Regolamento (UE) 2018/1724
Regolamento (UE) 2018/1724del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce uno sportello digitale unico europeo, integrato nel portale "La tua Europa", per offrire a cittadini e imprese accesso centralizzato a informazioni, procedure e servizi di assistenza utili a esercitare diritti e adempimenti nel mercato interno. Introduce requisiti di qualità, obblighi di accessibilità e multilinguismo, nonché la digitalizzazione di specifiche procedure e un sistema tecnico per lo scambio automatizzato di prove tra Stati membri, fondato sul principio "una tantum". Il testo disciplina inoltre governance, promozione, monitoraggio della qualità, raccolta di statistiche e riscontri degli utenti, e modifica il regolamento IMI per consentire la cooperazione amministrativa necessaria.
Istituzione dello sportello digitale unico europeo "Your Europe" per l’accesso online a informazioni, procedure e servizi di assistenza e risoluzione dei problemi nel mercato interno, con digitalizzazione di determinate procedure e applicazione del principio "una tantum".
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione europea e agli Stati membri, nonché alle autorità competenti nazionali, regionali e locali che gestiscono informazioni, procedure e servizi di assistenza/risoluzione dei problemi rilevanti per i cittadini e le imprese che esercitano o intendono esercitare diritti nel mercato interno. Riguarda sia utenti "nazionali" sia utenti transfrontalieri, con particolare attenzione alle situazioni che comportano mobilità, stabilimento, lavoro, studio, acquisto di beni e servizi, appalti, imposte, previdenza e altre attività elencate nell’allegato I. Sono escluse le informazioni relative ai sistemi giudiziari nazionali, già coperte dal portale della giustizia elettronica, e il regolamento non incide sulla sostanza delle procedure nazionali o dell’Unione, né sui diritti sostanziali connessi. Le disposizioni si applicano nel tempo secondo scaglioni: in generale dal 12 dicembre 2020, mentre l’obbligo di procedure completamente online e il sistema tecnico per lo scambio automatizzato di prove si applicano dal 12 dicembre 2023; per le autorità municipali il termine per rendere accessibili talune informazioni è il 12 dicembre 2022.
Istituzione dello sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi
Il regolamento istituisce uno sportello digitale unico europeo, denominato "Your Europe", per rendere più semplice a cittadini e imprese l’accesso alle informazioni, alle procedure amministrative e ai servizi di assistenza necessari per esercitare diritti e adempiere obblighi nel mercato interno. La finalità dichiarata è ridurre gli oneri amministrativi, eliminare discriminazioni nei confronti degli utenti transfrontalieri e migliorare il funzionamento del mercato interno, senza incidere sulla sostanza delle procedure nazionali o unionale già esistenti.
Ambito di applicazione e logica sistematica
Lo sportello copre le situazioni rilevanti per la circolazione di persone, lavoratori, consumatori e imprese nell’Unione, con riferimento ai settori elencati nell’allegato I. Rientrano nel perimetro sia le informazioni di livello nazionale, regionale, locale e unionale, sia le procedure elencate nell’allegato II, sia i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi elencati nell’allegato III o successivamente integrati secondo le condizioni del regolamento. Restano fuori le informazioni sui sistemi giudiziari nazionali, per le quali il regolamento rinvia al portale della giustizia elettronica.
Informazioni da rendere accessibili e requisiti di qualità
Gli Stati membri devono garantire che sui propri siti web siano facilmente reperibili le informazioni nazionali su diritti, obblighi, norme, procedure e servizi di assistenza; parallelamente la Commissione deve garantire analogo accesso per le informazioni di livello unionale tramite il portale "La tua Europa". Le informazioni devono essere accurate, complete, aggiornate, ben strutturate, comprensibili e formulate in linguaggio semplice; devono inoltre indicare l’autorità competente, i contatti dei servizi di assistenza e la data dell’ultimo aggiornamento, ove pertinente.
