Regolamento (UE) 2018/1541
Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza in modo significativo gli strumenti di cooperazione amministrativa in materia di IVA, intervenendo sul regolamento (UE) n. 904/2010 e, in via conseguenziale, sul regolamento (UE) 2017/2454. La riforma mira a contrastare più efficacemente le frodi transfrontaliere tramite indagini congiunte, maggiore accesso automatizzato a dati fiscali e doganali, potenziamento di Eurofisc e un migliore coordinamento con Europol e OLAF. Sono inoltre introdotte limitazioni specifiche ai diritti degli interessati in materia di protezione dei dati, in ragione delle esigenze di prevenzione e indagine delle frodi IVA.
Modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 e il regolamento (UE) 2017/2454 per rafforzare la cooperazione amministrativa tra Stati membri nella lotta alle frodi IVA, con nuove regole su indagini, scambio dati ed Eurofisc.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito della cooperazione amministrativa in materia di IVA, ai soggetti passivi coinvolti in operazioni transfrontaliere e, per taluni profili, alle istituzioni e agli organi dell’Unione (in particolare Commissione, Europol e OLAF). Riguarda lo scambio di informazioni fiscali, le indagini amministrative, l’accesso automatizzato a dati doganali, ai dati di immatricolazione dei veicoli e al funzionamento di Eurofisc. Talune disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2020; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Sono escluse o limitate le informazioni e i trattamenti non necessari alle finalità di contrasto alla frode IVA, nonché gli usi commerciali dei dati.
Modifica del regolamento (UE) 2018/1541 in materia di cooperazione amministrativa IVA
Il regolamento interviene sul quadro della cooperazione amministrativa in materia di IVA per contrastare in modo più tempestivo ed efficace le frodi transfrontaliere, in un contesto in cui il regime transitorio degli scambi intra-UE è considerato obsoleto e vulnerabile. La riforma potenzia gli strumenti di indagine, lo scambio informativo, l’accesso ai dati e il ruolo di Eurofisc, anche in raccordo con Europol e OLAF.
Finalità e contesto
Il considerando iniziale evidenzia che la completa attuazione del sistema definitivo dell’IVA richiederà tempo e che, nel frattempo, sono necessarie misure a breve termine per rafforzare la lotta alle frodi. In tale prospettiva, il regolamento mira a semplificare e migliorare la cooperazione amministrativa, a ridurre duplicazioni di attività tra Stati membri e a favorire una risposta più rapida alle frodi più gravi.
Indagini amministrative e indagini congiunte
La modifica dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 904/2010 consente alle autorità richiedenti di chiedere espressamente un’indagine amministrativa specifica. Per le indagini su importi dichiarati o da dichiarare da soggetti passivi stabiliti nello Stato membro interpellato ma imponibili nello Stato membro richiedente, il rifiuto è fortemente limitato. Se almeno due Stati membri ritengono necessaria un’indagine e trasmettono una richiesta motivata comune con indizi o prove di frode o evasione IVA, l’autorità interpellata non può rifiutare l’indagine se non nei casi tassativi previsti dal regolamento.
È inoltre introdotto un modello di indagine amministrativa congiunta: i funzionari degli Stati membri richiedenti possono partecipare alle indagini nello Stato membro interpellato, sotto la sua direzione e secondo la sua legislazione. Essi hanno accesso agli stessi locali e documenti dei funzionari dell’autorità interpellata e, ove il diritto nazionale lo consenta, possono anche interrogare i soggetti passivi. Le indagini possono essere svolte solo se la partecipazione o la presenza dei funzionari richiedenti è garantita.
Scambio di informazioni e accesso automatizzato ai dati
L’articolo 13 viene modificato per ribadire l’uso dei formulari tipo, ma ammettere altri mezzi sicuri quando le autorità competenti li ritengano più opportuni e vi convengano. La Commissione adotta tali formulari mediante atti di esecuzione.
Il regolamento amplia poi in modo rilevante l’articolo 17, estendendo l’accesso automatizzato a nuove informazioni raccolte in relazione ai regimi doganali 42 e 63, con dati dettagliati su origine, destinazione, codice merci, valuta, importi, tasso di cambio, prezzo unitario e peso netto. La Commissione è incaricata di definire gli elementi di dato e le modalità tecniche della ricerca automatizzata.
Controlli su importazioni e regime doganale 42/63
L’articolo 21 attribuisce ai funzionari nazionali incaricati di verificare i requisiti dell’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE l’accesso automatizzato ai dati fiscali pertinenti. L’accesso ai dati è però vincolato a condizioni stringenti: deve riguardare un caso di sospetta frode o servire a individuarla, e deve avvenire tramite un funzionario di collegamento di Eurofisc dotato di identificazione personale.
Per i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), il regolamento dettaglia le categorie accessibili e precisa che i valori devono essere espressi nella valuta dello Stato membro che fornisce le informazioni, riferiti a ciascun articolo della dichiarazione doganale.
Accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli
È introdotto un nuovo articolo 21 bis, che prevede l’accesso automatizzato ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli tra autorità competenti degli Stati membri. L’accesso è limitato a indagini su sospette frodi IVA o alla individuazione di casi di frode IVA e deve avvenire tramite funzionario di collegamento di Eurofisc con identificazione personale. La Commissione definirà con atti di esecuzione gli elementi di dato e le modalità tecniche della consultazione.
Infrastruttura elettronica e sicurezza dei sistemi
L’articolo 24 impone alle autorità competenti di adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto delle regole sulla sicurezza e sul trattamento delle informazioni quando esse vengono scambiate elettronicamente. Gli Stati membri sono responsabili degli sviluppi dei propri sistemi per consentire lo scambio tramite la rete CCN/CSI o reti protette analoghe, in particolare per i dati oggetto del nuovo articolo 21 bis.
Presenza negli altri Stati membri e indagini svolte congiuntamente
Il capo VII viene riformulato per includere espressamente le indagini amministrative svolte congiuntamente. L’articolo 28, paragrafo 2 bis, disciplina la partecipazione di funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti alle indagini nel territorio di un altro Stato membro, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall’autorità interpellata. Le autorità partecipanti possono anche redigere una relazione d’indagine comune. I funzionari devono poter esibire in ogni momento un mandato scritto con identità e funzioni ufficiali.
Eurofisc: rafforzamento del coordinamento europeo contro le frodi IVA
Il regolamento ridefinisce Eurofisc come rete per lo scambio rapido, il trattamento e l’analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere e per il coordinamento delle azioni successive. I funzionari di collegamento degli Stati membri partecipanti conducono e coordinano lo scambio multilaterale, mentre i coordinatori degli ambiti di attività raccolgono, analizzano e distribuiscono le informazioni, forniscono feedback e redigono relazioni annuali.
Eurofisc viene inoltre rafforzato sul piano operativo: i coordinatori possono chiedere informazioni a Europol e OLAF e trasmettere a tali organismi i dati necessari per ottenere riscontri utili. La Commissione fornisce solo sostegno tecnico e logistico e non ha accesso alle informazioni scambiate tramite Eurofisc, salvo le eccezioni previste per il supporto ai sistemi elettronici.
Rapporti con Europol, OLAF e Commissione
Il nuovo assetto consente agli Stati membri di comunicare all’OLAF informazioni pertinenti per permettere a quest’ultimo di valutare le azioni da intraprendere nel proprio mandato. Se i dati provengono da un altro Stato membro, quest’ultimo può subordinare la trasmissione al proprio consenso preventivo. Quanto alla Commissione, l’accesso ai dati è limitato ai casi strettamente necessari per assistenza, manutenzione e sviluppo dei sistemi elettronici ospitati e utilizzati dagli Stati membri.
Protezione dei dati e limitazioni dei diritti degli interessati
Le operazioni di archiviazione, trattamento e scambio di informazioni restano soggette al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (CE) n. 45/2001. Tuttavia, per garantire l’efficace applicazione del regolamento e non compromettere indagini e procedimenti, gli Stati membri devono limitare, nella misura strettamente necessaria, alcuni diritti dell’interessato previsti dal GDPR, in particolare quelli relativi all’informazione, all’accesso, alla cancellazione, all’opposizione e al processo decisionale automatizzato.
Il trattamento è consentito solo per le finalità di lotta alla frode IVA e non può essere riutilizzato per scopi incompatibili, inclusi quelli commerciali. I periodi di conservazione devono essere limitati a quanto necessario; per i dati di cui all’articolo 17 non possono comunque superare dieci anni.
Rimborso IVA e recupero dei debiti fiscali
Una modifica di rilievo riguarda il rimborso IVA ai sensi della direttiva 2008/9/CE. Se lo Stato membro di stabilimento apprende che il soggetto passivo richiedente ha debiti fiscali in tale Stato, può chiedere il consenso del contribuente a utilizzare il rimborso come pagamento diretto per saldare il debito. In caso di consenso, lo Stato membro di rimborso versa l’importo allo Stato membro di stabilimento; il versamento può coprire il debito in tutto o in parte secondo il diritto e le prassi amministrative nazionali. Se il debito è contestato, il rimborso può essere trattenuto, con consenso del contribuente, purché sia garantito un controllo giurisdizionale effettivo.
Atti di esecuzione, modifica del regolamento 2017/2454 ed entrata in vigore
La Commissione riceve ampie competenze di esecuzione per definire formulari, modalità tecniche, elementi di dato e condizioni pratiche di accesso, sempre secondo la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. Il regolamento modifica anche il regolamento (UE) 2017/2454 per allinearne le disposizioni e sopprime l’allegato I del regolamento (UE) n. 904/2010.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alcune disposizioni tecniche e operative si applicano solo dal 1º gennaio 2020, in considerazione dei necessari sviluppi tecnologici.
Disposizioni principali
Indagini amministrative richieste e indagini congiunte
L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 904/2010 è modificato per consentire che la richiesta di informazioni possa includere una richiesta motivata di indagine amministrativa specifica. Per le indagini relative agli importi dichiarati o da dichiarare da un soggetto passivo stabilito nello Stato membro interpellato ma imponibili nello Stato membro richiedente, il rifiuto è possibile solo nei casi previsti dall’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e dai paragrafi 2-4, oppure se l’autorità interpellata ha già fornito informazioni sul medesimo soggetto in un’indagine svolta da meno di due anni. È introdotto un nuovo paragrafo 4 bis che obbliga allo svolgimento dell’indagine quando almeno due Stati membri presentano una richiesta motivata comune con indicazioni o prove di rischi di evasione o frode IVA; l’indagine deve poter essere svolta congiuntamente, sotto la direzione dello Stato membro interpellato, con accesso ai locali e ai documenti e, se consentito dal diritto nazionale, possibilità di interrogare i soggetti passivi. I funzionari degli Stati membri richiedenti possono anche essere presenti per consultazione, e l’indagine si svolge solo se tale partecipazione o presenza è garantita.
Scambio di informazioni con mezzi sicuri e formulari tipo
L’articolo 13, paragrafo 3, prevede che le informazioni siano trasmesse mediante formulari tipo, salvo i casi di cui all’articolo 50 o casi specifici in cui le autorità competenti ritengano più opportuni altri mezzi sicuri e vi convengano. La Commissione adotta i formulari tipo mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame dell’articolo 58, paragrafo 2.
