Sentenza del 20/02/2020 n. 4401 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposizione di un avviso di accertamento per acconto TIA 2009 (Euro 9.576,49) relativo al servizio di smaltimento rifiuti urbani: la contribuente censurava l'illegittimità dell'avviso per carenza dei requisiti di legge, l'illegittimità della Delibera comunale 30 maggio 2006, n. 44 che adottava la TIA 1 (adotta dopo la data di abrogazione della normativa di riferimento e quindi illegittima), e l'erronea applicazione della tariffa in relazione alle superfici dichiarate; inoltre deduceva nullità della notifica e vizi nella determinazione delle superfici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione del contribuente, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto che la Delibera comunale del 30 maggio 2006 non potesse legittimamente istituire ex novo la TIA 1 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (29.04.2006) se non rientrante nelle discipline regolamentari "vigenti" previste dall'art. 238 comma 11; pertanto l'atto impositivo è illegittimo. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
disponeva la soppressione della TARSU a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio disciplinato dal regolamento di cui al comma 5
Era la norma originaria che istituiva la TIA 1 e prevedeva un regime transitorio; la Corte ricostruisce che tale disciplina non veniva immediatamente abrogata ma si applicava nel quadro transitorio previsto dal DPR 158/1999.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
prevedeva un regime transitorio per il raggiungimento della piena copertura dei costi tramite la tariffa, con soglie temporali pluriennali
Il DPR aveva fissato la durata minima della fase transitoria (almeno 7 anni per la maggior parte dei comuni), limitando l'immediata efficacia sostitutiva della disciplina TARSU/TIA.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 1
"La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11."
Con l'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente la TIA 1 veniva soppressa; la Corte collega alla data di entrata in vigore la cessazione del regime transitorio correlato alla TIA 1.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 11
"Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"
La norma ha valore di clausola di salvaguardia limitata: i Comuni potevano continuare ad applicare le discipline regolamentari già vigenti, ma non potevano adottare ex novo la TIA 1 dopo l'entrata in vigore del Codice salvo che si trattasse di regolamenti già vigenti.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i
"i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto"
Conferma la continuità dei provvedimenti attuativi già adottati fino all'adozione dei nuovi atti, ma non riconduce ad ultrattività qualsiasi nuova delibera adottata dopo l'entrata in vigore del Codice.
Corte Costituzionale, sentenza n. 238 del 2009
Riconosce la natura tributaria della TIA (ex TARSU), elemento richiamato dalle parti: la Corte nella vicenda non ha ritenuto che ciò consentisse la trasformazione della tariffa in mero corrispettivo per società privata.
Legge n. 13 del 2009, art. 15
Richiamata dalle parti: la normativa ha disciplina sulla possibilità per i Comuni di transitare tra vari schemi tariffari; la Corte ha ritenuto erronea l'argomentazione della contribuente circa la portata della norma rispetto alla TIA 1, pur confermando l'illegittimità della delibera comunale impugnata.
Codice della crisi e delle procedure concorsuali / art. 43 L.Fall. modificato (richiamo a D.Lgs. n.5/2006, art.41)
La Corte specifica che l'apertura del fallimento di una parte non interrompe il processo di legittimità (ricorso per cassazione), per cui il procedimento non si è interrotto a seguito del fallimento di Latina Ambiente.
Massime di principio
- La soppressione normativa di una tassa (TIA 1) con una nuova disciplina opera dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto: i Comuni non possono legittimamente istituire ex novo la tassa dopo tale data, salvo che si tratti di applicazione di disciplinari/regolamenti già vigenti entro i limiti previsti dall'art. 238 comma 11 del D.Lgs. 152/2006.
- Le delibere comunali adottate dopo l'entrata in vigore della norma che sopprimevano la TIA 1 sono illegittime se non rientrano nelle "discipline regolamentari vigenti" preservate dalla clausola di salvaguardia; quindi onere per l'ente impositore di dimostrare che il regolamento era "già vigente" alla data di entrata in vigore.
- La qualificazione della TIA come tributo (Corte Costituzionale 238/2009) impedisce di considerare il relativo versamento come semplice corrispettivo di servizio riconducibile a soggetti privati senza rispetto delle regole tributarie.
- In giudizio di legittimità (Cassazione) l'apertura del fallimento di una parte non interrompe il processo: il procedimento prosegue anche se la controparte è fallita.
- Una procura conferita a margine del ricorso per cassazione, pur se generica, può essere ritenuta idonea se il ricorso stesso indica specificamente la sentenza impugnata, assicurando la specialità del mandato per la fase di legittimità.
- In presenza di obiettive incertezze normative e oscillazioni giurisprudenziali, la compensazione integrale delle spese processuali è possibile e spesso adottata dalla Corte.
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