Procedimenti interamente online e accesso non discriminatorio
Le procedure dell’allegato II, se istituite nello Stato membro interessato, devono poter essere avviate e completate interamente online. Ciò implica che l’utente possa identificarsi, trasmettere prove, firmare, ricevere un avviso di ricevimento e ottenere l’esito della procedura a distanza, per via elettronica, senza obblighi discriminatori rispetto agli utenti non transfrontalieri. Se una procedura online è disponibile ai residenti o stabiliti nello Stato membro, lo stesso livello di accessibilità deve essere garantito agli utenti transfrontalieri, tramite la medesima soluzione tecnica o una soluzione equivalente.
Eccezioni alla digitalizzazione integrale
La presenza fisica dell’utente può essere richiesta solo in casi eccezionali e giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica, salute pubblica o lotta alla frode. In tali casi, l’eccezione deve essere limitata a quanto strettamente necessario e non può tradursi in una discriminazione verso l’utente transfrontaliero. Gli Stati membri devono inoltre notificare e spiegare, in un repertorio comune accessibile alla Commissione e agli altri Stati membri, i motivi e le circostanze che rendono necessaria la presenza fisica o la consegna fisica di determinati documenti.
Servizi di assistenza e risoluzione dei problemi
Lo sportello deve consentire l’accesso a una rete di servizi di assistenza e risoluzione dei problemi che comprende, tra gli altri, sportelli unici, punti di contatto per i prodotti, assistenza sulle qualifiche professionali, punti di contatto sanitari, EURES e ODR. Il regolamento consente anche l’inserimento di servizi ulteriori, pubblici o privati, se complementari, non duplicativi, accessibili a condizioni economiche ragionevoli e conformi ai requisiti di qualità. La Commissione gestisce inoltre uno strumento comune di reperimento dei servizi per orientare automaticamente l’utente verso il servizio più adeguato.
Lingue, traduzioni e accessibilità
Per favorire l’uso transfrontaliero, le informazioni, le spiegazioni e le istruzioni essenziali devono essere rese accessibili in una lingua ufficiale dell’Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri. Se uno Stato membro non dispone delle risorse o delle traduzioni necessarie, può chiedere alla Commissione di fornirle entro i limiti del bilancio UE disponibile. Le informazioni devono essere accessibili anche dal punto di vista tecnico, in coerenza con i requisiti di accessibilità per siti web pubblici e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Principio "una tantum" e scambio di prove
Uno degli assi centrali del regolamento è il principio "una tantum": cittadini e imprese non devono essere obbligati a fornire più volte gli stessi dati alle amministrazioni. A tal fine viene istituito un sistema tecnico per lo scambio automatizzato di prove tra autorità competenti di Stati membri diversi, utilizzabile solo su richiesta esplicita dell’utente e con facoltà di ritirarsi o di utilizzare canali alternativi. Le prove trasmesse devono essere autentiche, limitate a quanto necessario per la procedura e trattate nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati e sulla sicurezza.
Cooperazione amministrativa e IMI
Quando il sistema tecnico non è disponibile o non applicabile, le autorità competenti cooperano tramite il sistema IMI per verificare l’autenticità delle prove elettroniche fornite dagli utenti. Il regolamento modifica espressamente il regolamento (UE) n. 1024/2012, ampliando il perimetro soggettivo dell’IMI e adeguandolo alle nuove esigenze di cooperazione amministrativa derivanti dallo sportello digitale unico.
Governance, monitoraggio e promozione
Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale, che fa da punto di contatto con la Commissione e promuove l’applicazione uniforme delle regole di qualità. È istituito un gruppo di coordinamento dello sportello per favorire lo scambio di buone prassi, l’omogeneità della presentazione delle informazioni, il coordinamento delle attività promozionali e il monitoraggio delle criticità. La Commissione e gli Stati membri devono inoltre promuovere lo sportello presso il pubblico, anche tramite motori di ricerca e visibilità coerente del logo e del marchio comune.