Accesso automatizzato ai dati doganali e nuove categorie informative
L’articolo 17 è ampliato includendo, tra le informazioni accessibili, anche quelle raccolte a norma dell’articolo 143, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE, nonché dati dettagliati quali paese di origine, paese di destinazione, codice merci, valuta, importo totale, tasso di cambio, prezzo per voce e peso netto. La Commissione deve stabilire, con atti di esecuzione, sia le modalità tecniche della ricerca automatizzata sia gli elementi di dato relativi a tali nuove informazioni.
Accesso delle autorità nazionali ai dati per controlli sui regimi doganali 42 e 63
L’articolo 21, paragrafo 1 bis, attribuisce ai funzionari nazionali incaricati di verificare il rispetto dell’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE l’accesso automatizzato alle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a)-c), quando tale accesso è concesso dagli altri Stati membri. Il paragrafo 2, lettera e), restringe l’accesso alle informazioni solo a indagini su sospette frodi o finalizzate a individuarle, e richiede che l’accesso avvenga tramite un funzionario di collegamento di Eurofisc con identificazione personale. Per le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), l’articolo 21, paragrafo 2 bis, stabilisce quali dati siano accessibili e alle medesime condizioni di accesso; i valori devono essere espressi nella valuta dello Stato membro che fornisce le informazioni e riferiti a ciascun articolo della dichiarazione doganale.
Accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli
È introdotto l’articolo 21 bis, che impone a ciascuno Stato membro di concedere alle autorità competenti degli altri Stati membri accesso automatizzato ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, comprendenti i dati identificativi del veicolo e quelli dei proprietari e intestatari. L’accesso è consentito solo per indagini su sospette frodi IVA o per l’individuazione di casi di frode IVA e solo tramite funzionario di collegamento di Eurofisc con identificazione personale. La Commissione definisce con atti di esecuzione gli elementi di dati, le modalità tecniche di ricerca e le modalità pratiche di identificazione del funzionario che accede ai dati.
Infrastruttura elettronica e responsabilità degli Stati membri
L’articolo 24 stabilisce che, per gli scambi elettronici di informazioni ai fini degli articoli da 17 a 21 bis, le autorità competenti devono adottare le misure necessarie per rispettare l’articolo 55. Gli Stati membri sono responsabili degli sviluppi dei propri sistemi necessari per consentire lo scambio tramite la rete CCN/CSI o altra rete protetta analoga per le informazioni di cui all’articolo 21 bis.
Presenza negli uffici amministrativi e indagini congiunte
Il capo VII viene ridenominato per includere espressamente le indagini amministrative svolte congiuntamente. L’articolo 28, paragrafo 2 bis, consente, previo accordo e secondo le modalità stabilite dallo Stato membro interpellato, la partecipazione di funzionari autorizzati dello Stato membro richiedente alle indagini svolte nel territorio di un altro Stato membro. Tali indagini sono svolte congiuntamente, sotto la direzione dello Stato membro interpellato, con accesso agli stessi locali e documenti e, ove consentito, possibilità di interrogare i soggetti passivi ed esercitare gli stessi poteri di controllo. Le autorità partecipanti possono redigere una relazione d’indagine comune. I funzionari presenti devono poter esibire in qualsiasi momento un mandato scritto con identità e funzioni.
Eurofisc: rafforzamento di governance, compiti e coordinamento
L’articolo 33 ridefinisce Eurofisc come rete per lo scambio rapido, il trattamento e l’analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere e per il coordinamento delle azioni di follow-up. I funzionari di collegamento di Eurofisc conducono e coordinano lo scambio multilaterale, coordinano i lavori dei funzionari partecipanti e coordinano le indagini amministrative degli Stati membri partecipanti, senza poter imporre agli Stati membri lo svolgimento di indagini. L’articolo 34 impone la partecipazione attiva degli Stati membri che aderiscono a uno specifico ambito di attività.
Supporto della Commissione ed esclusione dall’accesso ai dati Eurofisc
L’articolo 35 dispone che la Commissione fornisca solo sostegno tecnico e logistico a Eurofisc e non abbia accesso alle informazioni scambiate tramite Eurofisc, salvo nei casi di cui all’articolo 55, paragrafo 2.
