene residue conformemente all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.; - il diniego delle attenuanti generiche per Fossa era fondato sui precedenti penali e adeguatamente motivato; - l'asserita violazione del contraddittorio per ricezione tardiva delle conclusioni del PG non integra nullità automatica nel periodo emergenziale Covid e, nel caso concreto, il difensore ha comunque potuto svolgere repliche. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per manifesta inammissibilità.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Nel periodo emergenziale Covid la tardiva produzione delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente la nullità del procedimento in Cassazione, salvo che sia impedita la possibilità alle parti di concludere
codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att.; art. 445; art. 597, comma 4; art. 616
Art. 173 disp. att.: limiti dei motivi di ricorso. Art. 445: disciplina dell'estinzione di reati e rilevanza dei precedenti. Art. 597, comma 4: se in appello si diminuisce la pena per il reato più grave, le riduzioni devono essere declinate proporzionalmente anche sugli accessori; la Corte d'appello ha applicato correttamente questo principio. Art. 616: prevede condanna alle spese e alla Cassa delle ammende per ricorsi infondati.
codice penale
art. 63 (commi 3 e 4); art. 81, comma 2; art. 625
Art. 63, comma 4: il giudice può aumentare la pena fino a un terzo quando concorrono aggravanti la cui applicazione richiederebbe una pena superiore; la Corte ha applicato l'aumento prendendo come pena base quella prevista per il furto pluriaggravato (art. 625) nei limiti di un terzo. Art. 81, comma 2: conferma degli aumenti già applicati per singoli reati quando le ragioni di appello non comportano modifica in pejus. Art. 625: disciplina specifica per il furto pluriaggravato, con cornice edittale indipendente.
codice di procedura penale (nullità)
art. 178, comma 1, lett. b) e c)
Richiamato per sostenere che la mancata osservanza di termini non integra necessariamente nullità, salvo mancanza di possibilità di concludere
Massime di principio
- La contestazione della recidiva richiede censure specifiche e un confronto puntuale con la motivazione della corte di merito; deduzioni generiche o richieste di diverso apprezzamento dei fatti in fatto sono inammissibili.
- La continuazione fra reati e la recidiva possono coesistere: il riconoscimento della continuazione non impedisce automaticamente l'applicazione della recidiva qualora ricorrano le condizioni legali.
- L'aumento di pena per recidiva ai sensi dell'art. 63 va calcolato avendo riguardo alla circostanza più grave prevista dalla legge; per il furto pluriaggravato l'art. 625 può definire una cornice edittale più elevata che funge da base per l'aumento nei limiti dell'un terzo.
- In appello, se si riduce la pena relativa al reato più grave, è necessario valutare e, se del caso, ridurre proporzionalmente gli aumenti e le sanzioni accessorie ai sensi dell'art. 597, comma 4.
- Nel contesto delle regole emergenziali Covid, la tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale non comporta automaticamente nullità: bisogna dimostrare l'effettiva lesione del diritto di difesa o l'impossibilità di concludere.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in appello o in cassazione è necessario affrontare espressamente e motivatamente i precedenti penali che il giudice ritiene ostativi; semplici affermazioni non sono sufficienti.
- I motivi nuovi in cassazione devono essere formulati con precisione e specificità: censure vague o prive di confronto con la motivazione di merito sono improduttive e comportano il rischio di inammissibilità e condanna per manifesta infondatezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11493/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11494/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11497/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11501/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11502/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11503/2023 del 20/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →