Sentenza n. 16710/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Prefetto di Roma di diniego della cittadinanza italiana richiesta per matrimonio, motivato dalla presenza di pregiudizi penali ostativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego prefettizio di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, fondato sulla rilevata esistenza di pregiudizi penali indicati dall’art. 6 della legge n. 91/1992. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che la pretesa alla cittadinanza per matrimonio abbia consistenza di diritto soggettivo e appartenga quindi alla giurisdizione ordinaria, salvo il caso in cui il diniego si fondi sui comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ipotesi nella quale la valutazione discrezionale dell’Amministrazione radica la giurisdizione amministrativa. Poiché il diniego era basato su controindicazioni di carattere penale previste dall’art. 6 della legge n. 91/1992, e non su ragioni di sicurezza della Repubblica, la controversia spetta al giudice ordinario. La causa può essere riproposta davanti a quest’ultimo ai sensi e nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi 800 euro, anche perché il provvedimento impugnato indicava chiaramente il giudice ordinario quale autorità giudiziaria davanti alla quale ricorrere.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
la concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario
La pretesa alla cittadinanza per matrimonio è, di regola, un diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto; dunque, relativamente all’acquisto della cittadinanza italiana, l’unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La giurisdizione amministrativa sussiste soltanto quando il diniego per matrimonio dipende dalla valutazione discrezionale di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; gli altri motivi ostativi previsti dall’art. 6 rientrano nella giurisdizione ordinaria.
art. 3, comma 2, d.l. 13/2017, convertito in l. 46/2017
tale disposizione, nell’attribuire alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza in ordine alle controversie sull’accertamento dello stato di cittadinanza italiana, si limita a fissare regole relative alla “competenza per materia”, quindi concerne unicamente il riparto delle competenze all’interno della giurisdizione ordinaria, e non può essere considerata una norma sulla giurisdizione
La norma individua la competenza per materia all’interno della giurisdizione ordinaria e non modifica il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nel rispetto dei termini previsti dalla norma.
Massime di principio
- La controversia sulla concessione della cittadinanza italiana per matrimonio appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo; la giurisdizione amministrativa ricorre soltanto quando il diniego si fonda sull’esercizio del potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
- I motivi ostativi di carattere penale previsti dall’art. 6 della legge n. 91/1992, diversi dai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, non radicano la giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa alla cittadinanza richiesta per matrimonio.
- L’attribuzione alle sezioni specializzate in materia di immigrazione della competenza sulle controversie relative all’accertamento dello stato di cittadinanza regola la competenza per materia nell’ambito della giurisdizione ordinaria e non incide sul riparto di giurisdizione.
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