Funzionamento interno di Eurofisc, coordinatori e relazione annuale
L’articolo 36 introduce la figura del presidente di Eurofisc, designato per periodo determinato dai funzionari di collegamento degli Stati membri, che concordano istituzione e cessazione degli ambiti di attività, esaminano il funzionamento operativo, valutano annualmente efficacia ed efficienza e approvano la relazione annuale. I coordinatori degli ambiti di attività sono designati tra i partecipanti e raccolgono, trattano, analizzano e condividono le informazioni, fornendo feedback e una relazione annuale. Sono inoltre autorizzati a chiedere informazioni a Europol e OLAF, trasmettendo le informazioni necessarie per ottenere il riscontro, e a mettere tali informazioni a disposizione degli altri partecipanti.
Relazione annuale di Eurofisc e atti di esecuzione
L’articolo 37 prevede che il presidente di Eurofisc presenti una relazione annuale sulle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui all’articolo 58, paragrafo 1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali relative a Eurofisc secondo la procedura d’esame dell’articolo 58, paragrafo 2.
Rimborso IVA e compensazione con debiti fiscali nello Stato membro di stabilimento
All’articolo 48, paragrafo 1, è aggiunta la possibilità, per lo Stato membro di stabilimento, di chiedere al soggetto passivo il consenso a che il rimborso IVA richiesto ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/9/CE sia versato direttamente allo Stato membro di stabilimento per saldare debiti fiscali insoluti. In caso di consenso, lo Stato membro di stabilimento informa quello di rimborso dell’importo e quest’ultimo lo versa allo Stato membro di stabilimento per conto del soggetto passivo. Se il debito è contestato, il rimborso può essere trattenuto, con consenso del soggetto passivo, purché sia garantito un controllo giurisdizionale effettivo. Il versamento non pregiudica il diritto dello Stato membro di rimborso a recuperare i propri crediti.
Rapporti con l’OLAF
L’articolo 49, paragrafo 2 bis, consente agli Stati membri di comunicare all’OLAF informazioni pertinenti per consentirgli di valutare l’azione opportuna nel quadro del suo mandato. Se le informazioni sono state ricevute da un altro Stato membro, quest’ultimo può subordinare la trasmissione al proprio consenso preventivo.
Protezione dei dati, limitazioni dei diritti e conservazione
L’articolo 55, paragrafo 5, stabilisce che archiviazione, trattamento e scambio delle informazioni sono soggetti ai regolamenti (UE) 2016/679 e (CE) n. 45/2001, ma che gli Stati membri devono limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dagli articoli da 12 a 15, 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura strettamente necessaria per salvaguardare l’efficace esecuzione del regolamento e per non ostacolare indagini o procedimenti. Il trattamento è consentito solo per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, ed è vietato per usi incompatibili, inclusi quelli commerciali. I periodi di conservazione devono essere limitati al necessario; per le informazioni di cui all’articolo 17 non possono superare dieci anni e sono determinati in base ai termini di prescrizione nazionali.
Competenza di esecuzione della Commissione
L’articolo 58, paragrafo 2, rinvia all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 per l’adozione degli atti di esecuzione nei casi previsti dal regolamento, con applicazione della procedura d’esame.
Modifiche conseguenti al regolamento (UE) 2017/2454
L’articolo 2 adegua il regolamento (UE) 2017/2454: il punto 5 dell’articolo 1 è sostituito per allineare il riferimento all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 come modificato; il punto 8 è soppresso. È inoltre soppresso l’allegato I del regolamento (UE) n. 904/2010, la cui permanenza non è più necessaria.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il punto 3, lettere a), b) e c), il punto 4, lettere a), c) ed e), e i punti 5, 6 e 14 dell’articolo 1 si applicano dal 1º gennaio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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