Statistiche, riscontri degli utenti e riesame
Il regolamento attribuisce grande rilievo alla raccolta di statistiche anonime sull’uso dello sportello, sulle richieste di assistenza e sulla qualità dei servizi. È previsto anche uno strumento di riscontro anonimo per consentire agli utenti di segnalare problemi e ostacoli nel mercato interno; la Commissione pubblica panoramiche sintetiche anonime dei principali problemi emersi. Entro il 12 dicembre 2022 e poi ogni due anni, la Commissione deve riesaminare l’applicazione del regolamento, con particolare attenzione anche all’evoluzione del sistema di scambio delle prove.
Decorrenza degli obblighi
Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, ma molte disposizioni si applicano solo dal 12 dicembre 2020. Gli obblighi relativi alle procedure completamente online, all’accesso transfrontaliero alle procedure e al sistema tecnico per lo scambio di prove diventano applicabili dal 12 dicembre 2023. Le autorità municipali hanno un termine più lungo, fino al 12 dicembre 2022, per rendere disponibili le informazioni, le spiegazioni e le istruzioni previste dal regolamento.
Disposizioni principali
Istituzione dello sportello e accesso centralizzato
La Commissione e gli Stati membri istituiscono uno sportello digitale unico composto da un’interfaccia utenti comune integrata nel portale "La tua Europa" (art. 2). Lo sportello dà accesso a informazioni sui diritti, obblighi e norme applicabili nel mercato interno, a procedure online e non online, e ai servizi di assistenza e risoluzione dei problemi elencati nell’allegato III o richiamati dall’art. 7. L’interfaccia utenti comune deve essere accessibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Ambito delle informazioni e requisiti di qualità
Gli Stati membri devono garantire accesso facile, sui propri siti web, alle informazioni nazionali sui diritti, obblighi, norme, procedure e servizi di assistenza pertinenti (art. 4). Le informazioni devono essere accurate, aggiornate, strutturate, comprensibili, complete e redatte in linguaggio semplice, includendo riferimenti, contatti dell’autorità competente e data di aggiornamento (art. 9). La Commissione assicura analogo accesso per le informazioni di livello unionale tramite il portale "La tua Europa".
Procedure interamente online e accesso transfrontaliero
Le procedure elencate nell’allegato II devono essere accessibili e completabili interamente online, se istituite nello Stato membro interessato (art. 6). La nozione di procedura interamente online richiede identificazione, presentazione di prove, firma e invio a distanza, ricevuta automatica, esito elettronico e notifica di completamento. Gli utenti transfrontalieri devono poter accedere alle procedure in modo non discriminatorio e, quando i non transfrontalieri possono usare certe soluzioni tecniche o copie digitali di documenti, tali possibilità devono essere estese anche ai transfrontalieri (art. 13).
Eccezioni alla piena digitalizzazione
La presenza fisica può essere richiesta solo in casi eccezionali, giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico relativi a sicurezza pubblica, salute pubblica o lotta alla frode, e limitatamente a quanto strettamente necessario (art. 6, par. 3). Gli Stati membri devono notificare e spiegare alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi e le circostanze di tali eccezioni, mediante un repertorio comune accessibile. Restano possibili procedure ulteriori non online o contatti diretti con l’utente (art. 6, par. 5).
Servizi di assistenza e risoluzione dei problemi
Gli utenti devono poter accedere facilmente ai servizi di assistenza e risoluzione dei problemi, anche transfrontalieri (art. 7). Sono inclusi, tra gli altri, sportelli unici, punti di contatto per i prodotti, qualifiche professionali, assistenza sanitaria transfrontaliera, EURES e ODR, elencati nell’allegato III. Possono essere aggiunti servizi ulteriori, anche privati o semiprivati, se complementari, gratuiti o a prezzo accessibile per microimprese, enti senza scopo di lucro e cittadini, e conformi ai requisiti di qualità.
Requisiti di accessibilità e traduzioni
La Commissione deve garantire che i siti e le pagine web di accesso siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi, in coerenza con l’accessibilità web (art. 8). Le informazioni, spiegazioni e istruzioni principali devono essere rese accessibili in una lingua ufficiale dell’Unione ampiamente compresa dagli utenti transfrontalieri; se lo Stato membro non può fornirle in tale lingua, può chiedere alla Commissione una traduzione entro i limiti del bilancio disponibile (art. 12). La lingua di riferimento è, di regola, quella più studiata come lingua straniera nell’Unione, salvo eccezioni motivate.
Scambio automatizzato di prove e principio "una tantum"
Per le procedure dell’allegato II e per quelle previste dalle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce un sistema tecnico per lo scambio automatizzato di prove tra autorità competenti di diversi Stati membri (art. 14). Il sistema opera su richiesta esplicita, libera, specifica, informata e inequivocabile dell’utente, che può sempre scegliere di non utilizzarlo e presentare prove con altri mezzi. Le prove scambiate sono limitate a quanto richiesto, usabili solo per la procedura in questione e considerate autentiche ai fini dell’autorità richiedente.
Verifica delle prove tramite IMI
Quando il sistema tecnico o altri sistemi di scambio/verifica non sono disponibili o non applicabili, oppure quando l’utente non richiede il sistema tecnico, le autorità competenti cooperano mediante IMI per verificare l’autenticità delle prove elettroniche presentate (art. 15). Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 per includere gli organi e organismi dell’Unione tra i partecipanti all’IMI e adeguare le basi giuridiche e le funzioni del sistema.
Monitoraggio della qualità e misure correttive
I coordinatori nazionali e la Commissione monitorano periodicamente la conformità ai requisiti di qualità delle informazioni, procedure e servizi (art. 17). In caso di deterioramento della qualità, la Commissione può chiedere azioni correttive, discutere misure nel gruppo di coordinamento, inviare una lettera di raccomandazioni o scollegare temporaneamente contenuti o servizi dallo sportello. Per i servizi di assistenza o risoluzione dei problemi, è possibile lo scollegamento se non rispettano sistematicamente i requisiti o non soddisfano più le esigenze degli utenti.
Governance, coordinatori nazionali e gruppo di coordinamento
Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale, punto di contatto interno e responsabile del collegamento con la Commissione; può nominare coordinatori aggiuntivi secondo la propria struttura amministrativa (art. 28). È istituito un gruppo di coordinamento dello sportello, composto da un coordinatore per Stato membro e presieduto dalla Commissione (artt. 29-30). Il gruppo sostiene l’attuazione del regolamento, scambia buone prassi, discute promozione, qualità, duplicazioni, raccolta dati e orientamenti linguistici.
Promozione, nome e logo
Il nome pubblico dello sportello è "Your Europe"; la Commissione deve decidere il logo entro il 12 giugno 2019 (art. 22). Nome e logo fungono anche da marchio di qualità per le pagine web conformi, e devono essere visibili sui siti pertinenti. Stati membri e Commissione devono coordinare le attività promozionali e garantire visibilità e reperibilità tramite motori di ricerca (art. 23).
Statistiche, riscontri degli utenti e trasparenza
Le autorità competenti e la Commissione raccolgono statistiche anonime su visite, origine degli utenti, richieste e tempi di risposta, nonché dati su fruibilità e qualità (art. 24). La Commissione mette a disposizione uno strumento di riscontro anonimo per valutare informazioni, procedure, servizi e interfaccia, e pubblica panoramiche sintetiche anonime sui problemi emersi (artt. 25-27). Gli utenti possono anche segnalare anonimamente ostacoli nel mercato interno (art. 26).
Protezione dei dati e principi di sicurezza
Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti è soggetto al regolamento (UE) 2016/679; quello della Commissione al regolamento (UE) 2018/1725 (art. 33). Il regolamento richiama inoltre il rispetto dei principi di minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza, necessità, proporzionalità e limitazione della finalità, nonché la sicurezza e la tutela della vita privata fin dalla progettazione.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (art. 39). Le disposizioni principali sullo sportello, sulle informazioni, sui servizi e sulla raccolta dati si applicano dal 12 dicembre 2020; quelle sulle procedure interamente online, sull’accesso transfrontaliero e sul sistema tecnico per le prove dal 12 dicembre 2023. Le autorità municipali devono rendere accessibili le informazioni rilevanti non oltre il 12 dicembre 2022.
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